venerdì, 17 novembre 2023 | 09:40

Emergenza alluvione Centro-Nord: scadenza dei termini per i versamenti

Scadenza del periodo di sospensione per i versamenti tributari in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali dello scorso maggio (art. 1, DL 01 giugno 2023 n. 61, conv. in L 31 luglio 2023 n. 100)

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Emergenza alluvione Centro-Nord: scadenza dei termini per i versamenti

Scadenza del periodo di sospensione per i versamenti tributari in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali dello scorso maggio (art. 1, DL 01 giugno 2023 n. 61, conv. in L 31 luglio 2023 n. 100)

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Dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, ai soggetti che avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa in Emilia Romagna, Marche e Toscana, è stata disposta la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari (Ires, Irpef, Irap, e liquidazioni trimestrali e mensili dell’Iva e le imposte non periodiche), dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Inoltre, la sospensione si applica ai versamenti delle ritenute Irpef, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti, con residenza, sede legale o la sede operativa nelle zone interessate, in qualità di sostituti d'imposta.

Tale sospensione riguarda anche i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, compresi quelli derivanti dagli avvisi di accertamento esecutivo e dagli avvisi di addebito in scadenza nel periodo interessato.

La sospensione si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata (art. 1, commi 153 a 158 e 166 a 226, L 29 dicembre 2022, n. 197), che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. In particolare, si riferisce alle rate connesse a provvedimenti di rateizzazione attivi al 1° maggio oppure riferite alle somme dovute a titolo di “Rottamazione-ter” e “Definizione agevolata per le risorse proprie Ue”.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. Invece, i termini di versamento relativi a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento ed altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.

A seguito dell'approvazione da parte del Senato del ddl di conversione del DL 29 settembre 2023 n. 132, si prevede che tali versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2023 (rispetto al precedente termine del 20 novembre 2023). Inoltre, gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 10 dicembre 2023 (rispetto al 20 novembre 2023).

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

Rassegna stampa

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