mercoledì, 02 ottobre 2024 | 11:27

Entrate: remissione in bonis e sismabonus

Forniti chiarimenti sulla possibilità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis per sanare l’omessa presentazione di documenti necessari per beneficiare delle agevolazioni fiscali legate al Sismabonus (AdE - risposta 01 ottobre 2024, n. 189)

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Entrate: remissione in bonis e sismabonus

Forniti chiarimenti sulla possibilità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis per sanare l’omessa presentazione di documenti necessari per beneficiare delle agevolazioni fiscali legate al Sismabonus (AdE - risposta 01 ottobre 2024, n. 189)


Nel caso di specie, il contribuente aveva effettuato un intervento di adeguamento sismico su un immobile di proprietà nel 2023, senza però presentare tempestivamente alcuni documenti tecnici richiesti per usufruire del Sismabonus ordinario, previsto dall’art. 16, commi 1-bis e 1-ter, DL 63/2013. In particolare, non erano stati depositati l’asseverazione “Allegato B” al momento della richiesta del titolo autorizzativo, né i modelli B1 e B2 rispettivamente da parte del direttore dei lavori e del collaudatore statico.

L’Agenzia ha ricordato che la normativa sul Sismabonus prevede l’obbligo di allegare l’asseverazione del rischio sismico prima dell’inizio dei lavori, come disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto 28 febbraio 2017, n. 58  e modifiche successive. Tuttavia, il contribuente può rimediare a tale omissione avvalendosi della remissione in bonis, a condizione che (art. 2, co. 1, DL n. 16/2012):

- la violazione non sia stata constatata da controlli amministrativi;

- si depositino i documenti mancanti entro la prima dichiarazione dei redditi utile in cui viene esercitato il diritto alla detrazione;

- venga versata una sanzione minima di 250 euro.

L’istituto della remissione in bonis consente di sanare il mancato rispetto di adempimenti formali, permettendo comunque al contribuente di accedere alle agevolazioni fiscali se, entro i termini stabiliti, viene effettuato l’adempimento omesso e pagata la sanzione prevista. Nel caso del Sismabonus, questo significa poter presentare tardivamente l’asseverazione richiesta senza perdere il diritto alla detrazione.


L’Agenzia ha chiarito che, per quanto riguarda le attestazioni di conformità (allegati B1 e B2), trattandosi di documenti amministrativi da depositare a fine lavori, non è necessario ricorrere alla remissione in bonis per la loro presentazione tardiva, purché siano disponibili al momento dell’esercizio del diritto alla detrazione in dichiarazione dei redditi.


di Anna Russo

Fonte normativa