Controllo fiscale: sottoscrizione digitale dei processi verbali redatti dal Fisco
In arrivo le indicazioni operative per la sottoscrizione digitale dei processi verbali redatti dal personale dell’Agenzia delle entrate nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale (AdE – provvedimento 30 settembre 2024 n. 372380)
Controllo fiscale: sottoscrizione digitale dei processi verbali redatti dal Fisco
In arrivo le indicazioni operative per la sottoscrizione digitale dei processi verbali redatti dal personale dell’Agenzia delle entrate nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale (AdE – provvedimento 30 settembre 2024 n. 372380)
Il provvedimento in oggetto è stato emanato in attuazione dell’art. 38-bis. co. 2, del Dpr 29 settembre 1973 n. 600, introdotto dall’art. 1, co. 2, lett. b), del Dlgs 12 febbraio 2024 n. 13. I processi verbali redatti dal personale dell’Agenzia delle entrate nel corso o al termine delle attività amministrative di controllo fiscale possono essere sottoscritti con la firma digitale. Il contribuente, o il suo delegato, può, a sua volta, sottoscrivere il processo verbale, previamente condiviso e senza alterarne il contenuto, mediante firma digitale se ne è in possesso ovvero con firma autografa.
Contribuente in possesso di firma digitale
In questo caso il processo verbale viene inviato dalla casella di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo (e-mail) all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del contribuente (e-mail), o del suo delegato, così come indicata nel processo verbale. Parimenti, nel medesimo processo verbale deve essere evidenziato l’eventuale domicilio digitale.
Successivamente alla sottoscrizione digitale (in formato CADES – CMS Advanced Electronic Signatures - file con estensione .p7m), il contribuente, o il suo delegato, provvede alla trasmissione del processo verbale all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo.
Alla ricezione del processo verbale digitalmente sottoscritto dal contribuente, o dal suo delegato, il personale incaricato del controllo provvede ad apporre la firma digitale sul documento, verificandone la formale integrità rispetto a quello originariamente trasmesso.
Il processo verbale, completo di tutte le sottoscrizioni digitali necessarie, deve essere protocollato dal personale dell’Agenzia delle entrate incaricato del controllo e trasmesso al domicilio digitale del contribuente iscritto negli elenchi pubblici, di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale - di seguito CAD). In alternativa il contribuente, sprovvisto di indirizzo PEC, può chiedere la trasmissione del processo verbale all’indirizzo PEC del proprio delegato.
Nei casi in cui il contribuente, dotato di firma digitale, risulti sprovvisto di un indirizzo PEC presente in pubblici elenchi, o non richiede la trasmissione del processo verbale all’indirizzo PEC del proprio delegato, il personale dell’Agenzia delle entrate incaricato al controllo procede mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o tramite raccomandata A/R della copia conforme analogica, munita del contrassegno elettronico previsto dall’articolo 23, comma 2-bis, del CAD.
Contribuente non in possesso di firma digitale
Se il contribuente, o il suo delegato, non è munito di firma digitale il processo verbale può essere firmato in modalità analogica. A tal fine il processo verbale deve essere stampato e consegnato nelle mani proprie del destinatario.
A seguito dell’apposizione della firma autografa del contribuente, o del suo delegato, sul processo verbale, il personale dell’Agenzia delle entrate incaricato del controllo produce una copia informatica del documento analogico, attestandone la conformità e apponendo la firma digitale. Il documento così formato costituisce l’originale informatico.
Predisposto il documento originale informatico, il processo verbale, completo di tutte le sottoscrizioni necessarie, deve essere protocollato dal personale dell’Agenzia delle entrate incaricato del controllo che procede, successivamente, alla consegna al contribuente, o al suo delegato della relativa copia analogica con contrassegno elettronico. La consegna può essere effettuata anche con le modalità sopra indicate per il contribuente in possesso di firma digitale.
Rifiuto della sottoscrizione del processo verbale
Nei casi di rifiuto di sottoscrizione del processo verbale da parte del contribuente, o del suo delegato, il personale dell’Agenzia delle entrate incaricato del controllo ne dà evidenza nello stesso processo verbale, indicandone i motivi, e può procedere alla sottoscrizione digitale del documento e alla consegna dello stesso.
Nelle ipotesi in cui il contribuente, o il suo delegato, rifiuta la consegna del processo verbale nelle proprie mani, il personale dell’Agenzia delle entrate incaricato del controllo procede all’invio della copia analogica del processo verbale informatico con contrassegno elettronico, mediante raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente ovvero con trasmissione del documento informatico originale tramite PEC al domicilio digitale iscritto negli elenchi pubblici.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa
Approfondimento