venerdì, 22 settembre 2023 | 17:48

Impugnazione del ruolo per debiti contributivi solo in ipotesi di pregiudizio

L’impugnazione del ruolo relativo a crediti previdenziali e assicurativi è ammissibile soltanto in presenza di un legittimo interesse ad agire del debitore a fronte di uno specifico e concreto pregiudizio nelle ipotesi individuate dall’art. 12, co. 4-bis, DPR n. 602/1973. (Corte di Cassazione - Ordinanza 06 settembre 2023, n. 26005)

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Impugnazione del ruolo per debiti contributivi solo in ipotesi di pregiudizio

L’impugnazione del ruolo relativo a crediti previdenziali e assicurativi è ammissibile soltanto in presenza di un legittimo interesse ad agire del debitore a fronte di uno specifico e concreto pregiudizio nelle ipotesi individuate dall’art. 12, co. 4-bis, DPR n. 602/1973. (Corte di Cassazione - Ordinanza 06 settembre 2023, n. 26005)

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Fatto

La controversia esaminata dalla Corte di Cassazione riguarda l’impugnazione di estratti di ruolo per debiti previdenziali e assicurativi, asseritamente mai conosciuti in precedenza. È stata contestata l’omessa notifica delle cartelle di pagamento e la prescrizione dei debiti.

Il Tribunale adito ha respinto il ricorso, per carenza d'interesse ad agire, e ha comunque accertato la regolarità delle notifiche contestate.

La Corte d'appello ha respinto il gravame, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- l'azione del ricorrente si prefigge di far valere vizi formali “in modo del tutto fine a sé stesso”, senza alcuna contestazione in ordine al merito della pretesa creditoria; solo una contestazione rivolta anche al merito della pretesa potrebbe apportare un'utilità effettiva al ricorrente e così sostanziare l'interesse ad agire, che il giudice di primo grado ha correttamente negato;
- l'interesse ad agire non si ravvisa neppure con riferimento all'eccezione di prescrizione, in difetto di una “minaccia attuale di atti esecutivi”.

La decisione è stata impugnata dal contribuente con diversi motivi, e in particolare con riferimento alla parte in cui ha acclarato la carenza d'interesse ad agire.

Decisione della Cassazione

La Corte Suprema ha respinto il ricorso, confermando le decisioni dei giudici di merito sulla base delle segeunti considerazioni.

In primo luogo, la sentenza impugnata è conforme all’orientamento giurisprudenziale, che ha ravvisato un interesse ad agire giuridicamente apprezzabile nell'ipotesi di una minaccia attuale di atti esecutivi (Cass., sez. VI-L, 7 marzo 2019, n. 6723). Tale minaccia, nel caso di specie, non sussiste.

La pronuncia d'appello evidenzia, inoltre, che le irregolarità formali prospettate dal ricorrente non valgono a elidere, per ciò solo, la pretesa contributiva e che, pertanto, non vi è alcun interesse a chiederne l'accertamento. Si tratterebbe, invero, di un accertamento "fine a sé stesso", laddove il processo non può che avere di mira una utilità concreta.
L'interesse ad agire si correla a una situazione di oggettiva incertezza, che postula l'intervento del giudice (Cass., sez. lav., 12 novembre 2019, n. 29294), e tale situazione, nel caso di specie, non si ravvisa.

Il ricorso adombra un interesse ad agire in re ipsa, che promana dal mero dato dell'asserita inesistenza o dell'ipotizzata irregolarità delle notifiche.

Tali conclusioni sono incompatibili con la necessità di un vaglio rigoroso dell'interesse ad agire, ribadita a più riprese dalla pregressa giurisprudenza della Suprema Corte, in armonia con i principi generali, che subordinano l'attivazione dei rimedi giurisdizionali alla necessità di conseguire un'utilità concreta, un tangibile bene della vita.

Peraltro, le deduzioni del ricorrente, volte a intendere in termini meno pregnanti l'interesse ad agire, non possono essere a fortiori condivise, dopo l'introduzione dell'art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha inserito il comma 4-bis nell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Tale norma dispone che: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La disposizione, provvista di valenza generale, si estende anche ai crediti previdenziali.

In proposito, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che la normativa richiamata si applica anche ai processi pendenti, senza per questo porsi in contrasto con la Costituzione.
La disciplina, difatti, specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Il legislatore, nell'enucleare specifiche ipotesi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha dunque plasmato l'interesse ad agire.
Tale condizione dell'azione presenta natura dinamica e, pertanto, può assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione, anche per effetto di una norma sopravvenuta.

La legge sopravvenuta, nell'imporre la dimostrazione dell'interesse ad agire, si pone nell'alveo dell'assetto delineato dalla Costituzione, che riconosce la tutela giurisdizionale, con un efficace complesso di presidi volti a renderla efficace, in vista di un'utilità effettiva e non di vantaggi ipotetici ed evanescenti.

Inoltre, non pregiudica il diritto di azione e di difesa delle parti.
L'ordinamento appresta efficaci strumenti di protezione contro il pregiudizio che l'obbligato possa subire in conseguenza dell'agire illegittimo dell'amministrazione.
In particolare, «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa; può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale.

È dunque conforme a diritto la pronuncia della Corte d'appello, nella parte in cui accerta l'insussistenza dell'interesse ad agire, a fronte di una mera impugnativa dell'estratto di ruolo e in difetto di ogni allegazione di un effettivo pregiudizio, che sola può suffragare la necessità di accedere alla tutela giurisdizionale.


di Ciro Banco


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