lunedì, 02 dicembre 2024 | 13:04

Nuove regole per l’IVA tra digitale e transfrontaliero

Ai fini Iva, apportate modifiche alla disciplina delle prestazioni accessorie, del regime di detrazione dell'IVA e introdotto il nuovo Regime transfrontaliero di franchigia. Di seguito, esaminiamo ciascun punto nel dettaglio (art. 3, DLgs 13 novembre 2024, n. 180)

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Nuove regole per l’IVA tra digitale e transfrontaliero

Ai fini Iva, apportate modifiche alla disciplina delle prestazioni accessorie, del regime di detrazione dell'IVA e introdotto il nuovo Regime transfrontaliero di franchigia. Di seguito, esaminiamo ciascun punto nel dettaglio (art. 3, DLgs 13 novembre 2024, n. 180)

Prestazioni accessorie

L'art. 7-quinquies, DPR 26 ottobre 1972, n. 633 viene integrato per disciplinare le prestazioni di servizi erogate virtualmente, con due interventi principali:

- Prestazioni accessorie in streaming o virtuali: se i servizi (e relativi accessori) sono resi in modalità virtuale, la prestazione si considera effettuata in Italia se il committente è domiciliato o residente in Italia. Questa norma mira a regolamentare le attività economiche sempre più diffuse nel contesto digitale, garantendo un'adeguata imposizione fiscale.

- Ammissione a eventi virtuali: le prestazioni relative all’ammissione a eventi non sono considerate all'interno della stessa disciplina applicata per eventi fisici. Ciò crea un distinguo importante nella gestione IVA delle attività online.

Detrazione IVA

Le modifiche al regime della detrazione dell'IVA (art. 19, DPR 26 ottobre 1972, n. 633) rafforzano il controllo su operazioni transfrontaliere, introducendo ulteriori limiti e obblighi:

- Esclusione delle operazioni in regime transfrontaliero di franchigia: l'IVA sulle operazioni soggette al nuovo regime di franchigia non è detraibile, proteggendo così il sistema fiscale da possibili abusi.

- Detrazione proporzionale: per i beni e servizi utilizzati sia per operazioni imponibili che per quelle esenti in regime transfrontaliero, viene stabilito un calcolo proporzionale per determinare la quota d’imposta detraibile.

Regime transfrontaliero di franchigia

L'aspetto più innovativo dell'art. 3 è l'introduzione del Regime transfrontaliero di franchigia, che disciplina le operazioni transfrontaliere per soggetti con volume d’affari contenuto (dall'art. 70-terdecies all'art. 70-duovicies).

Definizioni principali:

- Regime di franchigia: esenzione IVA per soggetti passivi con un volume d’affari annuo inferiore a determinate soglie.

- Volume d'affari: il totale delle operazioni effettuate nell'UE, distinto per Stato membro.

- Numero di identificazione EX: identificativo fiscale per soggetti operanti in regime di franchigia in Stati UE diversi da quello di residenza.

Condizioni di ammissione e decorrenza:

- Il regime è accessibile a soggetti UE che rispettano precise soglie di fatturato sia nello Stato di residenza sia in altri Stati UE.

- È previsto un meccanismo di comunicazione tra Stati membri e l’Agenzia delle Entrate per garantire il rispetto dei limiti.

Adempimenti e cessazione del regime:

- Gli obblighi IVA sono ridotti, ma restano la certificazione dei corrispettivi e la conservazione della documentazione.

- La cessazione del regime avviene automaticamente al superamento delle soglie o su comunicazione volontaria.

di Anna Russo

Fonte normativa


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