lunedì, 20 novembre 2023 | 13:24

Rimborso IRAP per l’applicazione dell’agevolazione del cuneo fiscale

Secondo la ricorrente, nella fattispecie in esame, la C.t.r. avrebbe ritenuto inapplicabili le agevolazioni del cd. cuneo fiscale, nonostante l'insussistenza del requisito della concessione traslativa (Cassazione - ordinanza 13 novembre 2023 n. 31477)

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Rimborso IRAP per l’applicazione dell’agevolazione del cuneo fiscale

Secondo la ricorrente, nella fattispecie in esame, la C.t.r. avrebbe ritenuto inapplicabili le agevolazioni del cd. cuneo fiscale, nonostante l'insussistenza del requisito della concessione traslativa (Cassazione - ordinanza 13 novembre 2023 n. 31477)

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Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, la S.p.A ricorre con due motivi contro l'Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, che ha accolto il ricorso dell'ufficio, ritenendo che non fosse fondata la richiesta di rimborso Irap della contribuente per l'anno di imposta 2012, non essendo alla fattispecie in esame applicabile l'agevolazione del cd. cuneo fiscale.
In particolare, la C.t.r. riteneva che la società agisse in forza di una concessione traslativa, cioè un provvedimento con il quale la Regione aveva trasferito diritti e potestà inerenti ad un'attività in origine riservata alla pubblica amministrazione.
Inoltre, il giudice di appello riteneva che il corrispettivo dell'attività svolta costituisse una tariffa, cioè un prezzo regolamentato dalla pubblica amministrazione in misura tale da conservare l'equilibrio economico - finanziario dell'investimento e della connessa gestione.
Secondo la C.t.r. non poteva distinguersi la concessione del servizio di trasporto pubblico ed il contratto di servizi intercorso tra la Regione e la S.p.A. che regolava il servizio di manutenzione e gestione della rete ferroviaria.
Pertanto, secondo i giudici di appello, il silenzio rifiuto dell'amministrazione era legittimo, poiché alla società non spettavano le detrazioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. a), n.2 e n.4, d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446, espressamente escluse per le imprese che operino in regime di concessione e a tariffa.

Per la Cassazione, la C.t.r., non ha rispettato alcuni principi di diritto, in quanto ha ritenuto che la società agisse in forza di una concessione traslativa, qualificando i rapporti, al fine che qui rileva, come "concessioni" sulla base della mera circostanza che la parte introduttiva dei relativi contratti menziona precedenti atti di "concessione", via via prorogati con atti amministrativi accettati dalla parte privata. Tale qualificazione - posta dalla C.t.r. esplicitamente a presupposto del successivo esame della sussistenza della tariffa e della sua remuneratività - è quindi fondata su un dato letterale e formale, mentre prescinde del tutto dai criteri rispetto ai quali il giudice a quo avrebbe dovuto condurre la relativa indagine, al fine di qualificare il rapporto in questione come concessione o quale appalto di servizi, nel senso ed ai fini che qui rilevano.
Né la C.t.r. ha considerato che, ai contratti controversi, si applica il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, che in materia di trasporto pubblico locale, all'art.19, prescrive la stipulazione di contratti di servizio quali appalti di servizi, gravando sull'amministrazione l'onere di provare la non conformità del caso di specie al modello legale.
In conclusione, la Corte accoglie il ricorso.

di Daniela Nannola

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