martedì, 23 aprile 2024 | 09:26

Esonero contributivo parità di genere: ancora pochi giorni per la domanda

I datori di lavoro privati che hanno conseguito la certificazione della parità di genere hanno tempo fino al 30 aprile 2024 per presentare le domande volte al riconoscimento dell'agevolazione.

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Esonero contributivo parità di genere: ancora pochi giorni per la domanda

I datori di lavoro privati che hanno conseguito la certificazione della parità di genere hanno tempo fino al 30 aprile 2024 per presentare le domande volte al riconoscimento dell'agevolazione.

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L'articolo 5 della L 5 novembre 2021, n. 162, ha previsto un esonero dal versamento dell'1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere.

La domanda telematica di autorizzazione all'esonero contiene le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del datore di lavoro;

- la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;

- l'aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;

- la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;

- il periodo di validità della certificazione di parità di genere, indicando a tale fine la data di rilascio della suddetta certificazione;

- la dichiarazione sostitutiva di essere in possesso della certificazione di parità di genere per le pari opportunità tra uomo e donna, l'identificativo alfanumerico del Certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell'Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022.

Le domande correttamente inoltrate rimarranno nello stato "trasmessa" fino alla data di elaborazione massiva, che viene effettuata al termine del periodo volto all'acquisizione delle i stanze (30 aprile 2024). Al termine delle elaborazioni, viene comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza on-line, l'ammontare dell'esonero che potrà essere fruito.

L'Inps autorizza i datori di lavoro alla fruizione del beneficio, quale esonero non superiore all'1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario.

Le istanze per le quali sarà riconosciuto l'intero ammontare dell'esonero spettante, pari all'1% della contribuzione datoriale - nel sopracitato limite di 50.000 euro annui - saranno contrassegnate dallo stato "Accolta".

All'esito dell'elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali è possibile procedere al riconoscimento dell'esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) "4R", che assume il seguente significato "Azienda autorizzata all'esonero di cui all'articolo 5 della legge n. 162/2021".

La misura di esonero potrà, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro a cui, in base alle informazioni presenti negli archivi dell'Istituto, è stato attribuito il codice di autorizzazione (CA) "4R".

In caso di rinuncia o revoca della certificazione, il datore di lavoro interessato provvede, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all'Istituto, secondo la funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale del contribuente, nonché al Dipartimento per le Pari opportunità alla PEC pariopportunita@mailbox.governo.it, e a sospendere la fruizione della misura autorizzata.


di Francesca Esposito

Fonte normativa

Approfondimento

Esonero contributivo aziende in possesso della certificazione della parità di genere

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