giovedì, 21 settembre 2023 | 10:34

Carried interest: ultimi chiarimenti dal Fisco

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 19 settembre 2023 n. 432, ha fornito chiarimenti sulla natura finanziaria del carried interest

Newsletter Inquery

Carried interest: ultimi chiarimenti dal Fisco

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 19 settembre 2023 n. 432, ha fornito chiarimenti sulla natura finanziaria del carried interest

Informazione estratta dalla Banca Dati Inquery - chiedi informazioni per l'utilizzo

L'art. 60, co. 1, D.L. n. 50/2017 prevede che i proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti ed amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, si considerano,  al ricorrere di determinati requisiti, in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi.

La presunzione è operante al ricorrere delle seguenti condizioni:

- l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti;

- i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;

- le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori, e, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a cinque anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.

 

La sussistenza dei suddetti requisiti è garanzia di un allineamento fra i manager e gli altri investitori in termini di interesse alla remunerazione dell'investimento e di rischio di perdita del capitale investito, ovvero la ratio dell'assimilazione dei proventi in argomento ai redditi di natura finanziaria.


Nel caso di specie, si è in presenza di una complessa struttura di investimento che prevede la sottoscrizione di quote ordinarie di un fondo e quote speciali di una limited partnership differente rispetto al soggetto emittente le quote ordinarie.

Tale articolazione non è conforme alle previsioni della norma in esame, la quale prevede espressamente che l'ammontare minimo dell'investimento debba essere parametrato non ad un progetto con investimenti multipli, ma agli importi impegnati dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o con il patrimonio netto dell'emittente, nel caso

di società o enti.

Inoltre, si rileva che risulta non conforme alla disciplina dell'art. 60 la  circostanza che la verifica della ricorrenza del requisito del rendimento minimo o hurdle rate debba essere operata con riferimento all'investimento effettuato dagli investitori nei “fondi paralleli” e non, invece, con riferimento al rendimento ritraibile dagli investitori che partecipano alla partnership che emette le quote speciali.

Nell'ambito dell'investimento nel Carry Fund, infatti, non sono previste postergazioni o importi minimi garantiti agli investitori diversi dai manager né alcuna waterfall di distribuzione dei proventi differenziata tra i partecipanti.

 

Alle suindicate peculiarità del progetto di investimento consegue che non possono dirsi rispettati alcuni dei parametri previsti ai fini dell'applicazione della citata disposizione; caso per caso deve essere verificata l'idoneità dell'investimento a determinare l'allineamento di rischi tra soci e management che consente di attribuire alle somme in argomento natura finanziaria.

A tal proposito, il richiamato documento di prassi ha chiarito che l'eventuale detenzione di strumenti finanziari aventi le medesime caratteristiche da parte di altri soci (oltre al management team), nonché la presenza di una adeguata remunerazione per l'attività lavorativa svolta da parte dei manager possano fungere da validi indicatori della natura finanziaria del reddito in questione.

Altresì, ulteriori criteri utili a suffragare tale valutazione risiedono nell'idoneità dell'investimento, anche in termini di ammontare assoluto, a garantire l'allineamento di interessi tra investitori e management e nella conseguente esposizione di quest'ultimo al rischio di perdita del capitale investito.

Se tale caratteristica può costituire un indice della natura finanziaria del provento, pattuizioni che incidano negativamente sulla posizione di rischio dei manager mal si conciliano con la qualificazione dello stesso come reddito di capitale o diverso.

Nel caso di specie, in particolare, assumono rilievo ai fini della qualificazione dei redditi di natura finanziaria, i seguenti elementi:

­ - la presenza di investitori non manager (anchor investor, investitore diverso dal management team e ad esso estraneo) tra gli aventi diritto ai proventi connessi alle quote speciali;

­ - idoneità dell'investimento in termini di ammontare (pari a circa euro 3 milioni riferibili ai manager, corrispondenti al 4 per cento del commitment complessivo dei fondi paralleli), incluso l'investimento in quote ordinarie, a garantire l'allineamento di interessi tra investitori e manager;

 - la remunerazione dei manager adeguata per l'attività svolta.


In aggiunta a tali elementi, assumono rilievo le modifiche contrattuali concluse tra il Veicolo Carry e i singoli manager in base alle quali, in qualsiasi ipotesi di leavership dei manager sottoscrittori, le quote speciali non­vested, oggetto di annullamento e conseguente liquidazione, saranno rimborsate nella misura pari al minore tra il valore nominale e il valore di mercato.

In sostanza, le predette integrazioni contrattuali, dirette a non limitare in alcun modo il rischio di perdita del capitale investito dai manager, hanno allineato il profilo di rischio di questi ultimi con quello degli altri investitori.

Sulla base di quanto emerso a seguito delle predette modifiche contrattuali, i redditi derivanti dall'investimento in quote speciali in esame possono costituire redditi di natura finanziaria.

di Patrizio Petricelli

Informazione estratta dalla Banca Dati Inquery - chiedi informazioni per l'utilizzo