martedì, 23 aprile 2024 | 17:24

CCNL Anpas-Misericordie d’Italia: accordo di errata corrige

Con accordo sottoscritto il 17 aprile 2024, le Parti hanno provveduto alla correzione e conseguente modifica di diversi articoli del CCNL firmato lo scorso 2 febbraio 2024

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CCNL Anpas-Misericordie d’Italia: accordo di errata corrige

Con accordo sottoscritto il 17 aprile 2024, le Parti hanno provveduto alla correzione e conseguente modifica di diversi articoli del CCNL firmato lo scorso 2 febbraio 2024

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In data 2 febbraio 2024, tra l’Anpas ODV, la Confederazione delle Misericordie d’Italia e la FP-CGIL, la CISL-FP, la UIL-FPL è stato stipulato il CCNL per il periodo 2020/2022.

Le Parti hanno riscontrato successivamente alla sottoscrizione refusi nell'articolato contrattuale e, mediante l’intesa in oggetto, hanno provveduto alla correzione e conseguente modifica dei seguenti articoli:

- art. 12, co. 2;

- art. 21, co. 5;

- art. 35, (ii) co. 1;

- art. 36, parte F), co. 1;

- art. 38, co. 2;

- art. 42, punto 3, co. 11;

- art. 53, co. 3;

- art. 55, co. 2;

- art. 73, co. 16.

Nella maggioranza dei casi trattasi di refusi di facile individuazione; si riporta quindi il testo corretto degli articoli che hanno subito le correzioni più significative o suscettibili di fraintendimento.

Art. 21 Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica

“5. Inidoneità parziale temporanea

Gli Enti, nel caso in cui il dipendente venga dichiarato dalle istituzioni preposte parzialmente inidoneo in via temporanea alle mansioni attribuitegli, esperiranno ogni utile tentativo per il recupero dello stesso in mansioni compatibili diverse ma equivalenti a quelle solitamente svolte, con mantenimento dell'inquadramento e del trattamento economico.

Qualora gli Enti non dispongano di mansioni compatibili equivalenti, ma solo di una mansione inferiore a livello professionale, il dipendente dichiarato parzialmente inidoneo in via temporanea potrà, su richiesta, essere adibito alla mansione inferiore disponibile, previo patto di demansionamento di cui all'art. 19, comma 7 del presente CCNL, che preveda l'attribuzione del livello relativo alla nuova mansione. Ove esperite con esito negativo tutte le previste azioni per il recupero del servizio e proficuo lavoro, come sopra indicate, si applica quanto previsto al punto 2 del presente articolo.”

Art. 35 Rapporti di lavoro a tempo parziale

“(ii) Lavoro supplementare

1. Per il personale assunto a tempo parziale è ammesso, previo consenso del lavoratore, il lavoro supplementare nella misura massima del 40% dell'orario settimanale e fino al raggiungimento del tempo pieno. Non concorrono al raggiungimento della misura massima del 40% dell'orario settimanale, le ore di lavoro supplementare prestate per far fronte a condizioni oggettive ed eccezionali di cui all'art. 27, comma 3, lettere F, G, H del presente CCNL.”

Art. 55 Lavoro supplementare/straordinario: ordinario, festivo, notturno

“2. È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre l'orario ordinario settimanale fino alle 38 ore settimanali, mentre è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 38 ore settimanali.”

Art. 73 Tutela della maternità e paternità

“16. Malattia del figlio.

Entro i primi 8 anni del figlio la madre lavoratrice o il padre lavoratore hanno diritto a due giorni retribuiti all'anno in caso di malattia del figlio previa presentazione della relativa certificazione medica emessa da un medico specialista del Servizio Sanitario nazionale o con esso convenzionato.

Esauriti i permessi retribuiti entro i primi tre anni di vita del bambino, in caso di malattia del figlio la madre lavoratrice o il padre lavoratore hanno diritto di assentarsi dal lavoro senza retribuzione previa presentazione della relativa certificazione medica emessa da un medico specialista del Servizio Sanitario nazionale o con esso convenzionato. Oltre i primi tre anni e fino agli otto anni del bambino i genitori hanno diritto, alternativamente, ad assentarsi dal lavoro nel limite di otto giorni annui pro-capite. Le assenze per malattia del bambino trovano applicazione anche nel caso di genitori adottivi o affidatari.

I periodi di congedo per malattia del figlio sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima.”

di Alfonso Della Corte

Fonte Contrattuale

Rassegna Stampa

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