Incidente in itinere sotto effetto di alcool: no all’indennizzo
Escluso il diritto all’indennizzo per l’infortunio in itinere occorso al guidatore in stato di ebbrezza (Cassazione - ordinanza 5 novembre 2024 n. 28377 sez. lav.)
Incidente in itinere sotto effetto di alcool: no all’indennizzo
Escluso il diritto all’indennizzo per l’infortunio in itinere occorso al guidatore in stato di ebbrezza (Cassazione - ordinanza 5 novembre 2024 n. 28377 sez. lav.)
La Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di un lavoratore nei confronti dell'Inail, volta a far accertare e dichiarare la natura indennizzabile dell'evento occorsogli, come infortunio "in itinere".
I giudici di appello condividevano le conclusioni del Tribunale secondo cui il giudicato penale in ordine alla sussistenza del fatto materiale, ossia guida sotto l'influenza dell'alcool, aveva rilevanza nel giudizio civile e, in ogni caso, era ravvisabile il rischio elettivo escludente il diritto all'indennizzo, ex art. 12, DLgs n. 38/00, attese le risultanze dei certificati delle analisi ematiche ed anche i plurimi elementi indiziari convergenti (alitosi alcolica e modalità del sinistro).
Avverso la sentenza della Corte d'appello, il lavoratore ha proposto ricorso in cassazione, lamentando, tra i motivi, che la presunzione che l'assunzione della sostanza alcoolica avesse determinato lo stato di alterazione psicofisica non costituiva ragione sufficiente per escludere l'indennizzabilità dell'evento lesivo.
La Suprema Corte ha ritenuto infondate le doglianze del ricorrente, volte esclusivamente a censurare la valutazione di merito compiuta dalla Corte d'appello al fine dell'accertamento dei requisiti per riconoscere o meno il diritto alle prestazioni assicurative, con particolare riguardo agli accertamenti effettuati in sede penale, di cui il giudice civile, nell'autonomia del proprio giudizio, poteva tenere conto, ripercorrendone lo stesso iter argomentativo.
Tanto premesso, il Collegio ha fatto proprie le conclusioni della Corte d'appello che aveva accertato che l'abuso di alcool, effettuato dal lavoratore in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, aveva integrato un aggravamento del rischio, talmente esorbitante dalle finalità di tutela dall'infortunio, da risultare idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata.
Di Chiara Ranaudo
Fonte normativa