Il Decreto assicurazioni catastrofali è legge
Pubblicata, nella G.U. n. 124/2025, la L 27 maggio 2025 n. 78, di conversione del DL 31 marzo 2025 n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali, in vigore dal 31 maggio 2025
Il Decreto assicurazioni catastrofali è legge
Pubblicata, nella G.U. n. 124/2025, la L 27 maggio 2025 n. 78, di conversione del DL 31 marzo 2025 n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali, in vigore dal 31 maggio 2025
Tra le misure urgenti in oggetto, sono state introdotte ulteriori modificazioni e integrazioni:
- si dispone la proroga del termine (al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni e al 31 dicembre 2025 per le imprese di piccole dimensioni e le micro-imprese) entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Resta fermo, invece, il termine per le grandi imprese per le quali però ci sarà un periodo di tolleranza di 90 giorni - fino al 30 giugno 2025 - durante il quale il mancato adempimento non sarà valutato ai fini dell’eventuale perdita di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche;
- si definisce il parametro da assumere ai fini della determinazione del valore dei beni da assicurare. Nello specifico, tale valore coincide, per i beni immobili, con il valore di ricostruzione a nuovo, per i beni mobili, con il costo di rimpiazzo e, per i terreni interessati dall'evento calamitoso, con il costo di ripristino delle condizioni;
- si esclude l'applicabilità dei limiti sullo scoperto o sulla franchigia massima, nonché sulla proporzionalità dei premi al rischio alle grandi imprese e alle società controllate e collegate che soddisfano entrambi i requisiti, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, alla data di chiusura del bilancio;
- si prevede il monitoraggio dei contratti assicurativi da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi;
- si stabilisce che l'obbligo assicurativo copra esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio ovvero oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono. Per gli immobili non assicurabili alla luce di quanto sopra, non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali;
- si dispone che l'indennizzo spettante in caso di evento catastrofale sia corrisposto al proprietario del bene, laddove l'imprenditore assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, comunicando al proprietario l'avvenuta stipula della polizza. L'indennizzo percepito deve essere utilizzato esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento dell’obbligo di assicurazione, l’imprenditore ha comunque diritto ad una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività d’impresa a causa dell’evento catastrofale nei limiti del 40% dell’indennizzo percepito.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
Approfondimento
Rassegna stampa
- iQnotizie - Rischi catastrofali: in GU il decreto sull'obbligo assicurativo delle imprese, del 28 febbraio 2025, di Ilia Sorvillo
- iQnotizie - Polizze catastrofali: nuove FAQ del MIMIT, del 02 aprile 2025, di Ilia Sorvillo
- iQnotizie - Polizze catastrofali: aggiornate le FAQ del MIMIT, del 16 aprile 2025, di Ilia Sorvillo