Ferie annuali retribuite in caso di malattia di lunga durata
La normativa europea non osta a una normativa e/o a una prassi nazionale che, in assenza di una disposizione nazionale che preveda un limite temporale espresso al riporto di diritti alle ferie annuali retribuite maturati e non esercitati a causa di un'assenza dal lavoro per malattia di lunga durata, consenta di accogliere domande di ferie annuali retribuite presentate da un lavoratore entro 15 mesi dalla fine del periodo di riferimento che dà diritto a tali ferie e circoscritte a due periodi di riferimento consecutivi (Corte giustizia europea - sentenza 09 novembre 2023 n. C-271/22 a C-275/22).
Ferie annuali retribuite in caso di malattia di lunga durata
La normativa europea non osta a una normativa e/o a una prassi nazionale che, in assenza di una disposizione nazionale che preveda un limite temporale espresso al riporto di diritti alle ferie annuali retribuite maturati e non esercitati a causa di un'assenza dal lavoro per malattia di lunga durata, consenta di accogliere domande di ferie annuali retribuite presentate da un lavoratore entro 15 mesi dalla fine del periodo di riferimento che dà diritto a tali ferie e circoscritte a due periodi di riferimento consecutivi (Corte giustizia europea - sentenza 09 novembre 2023 n. C-271/22 a C-275/22).
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La vicenda trae le mosse da alcune domande di pronuncia pregiudiziale aventi ad oggetto l'interpretazione dell'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE.
Tali domande erano state presentate nell'ambito di controversie tra alcuni lavoratori e una società francese, titolare di una concessione di servizio pubblico nel settore dei trasporti pubblici di persone, relativamente al rifiuto di quest'ultima di consentire loro di beneficiare di giorni di ferie maturati di cui questi ultimi, a causa di assenze dal lavoro per malattia, non avevano potuto usufruire, oppure di versare loro l'indennità finanziaria per ferie non godute dopo la fine del loro rapporto di lavoro.
Il giudice del rinvio, in particolare, da un lato rilevava che il diritto nazionale non prevedesse espressamente un periodo di riporto per i diritti alle ferie annuali retribuite maturati nel corso di un'assenza dal lavoro per malattia di lunga durata; dall’altro, evidenziava che sul punto fossero emerse alcune divergenze giurisprudenziali.
Pertanto, lo stesso giudicante si interrogava su quale fosse il periodo ragionevole di riporto che potesse essere preso in considerazione e sulla questione se, in assenza di una disposizione nazionale che delimiti detto periodo, un termine di riporto illimitato sia eventualmente conforme al diritto dell'Unione.
La Corte UE ha preliminarmente ricordato che, in base all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o dalle prassi nazionali.
Di conseguenza, spetta agli Stati membri definire, nella loro normativa interna, le condizioni di esercizio e di attuazione del predetto diritto, precisando le circostanze concrete in cui i lavoratori possono avvalersene.
La determinazione di un periodo di riporto per ferie annuali non godute alla fine di un periodo di riferimento rientra nelle condizioni di esercizio e di attuazione del predetto diritto e ricade, dunque, in linea di principio, nell'ambito di competenza degli Stati membri.
Ciò posto, i giudici hanno chiarito che l'articolo 7, par. 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purchè il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il diritto che tale direttiva gli conferisce.
Pertanto, in considerazione delle circostanze particolari nelle quali si trova un lavoratore inabile al lavoro per diversi periodi di riferimento consecutivi, la norma richiamata, alla luce non soltanto della protezione del lavoratore alla quale mira tale direttiva, ma anche di quella del datore di lavoro, il quale affronta il rischio di un cumulo troppo considerevole dei periodi di assenza del lavoratore e le difficoltà che tali assenze potrebbero implicare per l'organizzazione del lavoro, deve essere interpretata nel senso che non osta a norme o a prassi nazionali che, prevedendo un periodo di riporto allo scadere del quale tale diritto si estingue, limitano il cumulo dei diritti alle ferie annuali retribuite, purchè detto periodo di riporto garantisca al lavoratore, in particolare, di poter disporre, se necessario, di periodi di riposo che possano essere scaglionati, pianificati e disponibili a più lungo termine. Ogni periodo di riporto deve superare in modo significativo la durata del periodo di riferimento per il quale è concesso.
Ebbene, nel caso di specie, sebbene il giudice del rinvio avesse affermato che il diritto nazionale non prevedeva espressamente un limite temporale per il riporto dei diritti alle ferie annuali retribuite acquisiti e non esercitati a causa di un'assenza dal lavoro per malattia di lunga durata, dalle sue indicazioni si evinceva altresì che le domande dei lavoratori erano state presentate alla società entro quindici mesi dalla fine del periodo di riferimento interessato ed erano circoscritte ai diritti relativi a due periodi di riferimento consecutivi.
Sulla base di tali presupposti, la Corte ha concluso che l’art. 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale e/o a una prassi nazionale che, in assenza di una disposizione nazionale che preveda un limite temporale espresso al riporto di diritti alle ferie annuali retribuite maturati e non esercitati a causa di un'assenza dal lavoro per malattia di lunga durata, consenta di accogliere domande di ferie annuali retribuite presentate da un lavoratore entro quindici mesi dalla fine del periodo di riferimento che dà diritto a tali ferie e circoscritte a due periodi di riferimento consecutivi.
Infatti, tale riporto non viola la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite, poichè, da un lato, simili ferie mantengono la loro qualità di tempo di riposo per il lavoratore interessato, e, dall'altro, lo stesso riporto non sembra essere tale da esporre il datore di lavoro al rischio di un cumulo particolarmente significativo di periodi di assenza del lavoratore.
di Chiara Ranaudo
Fonte normativa
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