lunedì, 22 aprile 2024 | 17:00

Determinato l’EVR nell’industria edile di Cuneo

Con accordo sottoscritto il 9 aprile 2024, si è provveduto alla verifica e determinazione annuale dell'EVR nell’industria edile della Provincia di Cuneo

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Determinato l’EVR nell’industria edile di Cuneo

Con accordo sottoscritto il 9 aprile 2024, si è provveduto alla verifica e determinazione annuale dell'EVR nell’industria edile della Provincia di Cuneo

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Dalle verifiche effettuate, su base territoriale, degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell'EVR, indicativi dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e individuati nell’accordo provinciale del 28 marzo 2023 relativi al periodo precedente, e, cioè, effettuando un raffronto dei dati attinenti al triennio di riferimento 2023-2022-2021 rispetto al triennio precedente 2022-2021-2020 emerge che i 4 parametri presi a riferimento risultano positivi.

Pertanto, le Parti hanno convenuto che per il periodo 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024 sussistano le condizioni per l'erogazione dell'EVR in misura piena, pari al 4% del minimo retributivo mensile in vigore alla data del 3 marzo 2022.

Importi EVR in misura piena

Vedi tabella

Livello

Minimo al 3/3/2022

4%

7

€ 1.894,71

€ 75,79

6

€ 1.705,23

€ 68,21

5

€ 1.421,02

€ 56,84

4

€ 1.326,31

€ 53,05

3

€ 1.231,56

€ 49,26

2

€ 1.108,41

€ 44,34

1

€ 947,36

€ 37,89

Alla luce delle disposizioni dell’art. 11 del CIPL 28 marzo 2023, ogni impresa iscritta alla Cassa Edile della Provincia di Cuneo potrà procedere al calcolo dei seguenti due parametri aziendali, con le medesime modalità temporali definite a livello territoriale, di cui sopra: Ore di lavoro denunciate in cassa Edile; Volumi di affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuale IVA.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, a decorrere dal 1° maggio 2024, unitamente agli arretrati dal mese di gennaio 2024. Tali arretrati verranno corrisposti in due tranches, di pari importo, delle quali la prima verrà erogata con la retribuzione relativa al mese di maggio 2024 e la seconda con la retribuzione relativa al mese di agosto 2024.

Qualora, invece, uno solo dei parametri risultasse negativo, l'azienda si avvarrà della possibilità di applicazione dell'EVR in misura ridotta, secondo quanto previsto dal vigente CCNL (65% del 4% e, cioè, 2,6%, del minimo retributivo mensile in vigore alla data del 3 marzo 2022).

Importi EVR in misura ridotta

Vedi tabella

Livello

Minimo al 3/3/2022

65% del 4%

7

€ 1.894,71

€ 49,26

6

€ 1.705,23

€ 44,33

5

€ 1.421,02

€ 36,95

4

€ 1.326,31

€ 34,48

3

€ 1.231,56

€ 32,02

2

€ 1.108,41

€ 28,82

1

€ 947,36

€ 24,63

Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.

Fonte Contrattuale

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