venerdì, 22 settembre 2023 | 15:06

Licenziamento per superamento del comporto: il lavoratore può evitarlo beneficiando delle ferie

Il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto. Tanto è stato affermato dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza del 21 settembre 2023, n. 26997.

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Licenziamento per superamento del comporto: il lavoratore può evitarlo beneficiando delle ferie

Il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto. Tanto è stato affermato dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza del 21 settembre 2023, n. 26997.

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Il caso

La Corte d’appello territoriale, confermando la sentenza di primo grado, giudicava illegittimo il licenziamento intimato ad una lavoratrice dalla società datrice di lavoro per superamento del periodo di comporto.
I giudici del gravame, in particolare, reputavano pacifico che prima della scadenza del periodo di comporto, la lavoratrice aveva chiesto di fruire delle ferie già maturate non ancora fruite ed aveva, altresì, anticipato l'intenzione di richiedere, al termine della fruizione delle ferie, anche l'aspettativa non retribuita (nel caso di perdurante inabilità al lavoro e, quindi, di impossibilità di riprendere servizio).
La datrice di lavoro negava la fruizione delle ferie e, nel contempo, comunicava di accettare la richiesta di aspettativa.
La Corte, dunque, riteneva immotivato il diniego delle ferie e confermava l’annullamento del licenziamento intimato prima del superamento del periodo di comporto.
Avverso tale sentenza la società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione.


La decisione della Cassazione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte, la quale ha richiamato l’orientamento secondo cui il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa; in un'ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario, tuttavia, che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive.
Il Collegio ha, altresì, specificato che il lavoratore assente per malattia non ha incondizionata facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, quale titolo della sua assenza, allo scopo di interrompere il decorso del periodo di comporto, ma il datore di lavoro, di fronte ad una richiesta del lavoratore di conversione dell'assenza per malattia in ferie, e nell'esercitare il potere, conferitogli dalla legge (art. 2109 c.c., comma 2), di stabilire la collocazione temporale delle ferie nell'ambito annuale armonizzando le esigenze dell'impresa con gli interessi del lavoratore, è tenuto ad una considerazione e ad una valutazione adeguata alla posizione del lavoratore in quanto esposto, appunto, alla perdita del posto di lavoro con la scadenza del comporto.
Ebbene, ad avviso dei giudici di legittimità, la Corte territoriale aveva tenuto conto del richiamato indirizzo, atteso che aveva ritenuto sostanzialmente immotivato il diniego datoriale delle ferie maturate e non godute che la lavoratrice aveva chiesto prima della scadenza del periodo di comporto, indipendentemente dalla ricorrenza o meno di ragioni organizzative o produttive.

di Chiara Ranaudo

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