martedì, 23 aprile 2024 | 15:54

Regolamentato il lavoro agile delle imprese artigiane venete

A partire dal 28 marzo 2024 decorre l’accordo interconfederale regionale sul lavoro agile per le imprese artigiane e le PMI del Veneto

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Regolamentato il lavoro agile delle imprese artigiane venete

A partire dal 28 marzo 2024 decorre l’accordo interconfederale regionale sul lavoro agile per le imprese artigiane e le PMI del Veneto

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L’accordo interconfederale regionale sul lavoro agile per le imprese artigiane e le PMI del Veneto, con durata quadriennale a partire dal 28 marzo 2024, considera la normativa all’interno della quale possono essere definiti gli accordi individuali per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

Il nuovo accordo, che aggiorna l’Accordo regionale del 2019, introduce alcune novità su tematiche quali l’orario di lavoro, il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa e le dotazioni tecnologiche.

Le Parti Sociali hanno convenuto sulle finalità a cui il lavoro agile risponde, evidenziando in particolare un incremento della produttività e dell’efficienza, un impulso al cambiamento organizzativo e di processo, ridefinendo il lavoro in un quadro di fiducia, autonomia e responsabilità condivide, un miglioramento dell’equilibrio tra tempi di vita e lavoro e una crescente attenzione alla sostenibilità ambientale e del benessere collettivo, attraverso la riduzione degli spostamenti casa lavoro e delle emissioni di agenti inquinanti migliorando la vivibilità dei centri urbani.

Il presente Accordo si applica ai dipendenti delle:

- imprese artigiane;

- piccole e medie imprese del Veneto iscritte ad una delle associazioni artigiane firmatarie il presente Accordo.

Il lavoro agile (o smartworking) è una modalità volontaria di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che consente, di svolgere la prestazione lavorativa anche al di fuori della sede aziendale. Esso non comporta alcuna modifica al rapporto giuridico tra lavoratrice/lavoratore e datore di lavoro.

Il lavoro agile differisce del telelavoro, che si caratterizza come forma di lavoro svolto a distanza nel quale il dipendente è vincolato, comunque, a lavorare da una postazione fissa e prestabilita, con gli stessi limiti di orario previsti in azienda.

L’attivazione del lavoro agile (o smartworking) presuppone, salvi i casi previsti dalla legge, la definizione di un accordo individuale scritto tra lavoratrice/lavoratore e datore di lavoro.

Le Parti concorderanno se l’utilizzo del lavoro agile (o smartworking) avrà carattere:

a) non prevalente: in questo caso il ricorso al lavoro agile (o smartworking) potrà avvenire solo per specifici periodi di tempo predeterminati e programmati d’intesa tra datore di lavoro e lavoratrice/lavoratore con ricorrenza tendenzialmente periodica senza che la prestazione in modalità agile prevalga su quella svolta presso la sede aziendale;

b) prevalente: in questo caso lo svolgimento della prestazione in modalità agile prevarrà sullo svolgimento della stessa presso la sede aziendale; in questo caso il periodo di tempo sarà predeterminato o predeterminabile e ricollegabile a specifiche esigenze personali della lavoratrice/lavoratore (a meno titolo esemplificativo: patologie oncologiche, esigenze di accudimento e di cura, ecc.)

Orario e luogo di lavoro

Fermo restando quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva ai diversi livelli in materia, le parti potranno prevedere particolari modalità di gestione dell’orario di lavoro nell’ambito dello svolgimento della prestazione in modalità agile (o smartworking).

Le parti potranno prevedere la fascia oraria entro la quale la prestazione in modalità agile potrà essere svolta (es. 8-20), lasciando la lavoratrice e il lavoratore liberi di organizzarla all’interno della stessa; la fascia oraria non potrà comunque essere superiore alle 10 ore giornaliere. Potranno essere anche concordate eventuali fasce di reperibilità che, complessivamente, non saranno superiori a 4 ore giornaliere.

Eventuali ore svolte in eccedenza rispetto all’orario contrattuale dovranno essere preventivamente motivate ed autorizzate e saranno retribuite con le maggiorazioni previste per lo straordinario/lavoro supplementare.

Alla lavoratrice/lavoratore, ricorrendone i presupposti, potrà in ogni caso richiedere la fruizione dei permessi orari previsti dalla contrattazione collettiva o dalle disposizioni normative vigenti.

Le Parti Sociali regionali promuovono il lavoro agile (o smartworking) quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro che non prevede specifici vincoli di luogo. Il datore di lavoro e la lavoratrice/lavoratore dovranno, comunque, concordare un elenco di luoghi in cui è ammesso lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, ovvero indicare i luoghi esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali.

In ogni caso il luogo per lo svolgimento dell’attività in modalità agile dovrà essere:

a) adeguato allo svolgimento dell’attività lavorativa comportante l’uso abituale del video terminale (ben areato, ben illuminato, ecc.);

b) conforme alle norme di sicurezza;

c) idoneo a garantire la tutela e la massima riservatezza dei dati e delle informazioni aziendali.

Restano, comunque, esclusi i parchi pubblici, i giardini pubblici e gli esercizi commerciali pubblici (bar, negozi, ecc.)

Qualora l’azienda corrisponda buoni pasto ai lavoratori che prestano attività in presenza, la corresponsione anche nelle giornate di svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile (o smartworking) potrà essere concordata nell’accordo individuale.

Salvo diverso accordo tra le parti, l’attrezzatura per l’adempimento della prestazione lavorativa in modalità agile sarà fornita dal datore di lavoro che dovrà garantirne la conformità alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza.

La lavoratrice/lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile (o smartworking) ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.

Prestazioni Ebav

Condividendo che il lavoro agile (o smartworking) possa costituire un’opportunità per favorire una riorganizzazione del lavoro volta a promuovere la competitività aziendale e a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le Parti Sociali regionali, ritengono importante incoraggiare e sostenere il lavoro agile (o smartworking) all’interno delle imprese artigiane e delle PMI del Veneto anche tramite la bilateralità artigiana veneta.

A tal fine, si conviene di mantenere le prestazioni Ebav con riferimento al lavoro agile, come di seguito indicate:

- il servizio EBAV A 14p, che riconosce alle imprese un contributo del 50% per le spese sostenute per consulenze/ricerca/preparazione/sviluppo di nuovi progetti, si applichi anche con riferimento alle attività propedeutiche all’avvio del lavoro agile (o smartworking) e alle eventuali consulenze specialistiche per l’implementazione di sistemi strutturali personalizzati di gestione di software, archivi digitali aziendali, sistemi gestionali in modalità cloud computing volte a facilitare l’introduzione di questa nuova modalità di svolgimento della prestazione lavorativa “a distanza”. Il servizio sarà attivo anche per le domande con competenza anno 2023;

- il servizio EBAV A07, che riconosce un contributo per le spese sostenute per la formazione collettiva, possa essere utilizzato anche con riferimento alla formazione propedeutica all’attivazione del lavoro agile (o smartworking). Il servizio sarà attivo anche per le domande con competenza anno 2023;

- il servizio EBAV A76 possa essere utilizzato anche ai fini dell’aggiornamento del DVR propedeutico all’attivazione del lavoro agile (o smartworking); al fine di favorire una razionalizzazione delle prestazioni le Parti Sociali auspicano l’unificazione in un unico servizio delle diverse prestazioni rivolte all’aggiornamento del DVR, con specifica consultazione dell’RLST, nelle diverse ipotesi individuate dagli accordi interconfederali (alternanza, apprendistato duale e lavoro agile). Il servizio sarà attivo anche per le domande con competenza anno 2023;

- il servizio EBAV A63, che prevede un incentivo alle imprese per ogni attivazione del lavoro agile, verrà riconosciuto nella misura di euro 600 non ripetibili per lo stesso dipendente per ogni attivazione della durata minime di sei mesi e almeno 48 ore ed euro 1.000 non ripetibili per lo stesso dipendente per ogni riattivazione della durata minima di dodici mesi e almeno 96 ore di effettivo svolgimento in modalità agile. Il servizio così rivisto sarà attivo per le domande con competenza anno 2023.

di Flavia Sansone

Fonte Contrattuale

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