martedì, 23 aprile 2024 | 11:51

Dichiarazione Iva 2024: scadenza in arrivo

Prossima la scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente (art. 8, DPR 22 luglio 1998 n. 322)

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Dichiarazione Iva 2024: scadenza in arrivo

Prossima la scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente (art. 8, DPR 22 luglio 1998 n. 322)

La dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno d'imposta 2023, deve essere presentata da tutti i contribuenti Iva entro il 30 aprile 2024. Può essere presentata, pertanto, anche da coloro che non hanno effettuato nell’anno di competenza operazioni imponibili (art. 8, co. 1, DPR 22 luglio 1998 n. 322).

Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono comunque valide, salvo l’applicazione delle sanzioni. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta dovuta (artt. 2, 8, co. 1, DPR 22 luglio 1998 n. 322).

Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (art. 8, co. 1, DPR 22 luglio 1998 n. 322; art. 10, DPR 26 ottobre 1972 n. 633):

- i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta;

- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (art. 1, co. 54 a 89, L 23 dicembre 2014 n. 190);

- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, co. 1, 2, DL 06 luglio 2011 n. 98, conv. in L 15 luglio 2011, n. 111);

- i produttori agricoli (art. 34, co. 6, DPR 26 ottobre 1972 n. 633);

- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nel DPR 26 ottobre 1972 n. 640, all., tariffa (art. 74, co. 6, DPR 26 ottobre 1972 n. 633);

- le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti ai fini Iva (MEF - circolare 19 marzo 1985 n. 26; MEF - circolare 04 novembre 1986 n. 72);

- i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, co. 3, DL 30 agosto 1993 n. 331, conv. in L 29 ottobre 1993 n. 427, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;

- i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla L 16 dicembre 1991 n. 398, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato (art. 74-quinquies, DPR 26 ottobre 1972 n. 633) per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta;

- i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi (codice ATECO 02.30) e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter, DPR 26 ottobre 1972 n. 633).

La dichiarazione annuale deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate, tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, utilizzando il relativo modello di dichiarazione annuale IVA e può essere trasmessa:

- direttamente dal dichiarante;

- tramite un intermediario abilitato (art. 3, co. 3, DPR 22 luglio 1998 n. 322);

- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);

- tramite società appartenenti al gruppo.

I modelli di dichiarazione Iva e le relative istruzioni sono disponibili gratuitamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate (art. 3, DPR 22 luglio 1998 n. 322).

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.

Con l’approvazione dei modelli dichiarativi, da presentare nell’anno 2024, inoltre, sono state apportate diverse semplificazioni. In particolare, non è più richiesta l’indicazione, nella sezione I dei rispettivi quadri RU, di alcuni crediti d’imposta non automatici, ossia concessi da amministrazioni pubbliche, diverse dall’Agenzia delle entrate, che trasmettono alla medesima Agenzia i dati relativi ai beneficiari e all’importo riconosciuto, fruibili in “compensazione orizzontale” ai sensi dell’art. 17, DLgs n. 241/1997 (AdE - circolare 11 aprile 2024 n. 8, par. 2.1).

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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