venerdì, 17 novembre 2023 | 18:29

Indennità onnicomprensiva "fermo pesca 2023": modalità e condizioni di fruizione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha stabilito le modalità ed i criteri per il riconoscimento dell'indennità onnicomprensiva per l'anno 2023 in caso di sospensione del lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio delle attività di pesca marittima, cd."fermo pesca" (MLPS - dm 09 ottobre 2023 n. 11)

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Indennità onnicomprensiva "fermo pesca 2023": modalità e condizioni di fruizione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha stabilito le modalità ed i criteri per il riconoscimento dell'indennità onnicomprensiva per l'anno 2023 in caso di sospensione del lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio delle attività di pesca marittima, cd."fermo pesca" (MLPS - dm 09 ottobre 2023 n. 11)

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L'indennità per fermo pesca è riconosciuta per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in relazione a provvedimenti di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio delle attività di pesca marittima.

In caso di soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell'imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l'indennità potrà essere riconosciuta solo a fronte della autocertificazione, presentata dal richiedente, relativa all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società, sia essa di persone che di capitali.

L'indennità è assoggettata a tassazione come reddito da lavoro dipendente.


Indennità per arresto temporaneo obbligatorio

In caso di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, deciso dalle autorità pubbliche, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958 n. 250, è concessa, per l'anno 2023, un'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di 30,00 euro.

L'indennità giornaliera è riconosciuta anche nella giornata del sabato, da conteggiarsi quale giornata lavorativa.

L'indennità è concessa se la sospensione dell'attività lavorativa è conseguente all'applicazione dei seguenti provvedimenti emanati nel corso dell'anno 2023, sia dall'Amministrazione centrale che dalle Amministrazioni competenti sul territorio in tema di:

a) disciplina della pesca con il sistema a strascico, sia per quanto riguarda l'arresto temporaneo obbligatorio, che per quanto riguarda le misure tecniche previste dalla legislazione vigente;

b) disciplina della pesca dei piccoli pelagici del Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico;

c) disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

d) disciplina della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;

e) disciplina della pesca del pesce alalunga nel Mediterraneo.

Indennità per arresto temporaneo non obbligatorio

Nei casi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, è concessa, per l'anno 2023, un'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di 30,00 euro e per massimo 40 giorni nell'arco dell'anno.

L'indennità giornaliera è riconosciuta anche nella giornata del sabato, da considerarsi quale giornata lavorativa.

L'indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno esercitato alcuna attività di pesca e sono, pertanto, rimaste all'ormeggio.

L'indennità è concessa se la sospensione dell'attività di pesca è conseguente a:

a) adozione di provvedimenti delle Amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali limitazioni all'uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate; periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente, allorchè siano stabiliti su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell'areale delimitato, con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura o della competente Autorità regionale nel caso di Regioni Autonome a Statuto Speciale, o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l'efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell'area in cui opera il consorzio medesimo, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

b) indisponibilità per malattia del comandante dell'unità da pesca, certificata dall'Autorità sanitaria marittima, che ha comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

c) arresto o interdizione temporanei dell'attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell'Unione europea, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

d) allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell'Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate.

Soggetti esclusi dall'indennità

L'indennità non è riconoscibile:

- agli armatori e ai proprietari-armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, in quanto non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato;

- in favore di titolari di impresa individuale imbarcati in quanto, essendo gli stessi inquadrati come lavoratori autonomi, non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato.

Modalità di accesso all'indennità

Le imprese aventi diritto devono inoltrare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali - una singola istanza per ogni unità di pesca presente in azienda, entro e non oltre il 31 marzo 2024, esclusivamente tramite il sistema telematico denominato “CIGSonline”.

L'istanza deve essere presentata per ogni singola unità di pesca presente in azienda solo a seguito della notifica di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, tramite le modalità disponibili nella piattaforma di pagamento PagoPA, attivabile esclusivamente all'interno della procedura telematica della “CIGSonline”.

All'istanza deve essere allegata la scheda "dichiarazione di avvenuto fermo - anno 2023" nella quale deve indicato, nella parte riservata all'azienda:

a) ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, telefono, indirizzo mail, pec e generalità complete del legale rappresentante;

b) elementi identificativi dell'unità da pesca: numero di matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM e GG, ufficio di iscrizione dell'unità da pesca, Direzione Marittima di giurisdizione dell'Ufficio di iscrizione, numero UE, numero di iscrizione nei Registri delle Imprese di Pesca;

c) ufficio marittimo in cui si è effettuato l'arresto temporaneo obbligatorio dell'attività;

d) cause dei singoli arresti temporanei dell'attività (obbligatorio e non obbligatorio) con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti che hanno attivato l'arresto e relativi periodi di interruzione effettuati;

e) numero totale di giorni lavorativi di arresto temporaneo dell'attività effettuati, specificati per ogni causale (sia non obbligatorio che obbligatorio);

f) elenco dei marittimi imbarcati alla data dell'arresto temporaneo dell'attività (sia per il fermo non obbligatorio che obbligatorio), redatto indicando, per ciascun marittimo, codice fiscale, cognome e nome del lavoratore, giorni di fermo effettuati;

g) dichiarazione: “il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati riservati, riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati”; l'informativa per il trattamento dei dati è disponibile sulla pagina web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dedicata al fermo pesca.

La "dichiarazione di avvenuto fermo - anno 2023" deve essere comprensiva dell'attestazione dell'Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione temporanea, da presentarsi all'Autorità stessa anche contestualmente al ritiro dei documenti di bordo depositati ad inizio arresto temporaneo.

I periodi di fermo pesca obbligatori e non obbligatori, effettuati dalla stessa unità di pesca interessata, devono essere inseriti in un'unica "dichiarazione di avvenuto fermo - anno 2023", onde evitare duplicazioni di istanze.

La consegna dei documenti di bordo è prevista per il solo “arresto temporaneo obbligatorio” di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste del 18 aprile 2023 n. 208415 e successive eventuali integrazioni e/o modifiche. Per l'arresto non obbligatorio è prevista la presentazione di apposita dichiarazione in carta semplice in duplice copia, datata e firmata dal Comandante/armatore, da consegnarsi nel porto in cui si esercita la propria attività oppure attraverso la presentazione “on line”, indirizzata all'Ufficio pesca dell'Autorità marittima d'iscrizione, non oltre le ore 12:00 del primo giorno di fermo non obbligatorio, ovvero, qualora l'interruzione avvenga nelle giornate di sabato e domenica (la domenica non è indennizzabile), entro e non oltre le ore 12:00 del venerdì.

La "dichiarazione di avvenuto fermo - anno 2023", nella parte riservata all'Autorità marittima deve contenere l'indicazione dettagliata delle causali, il numero di giorni lavorativi di arresto temporaneo effettuati, sia per il fermo obbligatorio che non obbligatorio, i marittimi regolarmente imbarcati con i giorni di fermo indicati per ciascuno di essi e dovrà essere restituita firmata e timbrata.

Oltre alla "dichiarazione di avvenuto fermo - anno 2023", l'istanza deve essere corredata dei seguenti allegati:

- file FPO-2023;

- modulo per la comunicazione del codice IBAN, debitamente compilato, datato e sottoscritto da ciascun imbarcato e corredato dal documento di identità in corso di validità di ogni singolo lavoratore;

- eventuale dichiarazione dell'istituto di credito relativo al codice IBAN;

- copia di un documento di identità del rappresentante aziendale in corso di validità.

Sono considerate inammissibili:

- le istanze presentate dopo la data del 31 marzo 2024;

- le istanze che alla data del 31 marzo 2024 risultino prive della "dichiarazione di avvenuto fermo - anno 2023", integralmente compilata da parte dell'azienda e compilata e vistata dall'Autorità marittima;

- le istanze che alla data del 31 marzo 2024 risultino prive del file FPO-2023, integralmente compilato. I lavoratori per i quali non verranno forniti dati completi saranno esclusi dal sostegno al reddito. Eventuali variazioni relative al codice IBAN potranno essere fornite esclusivamente entro il 30 aprile 2024;

- le istanze presentate con modalità differenti dall'invio telematico attraverso la piattaforma “CIGSonline”.

Istruttoria dell'istanza e impegno delle risorse

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali - svolge l'istruttoria delle richieste aziendali, verificandone i presupposti di legittimità e predispone il decreto di autorizzazione relativo al riconoscimento dell'indennità con gli elenchi degli aventi diritto, distinti per giurisdizione di Direzione marittima.

Una volta adottato il provvedimento di autorizzazione, il Ministero mette a disposizione dei funzionari delegati delle capitanerie di porto, sede di Direzione marittima, entro il 30 settembre 2024, le risorse stanziate per l'anno 2023, necessarie alla liquidazione dell'indennità, a carico dell'unità di voto 1.1, di pertinenza del centro di responsabilità “Direzione generale degli ammortizzatori sociali”, sulla missione “Politiche per il lavoro”, programma “Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione”, azione “Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito”, capitolo 2230, piano gestionale 1, denominato “Ammortizzatori in deroga”, per quanto concerne l'arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio (art. 1, co. 326, L 29 dicembre 2022 n. 197).

Quantificazione e liquidazione dell'indennità

Qualora le richieste aziendali superino lo stanziamento disponibile, pari ad Euro 30.000.000,00, le relative indennità saranno ridotte proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.

I funzionari delegati delle capitanerie di porto, sede di Direzione marittima, provvedono all'emissione degli ordinativi di pagamento a favore dei beneficiari ed all'erogazione delle indennità individuate nel decreto di autorizzazione che costituisce elemento giustificativo ai fini della rendicontazione della spesa.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

MLPS - dm 09 ottobre 2023 n. 11

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