Incentivo al posticipo del pensionamento: istruzioni Inps su misura, durata e condizioni di spettanza
L'Inps, con circolare del 22 settembre 2023, n. 82, fornisce indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di incentivo al posticipo del pensionamento.
Incentivo al posticipo del pensionamento: istruzioni Inps su misura, durata e condizioni di spettanza
L'Inps, con circolare del 22 settembre 2023, n. 82, fornisce indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di incentivo al posticipo del pensionamento.
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L'articolo 1, comma 286, della legge di Bilancio 2023 introduce un incentivo al posticipo del pensionamento, in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile previsti dal comma 283 del medesimo articolo. Tale ultima disposizione, in particolare, ha modificato il DL28 gennaio 2019, n. 4 (convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26), inserendo l'articolo 14.1, il quale dispone che: "In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita «pensione anticipata flessibile» [...]".
Pertanto, i lavoratori dipendenti, iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, scelgano di proseguire l'attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all'Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Se la facoltà di rinuncia è esercitata precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile, l'obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile. Qualora, invece, la facoltà di rinuncia sia esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per il predetto pensionamento, l'obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima.
Con riferimento alle domande di rinuncia all'accredito contributivo presentate entro il 31 luglio 2023 da parte dei lavoratori dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile con prima decorrenza utile anteriore alla predetta data, tenendo conto della data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo della norma in esame, è riconosciuta la facoltà di chiedere che la rinuncia esplichi effetti a decorrere dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile.
Tale facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:
- il datore di lavoro è sollevato dall'obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l'obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;
- gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore - che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame - sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.
Facoltà di rinuncia all'accredito contributivo
La facoltà di rinuncia all'accredito contributivo della quota IVS a carico del lavoratore dipendente costituisce il presupposto applicativo dell'incentivo al posticipo del pensionamento. Fermo restando quanto chiarito in premessa, la rinuncia produce effetto esclusivamente i n relazione ai contributi pensionistici dovuti per i periodi di lavoro effettuati dalla data della prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile in caso di domanda presentata precedentemente a tale data, o dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di rinuncia se la stessa viene inoltrata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile.
In particolare, la facoltà di rinuncia può essere esercitata dal lavoratore dipendente una sola volta nel corso della vita lavorativa, e non può essere esercitata dopo il conseguimento di una pensione diretta (fatta eccezione per l'assegno ordinario di invalidità), o dopo il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, o per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore. In altri termini, non hanno facoltà di rinuncia all'accredito della contribuzione coloro che hanno maturato il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o l'età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un'unica gestione.
Infatti, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto attuativo, al verificarsi degli eventi sopra indicati cessa la corresponsione al lavoratore dipendente dell'importo corrispondente alla quota di contribuzione IVS a suo carico, non versata alle gestioni previdenziali di appartenenza per effetto dell'esercizio della facoltà di rinuncia.
La facoltà di rinuncia, inoltre, ha effetto relativamente a tutti i rapporti di lavoro dipendente di cui sia titolare il lavoratore - sia quelli in essere alla data di esercizio della facoltà sia quelli instaurati successivamente a tale data (art. 1, comma 6, del decreto attuativo).
Nelle ipotesi di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell'incentivo viene automaticamente applicata dall'Istituto anche sul nuovo rapporto di lavoro. In tali casi l'Istituto ne dà comunicazione al nuovo datore di l avoro mediante il servizio "Comunicazione bidirezionale".
La facoltà di rinuncia è altresì revocabile. Poiché la facoltà di rinuncia può essere esercitata una sola volta nel corso della vita lavorativa, ne consegue che anche il diritto di revoca a tale facoltà è esercitabile una sola volta nel corso della vita lavorativa. In caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo giorno del mese di paga successivo alla data in cui la stessa è esercitata.
Possono accedere all'incentivo tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che i datori di lavoro titolari del rapporto assumano o meno la natura di imprenditore. In particolare, da un punto di vista soggettivo, l'incentivo in oggetto si applica ai lavoratori dipendenti che si trovino in tutte le seguenti condizioni:
- siano iscritti, alla data di esercizio della facoltà di rinuncia, all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- maturino i requisiti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile;
- non siano titolari di pensione diretta, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, a carico, anche pro quota, delle gestioni previste dall'articolo 14.1 del DL n. 4/2019;
- manchi il perfezionamento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o dell'età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un'unica gestione.
L'obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile in caso di presentazione della domanda in data antecedente alla prima decorrenza utile.
Nel caso in cui, invece, alla data del 31 dicembre 2022 risultino soddisfatti i requisiti prescritti per la pensione anticipata flessibile, l'esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al 1° aprile 2023 con riferimento ai lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato e al 1° agosto 2023 per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, tenuto conto della disciplina diversificata in materia di decorrenza del relativo trattamento pensionistico a seconda che il datore di lavoro sia privato o pubblico.
Quanto alle domande di rinuncia all'accredito contributivo presentate entro il 31 luglio 2023 da parte dei lavoratori dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile con prima decorrenza utile anteriore alla predetta data, come anticipato, è riconosciuta la facoltà di chiedere che la rinuncia esplichi effetti a decorrere dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile.
Nel caso in cui la domanda venga presentata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile, l'esonero dal versamento contributivo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà in esame.
L'incentivo consiste nell'abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore e l'importo dei contributi non versati viene interamente corrisposto al lavoratore, dal datore di lavoro, con la retribuzione.
Le somme così erogate sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.
Sotto il profilo temporale, l'incentivo in oggetto cessa di produrre effetti al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:
- esercizio della revoca della facoltà di rinuncia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo;
- al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o dell'età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un'unica gestione;
- al conseguimento di una pensione diretta, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, a carico, anche pro quota, delle gestioni previste dall'articolo 14.1 del DL n. 4/2019.
L'incentivo, sostanziandosi nell'abbattimento totale della contribuzione dovuta dal lavoratore, non assume la natura di incentivo all'assunzione; di conseguenza, non è soggetto all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del DLgs 14 settembre 2015, n. 150.
Inoltre, operando l'incentivo sulla sola quota IVS a carico del lavoratore, esso non comporta benefici in capo al datore di lavoro e, pertanto, non è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro.
Effetti sui trattamenti pensionistici
Ai fini pensionistici, i periodi durante i quali il lavoratore usufruisce del beneficio i n esame comportano una riduzione dell'aliquota di finanziamento e di computo e non incidono sulla retribuzione pensionabile.
La fruizione del beneficio in esame non modifica la determinazione dell'importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, le quali sono determinate sulla base della retribuzione pensionabile, in applicazione delle disposizioni normative vigenti per la gestione pensionistica a carico della quale è liquidato il relativo trattamento pensionistico.
Con riferimento, invece, alla quota di pensione contributiva, l'esonero produrrà effetti sul montante contributivo individuale che verrà determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dall'incentivo, l'aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
Sotto il profilo soggettivo, l'incentivo è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia del settore pubblico che privato, e trova applicazione sulla sola quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori che, pur avendo maturato i requisiti di accesso alla pensione anticipata flessibile, scelgano di posticipare il pensionamento e proseguire nello svolgimento dell'attività lavorativa dipendente.
Di conseguenza, in relazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, l'incentivo suddetto si caratterizza come intervento generalizzato, ossia potenzialmente rivolto a tutti i rapporti di lavoro, instaurati in ogni settore economico del Paese e le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale.
Per le sue caratteristiche, la norma non risulta, conseguentemente, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.
Inoltre, poiché l'incentivo in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto trattasi di un'agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.
Pertanto, la disciplina dell'incentivo in parola non è sussumibile tra quelle disciplinate dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativamente agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali. Pertanto, l'applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Coordinamento con altri incentivi
In caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l'incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua a essere riconosciuta, qualora prevista dalla normativa vigente, ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche.
Pertanto, qualora per il rapporto di lavoro stia trovando applicazione l'esonero parziale dei contributi IVS a carico del lavoratore, l'incentivo al posticipo del pensionamento è erogato al netto dell'esonero applicato, così determinando un abbattimento dell'accredito contributivo pari alla sola quota residua rispetto alla quota parte di contribuzione del lavoratore esonerata ad altro titolo.
L'incentivo al posticipo del pensionamento, inoltre, risulta applicabile contestualmente alle misure agevolative che operano sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previste dalla legislazione vigente.
Ll lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al posticipo del pensionamento deve darne comunicazione all'INPS, che provvede alla verifica dei requisiti di spettanza dell'incentivo. Dopo avere ricevuto la domanda di riconoscimento dell'incentivo al posticipo del pensionamento, l'Istituto verifica, pertanto, il raggiungimento da parte del lavoratore dei requisiti minimi pensionistici per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile e, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria, comunica al lavoratore l'esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il servizio "Comunicazione bidirezionale", l'accoglimento della stessa.
Solo all'esito dell'avvenuta comunicazione da parte dell'Istituto al datore di lavoro, lo stesso procede con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore.
Qualora la decorrenza dell'incentivo riguardi periodi in cui le contribuzioni siano state già versate, il datore di lavoro procede - tramite conguaglio - al recupero di quanto precedentemente versato, secondo le indicazioni di cui ai successivi paragrafi.
I datori di lavoro devono continuare a esporre i lavoratori fruitori dell'incentivo relativo al posticipo del pensionamento valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.
Per esporre la riduzione spettante devono essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi.
1) Nel caso in cui il lavoratore non benefici dell'esonero parziale dei contributi IVS disciplinato dall'articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022, e dall'articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023:
- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo codice causale "L577", avente il significato di "Incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023)";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell'attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore "PROTOCOLLO";
- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'anno e il mese di riferimento del conguaglio. Si ricorda che l'elemento non può essere valorizzato con periodi antecedenti al mese di aprile 2023;
- nell'elemento <BaseRif> deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile relativa al mese di riferimento;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato della contribuzione a carico del lavoratore, relativo alla specifica competenza.
2) Nel caso in cui il lavoratore benefici contestualmente dell'esonero parziale dei contributi IVS disciplinato dall'articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022 e dall'articolo 39 del decreto- legge n. 48/2023, per la differenza di esonero da recuperare il datore di lavoro deve esporre oltre ai codici in uso L094, L095, L025, L098, L099, L100:
- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo codice causale "L578", avente il significato di "Incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) ridotto dell'esonero parziale dei contributi IVS a carico del lavoratore, disciplinato dall'art.1, c. 281, della legge n. 197/2022 e dall'art. 39 del decreto-legge n. 48/2023";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell'attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore "PROTOCOLLO";
- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'anno e il mese di riferimento del conguaglio. Si ricorda che l'elemento non può essere valorizzato con periodi antecedenti al mese di aprile 2023;
- nell'elemento <BaseRif> deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile relativa al mese di riferimento;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato della contribuzione a carico del lavoratore al netto dell'esonero di cui sopra, relativo alla specifica competenza.
Modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens
Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica beneficiari dell'incentivo al posticipo del pensionamento, l'elemento <Contributi> della Gestione pensionistica deve essere compilato con l'importo complessivo dei contributi commisurati all'imponibile dichiarato e all'aliquota vigente, comprensivo sia della quota a carico del datore di lavoro che di quella a carico del lavoratore.
Per esporre il beneficio relativo al mancato versamento della quota a carico del lavoratore vengono istituiti i seguenti Codici Recupero:
- 52: "Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 in presenza di esoneri per articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e articolo 39 comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48";
- 53: "Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022", che devono essere valorizzati nell'apposito elemento <CodiceRecupero> di <RecuperoSgravi> a seconda che il lavoratore benefici o meno nel mese dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022, e dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023.
Gli altri elementi di <RecuperoSgravi> da compilare sono:
- <AnnoRif>;
- <MeseRif>;
- <AltroImponibile>, nel quale si deve esporre l'importo della retribuzione imponibile oggetto di esonero;
- <Importo>, nel quale deve essere indicato il contributo oggetto di esonero corrispondente all'intero valore dei contributi dovuti a carico del lavoratore o alla quota parte differenziale qualora lo stesso benefici per tali contributi, di altri esoneri previsti nel mese.
Per i periodi in cui il lavoratore doveva beneficiare dell'esonero in oggetto, per i quali nel frattempo siano stati versati i contributi a suo carico nella misura piena, si deve trasmettere l'elemento V1, Causale 5, con tutti i dati giuridici ed economici del periodo a correzione di quanto precedentemente dichiarato, inserendo anche uno dei citati Codici Recupero secondo le modalità illustrate.
L'elemento V1, Causale 5, deve altresì essere trasmesso in caso di revoca, per i periodi nei quali il beneficio dichiarato non doveva essere riconosciuto, omettendo in questo caso l'indicazione di uno dei citati Codici Recupero previsti per la disciplina in oggetto già esposti in <RecuperoSgravi>.
Modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens
I datori di lavoro agricoli devono esporre i nominativi dei lavoratori autorizzati per i quali spetta l'incentivoal posticipo del pensionamento valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:
- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice "Y";
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice "PP", avente il significato di "Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022".
Per dichiarare l'importo dell'esonero relativo a competenze pregresse, che spetta per i lavoratori indicati con il <CodAgio> "PP", devono essere valorizzati i seguenti elementi:
- <CodiceRetribuzione> con il codice "Y";
- <CodAgio> con il codice agevolazione "PA", che assume il significato di "Recupero arretrati 2023 PP Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022";
- <Retribuzione> con l'importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi a partire dalla competenza aprile 2023.
Modalità di applicazione per i rapporti di lavoro domestico
In caso di accoglimento della domanda, il datore di lavoro - ricevuta la comunicazione dell'esito da parte dell'Istituto - può generare dal "Portale dei pagamenti" gli avvisi di pagamento "PagoPA", con l'importo ricalcolato della contribuzione dovuta senza la quota a carico del lavoratore.
Nel caso in cui la decorrenza dell'esonero cada all'interno di un trimestre solare, il datore di lavoro deve generare due distinti avvisi di pagamento "PagoPA", uno per i mesi precedenti alla decorrenza dell'esonero (con importo comprensivo della quota a carico del lavoratore) e uno per il periodo successivo (senza quota a carico del lavoratore). È necessario generare due distinti avvisi di pagamento "PagoPA" anche in caso di revoca della facoltà di rinuncia da parte del lavoratore.
di Francesca Esposito
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