mercoledì, 30 ottobre 2024 | 11:03

Subentro nell’appalto: in assenza di discontinuità si configura un trasferimento d’azienda

Il cambio di appalto costituisce un trasferimento di azienda se la società subentrante non è caratterizzata da elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa (Cassazione - sentenza 24 ottobre 2024 n. 27607, sez. lav.)

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Subentro nell’appalto: in assenza di discontinuità si configura un trasferimento d’azienda

Il cambio di appalto costituisce un trasferimento di azienda se la società subentrante non è caratterizzata da elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa (Cassazione - sentenza 24 ottobre 2024 n. 27607, sez. lav.)

Il caso

La Corte d'appello di Bologna accertava che il subentro di una società nell’appalto dei servizi di vigilanza, accoglienza e portierato presso l’Agenzia delle Entrate di Bologna aveva integrato un trasferimento di ramo di azienda, ai sensi dell’art. 29, co. 3, DLgs n. 276 del 2003, e condannava tale società al pagamento di alcune differenze retributive ad un lavoratore passato alle dipendenze della vincitrice dell’appalto.
La Corte territoriale, in particolare, riteneva che l’impresa subentrante nell’appalto non presentasse gli elementi di discontinuità richiesti ai fini dell’esclusione delle garanzie dettate dall’art. 2112 cod.civ., atteso che, nonostante la reciproca autonomia e l’assenza di collegamenti fra i soggetti uscente e subentrante, una parte della strumentazione tecnica impiegata nonché i locali erano necessariamente forniti dalla stazione appaltante, mentre gli unici elementi di novità organizzativa introdotti dalla società subentrante erano consistiti nell’adozione delle nuove divise di lavoro e dei cartellini di riconoscimento.
Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, rilevando, con riferimento all’art. 29, co. 3, DLgs n. 276 del 2003 nella versione applicabile ratione temporis, che la formulazione della disposizione normativa rende chiaro che il legislatore, pur mantenendo distinti due fenomeni giuridici caratterizzati da vicende negoziali differenti ha ritenuto che, in caso di appalto genuino da parte di un nuovo appaltatore ossia di un imprenditore che abbia propria struttura organizzativa ed operativa, opera una sorta di presunzione di operatività dell’art. 2112 c.c., per cui il cambio di appalto costituisce un trasferimento di azienda, a meno che la società subentrante sia caratterizzata da elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa: solamente in presenza di circostanze tali da determinare una discontinuità fra la precedente organizzazione produttiva e quella nuova si potrà, dunque, escludere l’applicabilità dell’art. 2112 c.c.
Tanto premesso, i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto secondo cui, ai sensi dell’art. 29, co. 3, DLgs n. 276 del 2003 come novellato dall’art. 30, L n. 122 del 2016, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa non costituisce trasferimento d'azienda se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l’esecuzione dell’appalto.
Nel caso di specie la Corte territoriale aveva correttamente interpretato la norma richiamata nel senso innanzi precisato, ritenendo di escludere (con riguardo al servizio di vigilanza e portierato fornito al committente) la ricorrenza di elementi di discontinuità nelle modifiche organizzative inserite dal nuovo appaltatore consistenti nell’adozione delle divise della società e dei cartellini di riconoscimento e tali, pertanto, da non incidere sull’autonomia funzionale del gruppo di lavoratori acquisito.

di Chiara Ranaudo

Fonte normativa

Cassazione - sentenza 24 ottobre 2024 n. 27607, sez. lav.