lunedì, 22 aprile 2024 | 16:39

Cessione d’azienda: avviamento rilevante per l’imposta di registro

In caso di cessione di azienda, ai fini dell’imposta di registro, si deve tener conto dell'avviamento nella determinazione del valore venale dell'azienda ceduta (Cassazione - ordinanza 12 aprile 2024 n. 10001, sez. trib.)

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Cessione d’azienda: avviamento rilevante per l’imposta di registro

In caso di cessione di azienda, ai fini dell’imposta di registro, si deve tener conto dell'avviamento nella determinazione del valore venale dell'azienda ceduta (Cassazione - ordinanza 12 aprile 2024 n. 10001, sez. trib.)



In tema d'imposta di registro sulla cessione di azienda, i giudici della Corte hanno già avuto modo di evidenziare che l'esistenza di un valore di avviamento, costituente oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, non può essere esclusa sulla base della sola circostanza che l'impresa abbia subito delle perdite negli esercizi degli anni precedenti e di quelli successivi.

Va, infatti, considerato che, in carenza di qualsivoglia convincente e logica argomentazione contraria svolta dal giudice di appello, deve trovare applicazione il principio secondo cui l'avviamento è una componente del valore dell'azienda, costituita dal maggior valore che il complesso aziendale, unitamente considerato, presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono.

In caso di cessione di azienda, pertanto, si deve tener conto dell'avviamento, agli effetti dell'imposta di registro, nella determinazione del valore venale dell'azienda ceduta, senza che assumano rilievo circostanze contingenti, che pure possano avere influito nella determinazione concreta del corrispettivo, in quanto il valore che deve essere preso in considerazione per la determinazione della base imponibile è il prezzo che il bene ha in comune commercio, vale a dire quello che il venditore ha la maggiore probabilità di realizzare, e l'acquirente di pagare, in condizioni normali di mercato, prescindendo, quindi, da situazioni soggettive e momentanee che possano deprimerlo o esaltarlo.


Va, al riguardo, considerato che è del tutto erroneo ritenere che l'avviamento sia direttamente e risolutivamente collegato all'esistenza di un utile di esercizio negli ultimi tre periodi di imposta in quanto il dato rilevante è quello dei ricavi ottenuti dall'azienda.

Nel caso di specie, l'esistenza di un valore di avviamento dell'azienda non può essere esclusa sulla base della sola circostanza che l'impresa abbia subito delle perdite negli esercizi degli anni precedenti perché del valore complessivo dell'azienda fa parte quello dell'avviamento, costituente una qualità dell'azienda stessa, che si somma al valore degli altri beni che la compongono in un'operazione che logicamente precede la detrazione delle passività, sicché non è aprioristicamente escluso nè dall'esistenza nè dall'ammontare di queste.

È stato specificato a riguardo che nella determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, l'esistenza di un avviamento incrementativo del valore dell'azienda trasferita ben può coesistere con la presenza di perdite di esercizio negli anni immediatamente precedenti o successivi al trasferimento stesso ed anche che tale base imponibile può essere determinata non solo (in assenza di avviamento) in forza del “metodo patrimoniale semplice”, dato dalla somma di attività e passività patrimoniali, ma anche (in presenza di avviamento) in forza del “metodo patrimoniale complesso” che, integrando il primo, valorizza tutti i fattori che comportano plusvalenza da beni immateriali costituenti, nel loro complesso, l'avviamento stesso.

di Patrizio Petricelli

Fonte Normativa