IMU: precisazioni dal MEF
Forniti chiarimenti in merito all'applicabilità dell'IMU ai fabbricati collabenti, ai fabbricati rurali strumentali e alla conduzione associata di terreni (MEF - risoluzione 16 novembre 2023, n. 4/DF)
IMU: precisazioni dal MEF
Forniti chiarimenti in merito all'applicabilità dell'IMU ai fabbricati collabenti, ai fabbricati rurali strumentali e alla conduzione associata di terreni (MEF - risoluzione 16 novembre 2023, n. 4/DF)
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In merito alla legittimità o meno della pretesa, da parte di diversi Comuni, del pagamento dell'IMU sui fabbricati collabenti (cat. catastale F/2), considerati ai fini del tributo alla stregua dei terreni fabbricabili, il MEF ha precisato che:
- i fabbricati collabenti sono a tutti gli effetti "Fabbricati" e la circostanza che siano "privi di rendita" li porta ad essere esclusi dal novero dei fabbricati imponibili ai fini IMU, che sono esclusivamente quelli "con attribuzione di rendita", indice, quest'ultimo, sintomatico di capacità contributiva del bene soggetto a tassazione;
- i fabbricati collabenti sono e restano "Fabbricati", motivo per il quale non possono essere qualificati diversamente, come vorrebbero invece i comuni che li definirebbero “terreni edificabili”.
Circa la pretesa di alcuni comuni che richiedono ulteriori requisiti rispetto a quanto normativamente previsto per l'applicazione dell'aliquota IMU ridotta pari allo 0,1 per cento (che i comuni stessi possono ridurre fino all'azzeramento) sui fabbricati rurali strumentali, il MEF la ritiene priva di fondamento:
- la richiesta dei comuni circa la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale in capo al soggetto passivo IMU o all'utilizzatore dell'immobile ai fini dell'applicazione della suddetta agevolazione, riservata ai fabbricati rurali strumentali;
- ai fini della sussistenza del carattere di ruralità, anche la richiesta da parte dei comuni di specifica documentazione attestante lo svolgimento dell'attività agricola;
- alla stessa stregua va considerata anche la pretesa del comune di non ritenere il comodato titolo idoneo a dimostrare la sussistenza del requisito di ruralità, atteso che, per il riconoscimento della ruralità del fabbricato, è dirimente la sola risultanza catastale.
Conduzione associata di terreni
In relazione alla conduzione associata di terreni, il Mef evidenzia che tale circostanza negli ultimi anni è sempre più diffusa. Le forme contrattuali più utilizzate di conduzione associata sono il contratto di rete agricolo e il contratto di compartecipazione agraria per le coltivazioni stagionali e in entrambe le suddette fattispecie l'imprenditore agricolo coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, possessore dei terreni, conduce per un determinato numero di anni (contratto di rete) o per alcuni mesi all'anno (contratto di compartecipazione agraria) i propri terreni, solitamente, con un altro imprenditore agricolo.
Il contratto di rete e il contratto di compartecipazione agraria concretizzano - proprio in ragione della struttura e della finalità che il legislatore ha voluto riconoscere agli stessi - forme di conduzione associata dei terreni agricoli, che, per la loro stessa natura, comportano una gestione condivisa dei terreni in argomento, pena lo snaturamento del contratto stesso.
Per cui, se vengono rispettati tutti i requisiti che caratterizzano tali contratti di tipo associativo, non può ritenersi che venga meno il requisito oggettivo della conduzione che legittima l'applicazione del regime di favore di cui al comma 758 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, secondo cui sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione.
di Anna Russo
Fonte normativa
Rassegna stampa
- Iqnotizie - Approvazione prospetto aliquote IMU: apertura ai comuni dell'applicazione informatica, 22 settembre 2023, Daniela Nannola
Approfondimento
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