venerdì, 20 settembre 2024 | 17:19

Concordato preventivo biennale: pronti i codici tributo per i versamenti

Istituiti i codici tributo per i versamenti, mediante modello F24, delle somme dovute in relazione al concordato preventivo biennale (AdE - risoluzione 19 settembre 2024 n. 48/E)

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Concordato preventivo biennale: pronti i codici tributo per i versamenti

Istituiti i codici tributo per i versamenti, mediante modello F24, delle somme dovute in relazione al concordato preventivo biennale (AdE - risoluzione 19 settembre 2024 n. 48/E)

Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato, possono accedere a un concordato preventivo biennale (CPB) (Titolo II, Dlgs 12 febbraio 2024, n. 13 modificato dal Dlgs 5 agosto 2024, n. 108) nei modi qui indicati.

Soggetti che applicano gli Isa

Per questi soggetti (art. 20, co. 2, Dlgs n. 13/2024) per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 % della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato (artt. 15 e 16 Dlgs n. 13/2024);

b) se l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 % della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato (art. 17, Dlgs n. 13/2024).

Inoltre per gli stessi soggetti, per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato (artt. 15 e 16 Dlgs n. 13/2024), a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese (art. 20-bis, Dlgs n. 13/2024);

Soggetti che aderiscono al regime forfetario

Per i soggetti che aderiscono al regime forfetario (art. 31, co. 2, lett. a), DLgs n. 13/2024), per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato, se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 % ovvero al 3 % nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente.

Per i medesimi soggetti, per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10 per cento dell'eccedenza, ovvero del 3 per cento nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 31 -bis, Dlgs n. 13/2024).

Codici tributo

Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in esame, si utilizzano i seguenti codici tributo:

- “4068” denominato “CPB - Soggetti ISA persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;

- “4069” denominato “CPB - Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;

- “4070” denominato “CPB - Soggetti ISA - Maggiorazione acconto IRAP - Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024”;

- “4071” denominato “CPB - Soggetti ISA - Imposta sostitutiva di cui all'articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024”;

- “4072” denominato “CPB - Soggetti forfetari - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;

- “4073” denominato “CPB - Soggetti forfetari - Imposta sostitutiva di cui all'articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024”.

Nel modello F24, i codici tributo “4068”, “4069”, “4071”, “4072” e “4073” vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati", con l'indicazione nel campo “Anno di riferimento", dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.

Il codice tributo “4070” deve essere indicato nella sezione “Regioni" unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata. “Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati", con l'indicazione nel campo “Anno di riferimento", dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.

Per i codici tributo “4071” e “4073”, relativi all'imposta sostitutiva, in caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif." è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un'unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

di Daniela Nannola

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