venerdì, 12 aprile 2024 | 10:45

Riforma fiscale: i chiarimenti del Fisco sugli adempimenti tributari

In arrivo le istruzioni operative sulle novità introdotte in tema di dichiarazioni dei redditi e i nuovi termini di presentazione (ADE - circolare 11 aprile 2024 n. 8/E)

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Riforma fiscale: i chiarimenti del Fisco sugli adempimenti tributari

In arrivo le istruzioni operative sulle novità introdotte in tema di dichiarazioni dei redditi e i nuovi termini di presentazione (ADE - circolare 11 aprile 2024 n. 8/E)

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Trattasi delle novità disposte dal Decreto in materia di "adempimenti tributari" (Dlgs n. 1/2024), che recepisce alcuni principi direttivi della riforma fiscale (Legge n. 111/2023).

Dal modello 730 precompilato alla modalità semplificata di presentazione

Grazie alla presentazione in modalità semplificata, fruibile da lavoratori dipendenti e pensionati già a partire dall’attuale campagna dichiarativa 2024, sarà ulteriormente più facile la presentazione del modello 730.
Si tratta di una nuova opportunità per i lavoratori dipendenti e pensionati, percettori anche di redditi assimilati, che utilizzano il modello 730.
Da quest’anno, infatti, con la presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. Queste informazioni, in particolare, saranno disponibili in un’apposita sezione dell’applicativo web della dichiarazione precompilata, accessibile tramite l’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. I contribuenti interessati, utilizzando un percorso guidato e semplificato, potranno confermare o modificare le informazioni in possesso delle Entrate che, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata.
Le modalità tecniche di accesso al nuovo sistema di interazione saranno definite da uno specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Platea più ampia per il modello 730 semplificato

Il modello di dichiarazione semplificato potrà essere presentato, a regime, anche da parte dei soggetti, non titolari di partita Iva, che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati, ma esclusivamente redditi di capitale. Già da quest’anno è possibile riportare i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sarà stabilita la graduale inclusione di nuove tipologie reddituali tra quelle dichiarabili mediante il modello 730 semplificato.

Rimborso o importo dovuto risultante dal modello 730

A partire dall’anno in corso, i soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 potranno richiedere direttamente all’Agenzia l’eventuale rimborso dell’imposta o effettuare il pagamento dell’importo dovuto, pur in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Semplificazioni per le partite IVA

I modelli dichiarativi Redditi, Iva e Irap sono più snelli grazie alla progressiva eliminazione delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o acquisibili dall’Agenzia delle Entrate dalle banche dati proprie, oppure, nella titolarità di altre amministrazioni.
La riduzione delle informazioni interessa in particolare i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni per gli operatori economici. In pratica, è progressivamente eliminato l’obbligo di indicare in dichiarazione i crediti d’imposta per i quali è riconosciuto il solo utilizzo tramite “compensazione orizzontale” finalizzata ad estinguere debiti. Per quelli per cui permane l’obbligo di indicazione nelle dichiarazioni annuali, è stabilito, invece, che il mancato riporto nei modelli dichiarativi delle informazioni ad essi relative non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che i crediti d’imposta siano spettanti. Tale previsione non vale per i crediti d’imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti de minimis. Estesa inoltre anche a lavoratori autonomi e imprenditori, seppur in fase di sperimentazione, la dichiarazione dei redditi precompilata.

Nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni

Sono stati modificati i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni, in materia di imposte sui redditi (modello Redditi) e Irap, inclusa la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), per gli anni 2024 e seguenti. Restano, invece, gli stessi i termini relativi alla presentazione del modello 730.

PERIODI D’IMPOSTA

DICHIARAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (MODELLO REDDITI) E DELL’IRAP

DICHIARAZIONI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA (MODELLO 770)

- Persone fisiche

- Società e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR

- Soggetti IRES

Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023

- in via telematica, dal 1° maggio al 15 ottobre 2024

- se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 1° maggio al 1° luglio 2024 (NOTA 79)

(rif. articolo 2, comma 1, del DPR n. 322 del 1998 e articolo 38, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 13 del 2024)

in via telematica:

- entro il 15 ottobre 2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;

- entro il giorno 15 del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare

(rif. articolo 38, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 13 del 2024)

- entro il 31 ottobre 2024

(rif. articolo 4, comma 4-bis, del DPR n. 322 del 1998, ante modifiche)

Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024

- in via telematica, dal 15 aprile al 30 settembre 2025

- se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 15 aprile al 30 giugno 2025

(rif articolo 38, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 13 del 2024)

in via telematica:

- per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 15 aprile al 30 settembre 2025

- per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta

(rif. articolo 38, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 13 del 2024)

- dal 15 aprile al 31 ottobre 2025

(rif. articolo 38, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 13 del 2024)

Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e successivi

- in via telematica, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo

- se presentata da persone fisiche tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 1° aprile al 30 giugno dell’anno successivo

(rif. articolo 2, comma 1, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto Adempimenti)

- per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo

- per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta

(rif articolo 2, comma 2, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto Adempimenti)

- dal 1° aprile al 31 ottobre dell’anno successivo

(rif. articolo 4, comma 4-bis, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto Adempimenti)

di Daniela Nannola

Fonte Normativa

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