Infortunio giornalisti: gestione delle istanze e termini di ricorso
Fornite istruzioni operative per l’adozione dei provvedimenti di definizione delle pratiche di infortunio dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente in relazione agli eventi verificatisi alla data del 30 giugno 2022 (INPS - messaggio 28 novembre 2024 n. 4004)
Infortunio giornalisti: gestione delle istanze e termini di ricorso
Fornite istruzioni operative per l’adozione dei provvedimenti di definizione delle pratiche di infortunio dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente in relazione agli eventi verificatisi alla data del 30 giugno 2022 (INPS - messaggio 28 novembre 2024 n. 4004)
A seguito della sottoscrizione della convenzione lo scorso 7 giugno, le richieste di indennità per infortunio, non ancora definite dall’INPGI, sono state trasmesse dalla Direzione generale dell’INPS all’INAIL - Direzione centrale rapporto assicurativo. In particolare, tale trasmissione è terminata il 4 giugno 2024, con la consegna dei fascicoli cartacei all’INAIL e con la trasmissione delle PEC di denuncia infortunio pervenute alla predetta data.
La convenzione prevede che le eventuali ulteriori richieste di indennità, pervenute oltre la data di trasmissione, siano inviate all’INAIL direttamente dalla Filiale metropolitana INPS. Trattasi, in ogni caso, di richieste il cui numero è definito alla data del 30 giugno 2024, ossia allo scadere del termine di decadenza di 2 anni dall’evento, previsto dal Regolamento INPGI per l’attuazione dell’assicurazione infortuni di cui al contratto nazionale di lavoro giornalistico del 24 giugno 1980.
In relazione alle istanze ricevute, l’INAIL provvede alle seguenti attività:
- gestione delle attività amministrative di istruttoria delle denunce di infortunio, professionale ed extraprofessionale;
- valutazione medico-legale per l’accertamento del grado di inabilità permanente assoluta o inabilità permanente parziale o morte;
- quantificazione delle indennità da corrispondere ai giornalisti infortunati, a carico del Fondo Assicurazione Infortuni.
Le risultanze delle istruttorie sono trasmesse dalla Direzione centrale dell’INAIL alla Filiale metropolitana INPS ai fini del provvedimento di definizione dell’infortunio e del conseguente eventuale pagamento delle indennità.
In particolare, l’INAIL trasmette alla citata Filiale:
- un elenco nominativo, con indicato anche l’eventuale ammontare dell’importo dovuto;
- la documentazione amministrativa, comprensiva dei dati necessari per effettuare il pagamento degli indennizzi;
- la documentazione sanitaria acquisita a supporto delle richieste esaminate.
Provvedimenti di definizione delle pratiche di infortunio
Entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione delle risultanze istruttorie da parte dell’INAIL, la Filiale metropolitana INPS:
- adotta e comunica agli interessati e all’INAIL - Direzione centrale rapporto assicurativo i provvedimenti di definizione dei casi denunciati;
- effettua i pagamenti delle indennità e dei rimborsi delle spese accessorie spettanti agli assicurati;
- corrisponde all’INAIL gli eventuali oneri sostenuti per gli accertamenti strumentali necessari ai fini dell’accertamento del grado di invalidità, nonché il rimborso forfettario pari a 400 euro per ciascuna pratica lavorata a titolo di spese generali di amministrazione, previa apposita rendicontazione semestrale corredata dai titoli giustificativi per gli accertamenti strumentali.
La predetta Filiale metropolitana INPS adotta i provvedimenti di definizione delle pratiche di infortunio sulla base delle risultanze delle istruttorie comunicate dall’INAIL. Ai fini della motivazione, ogni provvedimento riporta gli estremi dell’atto, che deve essere reso disponibile all’interessato, con il quale l’INAIL ha comunicato tali risultanze.
Nella comunicazione all’interessato è incluso il modello di comunicazione delle coordinate IBAN per il pagamento.
Avverso le decisioni dell’INPS concernenti il trattamento in caso di infortunio, il termine per la presentazione del ricorso da parte dell'interessato è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato.
I ricorsi di carattere amministrativo sono decisi, in continuità con quanto previsto dal Regolamento INPGI di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO, in vigore dal 21 febbraio 2017, dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto, entro 60 giorni successivi alla data di presentazione del ricorso.
Relativamente ai ricorsi sui profili sanitari è prevista, secondo le normative di riferimento, la decisione da parte di un Collegio arbitrale composto di 3 medici, uno dei quali nominato dall'INAIL (per effetto della convenzione), uno dall'interessato e il terzo di comune accordo. Le spese per il terzo perito sono per metà a carico del ricorrente e per metà a carico dell'Istituto.
Quindi, relativamente ai ricorsi amministrativi, l’istruttoria è svolta dall’INAIL - Direzione centrale rapporto assicurativo e il successivo iter di definizione si conclude con l’invio da parte dell’INPS della comunicazione dell’esito al ricorrente.
Pertanto, i ricorsi amministrativi presentati all’INPS sono presi in carico dal Polo nazionale INPGI 1 della Filiale metropolitana INPS che provvede, tempestivamente, alla trasmissione all’INAIL - Direzione centrale rapporto assicurativo per la relativa gestione istruttoria e, laddove previsto, per l’attivazione e la composizione del Collegio arbitrale.
Le risultanze delle istruttorie e gli esiti del Collegio arbitrale sono trasmessi, dalla suddetta Direzione centrale dell’INAIL, alla Filiale metropolitana INPS ai fini della comunicazione degli esiti medesimi all’interessato.
Relativamente ai ricorsi di carattere amministrativo l’intera documentazione con gli esiti dell’istruttoria svolta dall’INAIL, una volta pervenuta al Polo nazionale INPGI 1 della Filiale metropolitana INPS viene trasmessa dal Polo stesso alla Direzione di Coordinamento metropolitano di Roma che, dopo averla validata, la invia attraverso “Gestione Atti” alla Segreteria del Direttore generale per la successiva proposta al Consiglio di Amministrazione.
di Francesca Esposito
Fonte normativa