martedì, 23 aprile 2024 | 13:50

Esonero IVS dipendenti agricoli: chiarimenti

Nel mese di erogazione di mensilità aggiuntive, o nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi, i datori di lavoro agricoli calcolano l'esonero IVS della quota dipendente esclusivamente sulla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità non comprensiva delle mensilità aggiuntive. L'Inps fornisce le indicazioni sulle modalità di compilazione dell'Uniemens-PosAgri. (INPS – messaggio 23 aprile 2024 n. 1597).

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Esonero IVS dipendenti agricoli: chiarimenti

Nel mese di erogazione di mensilità aggiuntive, o nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi, i datori di lavoro agricoli calcolano l'esonero IVS della quota dipendente esclusivamente sulla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità non comprensiva delle mensilità aggiuntive. L'Inps fornisce le indicazioni sulle modalità di compilazione dell'Uniemens-PosAgri. (INPS – messaggio 23 aprile 2024 n. 1597).

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La disciplina relativa all'esonero contributivo sulla quota IVS a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica sulla tredicesima mensilità, sulla quattordicesima mensilità e sui relativi ratei corrisposti che, pertanto, non devono essere considerati ai fini della determinazione dell'importo che dà diritto all'esonero (art. 1, co. 15, L 30 dicembre 2023 n. 213).

Ne consegue che, nell'ipotesi in cui i datori di lavoro agricoli applichino contratti collettivi di lavoro che prevedano l'erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tali mensilità aggiuntive, o nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi, l'esonero viene calcolato esclusivamente sulla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità non comprensiva delle mensilità aggiuntive (INPS - circolare 16 gennaio 2024 n. 11).

L'Inps chiarisce che l'esposizione dei dati nel flusso Uniemens-PosAgri deve essere effettuata con le seguenti modalità.

Nel campo <Retribuzione> deve essere indicata la retribuzione complessiva erogata al lavoratore, mentre nel rigo relativo al <Tipo Retribuzione Particolare>, valorizzando il campo con i codici 8 o 9, deve essere inserito esclusivamente l'importo erogato a titolo di mensilità aggiuntiva (sia esso relativo alla tredicesima mensilità, alla quattordicesima mensilità o alla somma di entrambe le mensilità aggiuntive) in modo che il sistema di tariffazione possa individuare correttamente l'importo sul quale applicare l'esonero contributivo.

L'Istituto precisa che, qualora i datori di lavoro abbiano già inviato i flussi di denuncia Uniemens-PosAgri relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, esponendo i relativi dati con modalità diverse da quelle sopra indicate, gli stessi devono essere sostituti con l'invio, entro il 31 maggio 2024, dei flussi corretti.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

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