martedì, 10 dicembre 2024 | 15:53

Patente a crediti: prime indicazioni sul regime sanzionatorio

Nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, ovvero di coloro che possiedono una patente con meno di 15 crediti, è prevista una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad euro 6.000. L'INL ha fornito alcune indicazioni sulle modalità di calcolo (INL - 9 dicembre 2024 n. 9326)

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Patente a crediti: prime indicazioni sul regime sanzionatorio

Nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, ovvero di coloro che possiedono una patente con meno di 15 crediti, è prevista una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad euro 6.000. L'INL ha fornito alcune indicazioni sulle modalità di calcolo (INL - 9 dicembre 2024 n. 9326)


Patente a crediti e operatività nel cantiere


Dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente "le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale".

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che possono essere elevati fino a 100.

La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili e, a tale ipotesi, è parificata quella dell'impresa o del lavoratore autonomo che operano privi di patente o, per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall'INL. Un'ulteriore eccezione al possesso della patente dotata di almeno 15 crediti prevista dalla norma permette il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale. Tale ipotesi trova evidentemente applicazione nei casi in cui un soggetto già possessore di patente abbia subito una decurtazione di crediti durante l'esecuzione di attività già avviate, così da comportare una riduzione dei crediti rimanenti sotto la soglia limite dei 15.

Sanzione amministrativa


Nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti, il Legislatore ha previsto una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida.

Il riferimento economico, necessario al fine del calcolo dell'esatto importo sanzionatorio, pari al 10% del valore dei lavori - da considerarsi al netto dell'IVA - va sempre riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi. A tal fine, possono essere considerati anche eventuali preventivi formulati dall'impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente.

Nella fase accertativa è sempre possibile formulare apposita richiesta di esibizione del contratto/capitolato/preventivo sottoscritto per accettazione, tanto all'impresa o al lavoratore autonomo, quanto al committente.

Laddove, nell'ambito del singolo appalto o subappalto, le parti non abbiano formalizzato ed indicato il valore dei lavori, la sanzione è determinata prendendo a riferimento la soglia minima pari ad euro 6.000.

Una volta individuato il valore di riferimento tra il 10% del valore dei lavori ovvero, se tale importo risulti inferiore o non noto, la soglia minima di euro 6.000, la quantificazione in concreto della sanzione avviene applicando l'art. 16 della L. n. 689/1981 e competente ad emanare la relativa ordinanza-ingiunzione è l'Ispettorato del lavoro nel cui ambito territoriale opera il personale che ha accertato l'illecito.

In assenza di esplicita previsione normativa, sono competenti all'accertamento dell'illecito e all'irrogazione della relativa sanzione tutti gli organi di vigilanza.

Gli importi sanzionatori irrogati sono destinati "al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente"; pertanto, tali importi andranno versati sul codice IBAN dell'Agenzia che di seguito si riporta affinchè anche gli altri organi di vigilanza possano utilizzarlo in sede di verbalizzazione.

Per il personale ispettivo dell'Ispettorato tale indicazione non è più necessaria a seguito dell'integrazione dei sistemi di PagoPA sui verbali unici. Con la nota in commento, tuttavia, l'INL ha ritenuto opportuno dare adeguata informazione ai trasgressori in ordine alla corretta compilazione della causale di versamento ai fini del buon esito dello stesso e della estinzione della procedura sanzionatoria.

Ispettorato nazionale del lavoro (C.F. 97900660586) P.zza Repubblica 59, 00185 Roma (RM)

Banca Nazionale del Lavoro

Dipendenza di tesoreria - Roma

C/Corrente n. 218490 presso 6382 Tesoreria - Roma

IBAN IT66W0100503382000000218490 (swift/bic della BNL: BNLIITRR)

Causale: sanzione PAC - n. verbale _____ del _____ Organo accertatore _____ Provincia _____

Inoltre, il sistema informativo Vico è stato aggiornato inserendo 2 nuovi illeciti:

- 8108/27/1 da utilizzare quando l'impresa o il lavoratore autonomo è privo della patente a crediti;

- 8108/27/2 da utilizzare quando l'impresa o il lavoratore autonomo è in possesso di una patente a crediti con un punteggio inferiore a 15 crediti.

Provvedimento interdittivo e allontanamento dal cantiere

E' prevista l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi. Al riguardo, devono essere notiziati l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell'adozione da parte dello stesso Ministero del provvedimento interdittivo.

Inoltre, il personale ispettivo deve provvedere ad allontanare l'impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento, informando i medesimi soggetti dell'impossibilità di operare all'interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile, in assenza di patente o di documento equivalente ovvero con una patente con punteggio inferiore ai 15 crediti.

Verifiche del committente e del responsabile dei lavori


Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, verifica il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA.

Rispetto a tale obbligo occorre distinguere diverse ipotesi:

a) assenza della patente ab origine o attestazione SOA: qualora il committente o il responsabile dei lavori abbia omesso di verificare il titolo abilitativo e affidato i lavori ad un soggetto privo di patente o attestazione SOA sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91, soggetta a diffida. Con riferimento a tale sanzione è stato inserito nel sistema informatico Vico il nuovo codice 8108/90/32;

b) affidamento dei lavori a soggetto in possesso di patente ma con punteggio inferiore ai 15 crediti: analoga sanzione troverà applicazione in caso di affidamento dei lavori a soggetti che, alla data dell'affidamento, siano in possesso di una patente inferiore a 15 crediti;

c) sospensione, revoca e patente inferiore a 15 crediti: la sanzione di cui sopra non trova viceversa applicazione nei confronti del committente o del responsabile dei lavori qualora, solo successivamente all'affidamento, il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15. Nei soli confronti dell'impresa esecutrice o del lavoratore autonomo troverà tuttavia applicazione la sanzione di cui all'art. 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 (10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000). Peraltro, in tali fattispecie appare fondamentale l'individuazione del momento dell'affidamento dei lavori sulla quale occorre svolgere ogni opportuno approfondimento senza basarsi esclusivamente sulla data riportata nel contratto sottoscritto tra le parti.

Atteso che l'obbligo di possesso della patente è entrato in vigore il 1° ottobre 2024 e che l'art. 90 contestualizza le verifiche del committente e del responsabile dei lavori al momento dell'affidamento dei lavori, la sanzione è applicabile unicamente nei confronti di lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024.

Inoltre, la sanzione trova applicazione indipendentemente dal numero delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi che operano nel cantiere alle quali non sia stato verificato il possesso del titolo.

di Francesca Esposito

Fonte normativa

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