martedì, 03 giugno 2025 | 10:38

Contratti a termine e diritto di precedenza: il CCNL prevale sulla legge

Nel caso in cui il CCNL applicato al rapporto di lavoro preveda una disciplina specifica per l’esercizio del diritto di precedenza dei lavoratori a termine, tale disciplina prevale su quella generale prevista dal DLgs n. 81/2015 (Tribunale Milano - sentenza 16 aprile 2025 n. 1063, sez. lav.)

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Contratti a termine e diritto di precedenza: il CCNL prevale sulla legge

Nel caso in cui il CCNL applicato al rapporto di lavoro preveda una disciplina specifica per l’esercizio del diritto di precedenza dei lavoratori a termine, tale disciplina prevale su quella generale prevista dal DLgs n. 81/2015 (Tribunale Milano - sentenza 16 aprile 2025 n. 1063, sez. lav.)

Il caso

Una lavoratrice, assunta con contratto a tempo determinato, dopo la cessazione del rapporto per scadenza del termine, agiva nei confronti della società datrice di lavoro, lamentando la violazione del diritto di precedenza di cui all'art. 24, co. 1, d.lgs. 81/20215.
Secondo la ricostruzione offerta dalla dipendente quest’ultima aveva esercitato, con comunicazione pec, il diritto di opzione per nuove assunzioni, chiedendo di conoscere i dati relativi all'esercizio del diritto di precedenza in relazione a tali assunzioni; tuttavia, la società non aveva fornito alcun riscontro e aveva proceduto all'assunzione di altri dipendenti per mansioni analoghe a quelle della lavoratrice in questione, a tempo indeterminato e determinato, e comunque personale privo o con minore di diritto di precedenza rispetto alla stessa.

La decisione del Tribunale

Il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso, accogliendo l’eccezione sollevata dalla società datrice di lavoro, secondo cui il CCNL applicato nel caso di specie prevedeva che il diritto di precedenza, in deroga a quanto previsto dalla normativa generale, potesse essere esercitato da lavoratori che avessero lavorato per un periodo superiore ai sei mesi e comunque superiore alla durata del rapporto oggetto di causa.
Era, dunque, tale contratto collettivo, espressamente richiamato nel contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, a regolare il rapporto, escludendo il diritto di precedenza per la lavoratrice in questione, che aveva prestato servizio per la società con un unico contratto di lavoro a termine della durata di poco più di sei mesi, quindi per un periodo di tempo inferiore a quanto previsto dal CCNL applicabile.

Di Chiara Ranaudo

Fonte normativa

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