lunedì, 20 novembre 2023 | 13:44

Contribuzione dipendenti pubblici: proroga termini di prescrizione

L'Inps fornisce indicazioni circa l’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2023 dei termini di prescrizione delle contribuzioni dei dipendenti pubblici e del relativo regime sanzionatorio in caso di regolarizzazione entro la medesima data (Inps - circolare 17 novembre 2023 n. 92)

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Contribuzione dipendenti pubblici: proroga termini di prescrizione

L'Inps fornisce indicazioni circa l’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2023 dei termini di prescrizione delle contribuzioni dei dipendenti pubblici e del relativo regime sanzionatorio in caso di regolarizzazione entro la medesima data (Inps - circolare 17 novembre 2023 n. 92)

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In tema di prescrizione dei versamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria è previsto che limite temporale (5 anni) fissato per la generalità dei contribuenti non si applica, fino al 31 dicembre 2023, alla contribuzione relativa sia ai trattamenti pensionistici sia ai trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto) di cui sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, riferiti a periodi retributivi fino al 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore. (art.3, co. 10-bis, L 8 agosto 1995 n. 335).

Inoltre, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2023, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato. (art.3, co. 10-ter, L 8 agosto 1995 n. 335).

In relazione all'inapplicabilità dei termini di prescrizione, è stata disposta, altresì, la disapplicazione delle sanzioni civili (art. 116, co. 8 e 9, L 23 dicembre 2000 n. 388) in favore delle Pubbliche Amministrazione che regolarizzino i suddetti obblighi contributivi entro il 31 dicembre 2023. Non è ammesso il rimborso di quanto già eventualmente versato a titolo di sanzioni. (art. 9, co. 4, DL 30 dicembre 2021 n. 228).

L'Inps ha fornito indicazioni riguardo ai soggetti interessati, all'ambito di applicazione e alle modalità di adempimento degli obblighi contributivi per regolarizzare la posizione.


Soggetti interessati

L'inapplicabilità dei termini di prescrizione dei crediti contributivi interessa le pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001:

1. le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Sono da comprendere nell’ambito degli istituti e scuole di ogni ordine e grado le Accademie e i Conservatori statali;

2. le Aziende e le Amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;

3. le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni;

4. le Istituzioni universitarie;

5. gli Istituti autonomi case popolari;

6. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;

7. gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, tra i quali rientrano tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, i consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione anche se non compresi nella legge n. 70/1975;

8. le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;

9. l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);

10. le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

11. le Aziende sanitarie locali, le aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del Servizio sanitario nazionale attribuiti alle medesime;

12. gli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB), le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) istituite dalle Regioni;

13. la Banca d’Italia, la CONSOB e, in linea generale, le Autorità indipendenti, che sono qualificate Amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato;

14. le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.

Restano esclusi, invece:

1. gli Enti pubblici economici;

2. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;

3. gli Enti che, per effetto dei processi di privatizzazione, si sono trasformati in società di persone o società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico;

4. gli ex IPAB trasformati in associazioni o fondazioni di diritto privato;

5. le Aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

6. i Consorzi di bonifica;

7. gli Enti morali;

8. gli Enti ecclesiastici.

Gestione dipendenti pubblici

L'inapplicabilità del termine di prescrizione quinquennale riguarda i contributi dovuti alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2018.

L'Inps precisa che le pubbliche Amministrazioni possono regolarizzare, fino al 31 dicembre 2023, valorizzando la posizione assicurativa dei lavoratori attraverso il flusso Uniemens – ListaPosPA e tramite l’applicativo “nuova Passweb” limitatamente ai periodi fino al 30 settembre 2012 (fino al 31 dicembre 2013 per i soli iscritti alla CTPS per i quali il MEF è sostituto d’imposta). Tali comunicazioni, laddove effettuate entro il termine del 31 dicembre 2023 e contenenti tutti gli elementi necessari per la quantificazione della contribuzione dovuta, determinano l’interruzione della prescrizione.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, con riferimento ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2018 - per i quali non emergano atti interruttivi della prescrizione - per le Casse CPDEL, CPS, CPUG e CTPS, il datore di lavoro pubblico, sulla base dello speciale regime giuridico di cui all’articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, è tenuto a finanziare l’onere del trattamento di quiescenza spettante per i periodi di servizio utili ai fini della prestazione, non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione. L'onere è quantificato secondo le regole e i criteri di calcolo vigenti in materia di rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Diversamente, per la cassa CPI, per rendere utili i periodi retributivi per i quali la contribuzione risulti prescritta, potrà essere esercitata la facoltà di costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962, nei limiti e alle condizioni previste in materia.

Per le Gestioni INADEL ed ENPAS, ove al 1° gennaio 2024 le pubbliche Amministrazioni non abbiano provveduto a ottemperare ai propri obblighi contributivi afferenti ai periodi fino al 31 dicembre 2018, opera la salvaguardia (art. 3, co. 10-bis, L n. 335/1995) in ordine al diritto del lavoratore all’integrale trattamento pensionistico e all'integrale liquidazione del TFR/TFS. Pertanto, nel caso in cui sia stato valorizzato il conto assicurativo degli iscritti attraverso l’invio dei flussi di denuncia comprensivi dei dati utili ai fini previdenziali, anche in assenza del relativo versamento contributivo, sarà possibile erogare le relative prestazioni. Nelle ipotesi, invece, in cui le denunce non siano state - in tutto o in parte - trasmesse e non sia stata versata la contribuzione previdenziale, al fine di poter procedere all’erogazione della prestazione, occorrerà acquisire dal datore di lavoro - in analogia alle condizioni previste dal legislatore per la costituzione della rendita vitalizia - “documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato” utile ai fini previdenziali. L'Inps precisa che l’effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro sono dimostrate dalla presenza di denunce nelle quali non sia stato valorizzato l’elemento relativo all’imponibile previdenziale. Ai fini dell’erogazione della prestazione, sarà necessario acquisire dal datore di lavoro documentazione idonea alla determinazione del medesimo imponibile previdenziale. Per tutte le fattispecie descritte, ai fini della valorizzazione del conto, sarà necessario l’invio del flusso di denuncia da parte del datore di lavoro.

Gestione separata

In considerazione dell’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2023 del termine di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, le pubbliche Amministrazioni sono tenute a inviare le eventuali denunce dei compensi corrisposti non ancora trasmesse e a effettuare il pagamento della contribuzione dovuta e non versata alla Gestione separata, indipendentemente dal periodo di competenza.

In particolare, si fa riferimento alle denunce e ai versamenti relativi ai compensi effettivamente erogati ai soggetti con i quali sono stati instaurati rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai titolari di rapporti occasionali autonomi o ai titolari di dottorati e borse di studio, o alle indennità corrisposte per la partecipazione a collegi e commissioni. Le denunce individuali dei compensi corrisposti, laddove trasmesse entro il termine del 31 dicembre 2023, e le comunicazioni di debito inviate dall’Istituto, determinano l’interruzione della prescrizione.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, in assenza di denunce individuali dei compensi erogati o di altri validi atti interruttivi intervenuti entro il 31 dicembre 2023, non si potrà procedere con la regolarizzazione di contribuzione afferente a periodi prescritti. Inoltre, dal 1° gennaio 2024, per i periodi per i quali siano stati erogati e denunciati compensi per le attività di collaborazione coordinata e continuativa e redditi similari senza versamento della relativa contribuzione nella Gestione separata da parte delle pubbliche Amministrazioni, in assenza di atti interruttivi della prescrizione, sarà possibile esercitare la facoltà di costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962. A tale riguardo, l'Inps precisa che la facoltà di costituzione di rendita vitalizia è estensibile a tutti coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995, non siano però obbligati al versamento diretto della contribuzione, essendo la propria quota trattenuta dal committente e versata direttamente da quest’ultimo. La costituzione della rendita vitalizia può essere attivata anche con riferimento ai rapporti giuridici non configurabili propriamente come “rapporti di lavoro” (ad esempio, servizio civile per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008, dottorato, borse di studio, ecc.).

Le tipologie di rapporti di collaborazione interessati sono: amministratore, sindaco, revisore, liquidatore di enti con o senza personalità giuridica; collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili; partecipante a collegi e commissioni; amministratore di enti locali (D.M. 25 maggio 2001); dottorandi di ricerca, assegnista, borsista di studio; collaboratore coordinato e continuativo (ex titolari di contratto a progetto/programma di lavoro o fase di esso, ex collaboratore occasionale ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), collaboratore presso pubbliche Amministrazioni; titolare di rapporti di lavoro autonomi occasionali (articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326); titolari di contratto di formazione specialistica; volontari del servizio civile (periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008).

Le pubbliche Amministrazioni, a seguito di controllo diretto o su richiesta o denuncia del singolo prestatore, sono tenute a normalizzare la posizione contributiva per consentire l’aggiornamento dell’estratto conto dei periodi per i quali è dovuta la contribuzione. A tale fine, le pubbliche Amministrazioni sono tenute a effettuare entro il 31 dicembre 2023 i seguenti adempimenti:

1. trasmissione tramite i flussi Uniemens delle denunce relative ai compensi effettivamente erogati con riferimento a ciascun periodo (mese/anno) e soggetti all’obbligo di versamento presso la Gestione separata;

2. versamento dei relativi contributi.

Nella denuncia contributiva inviata tramite flusso Uniemens il periodo deve coincidere con il mese indicato quale “competente” nel mandato di tesoreria, IGRUE o nel modello F24 (sul modello F24 è indicato “periodo di riferimento” “da mese/anno a mese/anno”) a prescindere del periodo in cui si è svolta l’attività.

I dati possono essere inviati anche tramite l’apposita funzione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale del contribuente. Si ricorda che gli adempimenti previsti in materia previdenziale per la Gestione separata sono strettamente collegati agli adempimenti fiscali. Tenuto conto che per gli iscritti alla Gestione separata non operano le disposizioni di cui all'articolo 2116 del c.c. (c.d. automaticità delle prestazioni), l’attribuzione da parte dell’Istituto della contribuzione versata mensilmente avviene in proporzione sulle posizioni contributive di tutti i lavoratori interessati al flusso Uniemens. Al fine del controllo delle posizioni da dichiarazione, le pubbliche Amministrazioni possono utilizzare i dati denunciati tramite i modelli fiscali presentati (ad esempio, modello 770 o Certificazione Unica).

Il pagamento del contributo dovuto alla Gestione separata è a carico della pubblica Amministrazione (anche se ripartito tra il committente per la quota parte di 2/3 e il prestatore per la parte di 1/3). I versamenti, a seconda delle modalità di cui si avvalgono le singole pubbliche Amministrazioni, possono avvenire tramite: - modello F24; - mandato di tesoreria; - IGRUE (Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea). In tutte le citate forme di versamento la contribuzione deve essere versata presso la Struttura territoriale di competenza della sede legale.

Coloro che effettuano il versamento mediante il modello F24 devono compilare gli appositi campi della sezione INPS. Non è possibile effettuare alcuna compensazione con eventuali importi di contribuzione già versati in misura eccedente mediante il modello F24; nel caso di presenza di somme a disposizione è possibile utilizzarle in “auto conguaglio” o a rimborso.

Nel caso in cui il versamento venga effettuato mediante mandato di tesoreria o tramite IGRUE devono essere sempre indicati i seguenti dati: - codice fiscale del committente; - periodo dell’erogazione del compenso (espresso in mese/anno); - causale del contributo (CXX per i soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria; C10 per i soggetti pensionati diretti o coperti da altra forma di contribuzione obbligatoria).

Regime sanzionatorio

Per gli stessi crediti contributivi per i quali non opera la prescrizione dei termini quinquennale, fino al 31 dicembre 2023 non si applicano, alle Amministrazioni pubbliche, le sanzioni civili per le violazioni riguardanti gli obblighi contributivi alla Gestione dipendenti pubblici ed alla Gestione separata.

Ai fini del rispetto del termine per l’effettuazione dei versamenti dovuti, si considera utile anche la regolarizzazione dell’esposizione debitoria effettuata dalla pubblica Amministrazione in modalità rateale:

- in fase amministrativa (fino a 24 rate), purché la domanda sia stata presentata entro il termine e quand’anche le rate accordate scadano oltre lo stesso;

- all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (fino a 72-120 rate), sempre a condizione che la domanda sia stata presentata entro il termine e quand’anche le rate accordate scadano oltre lo stesso.

In ogni caso sono dovuti sulle rate accordate gli interessi di dilazione ai sensi della normativa di riferimento.

In caso di adempimenti parziali dei predetti obblighi effettuati entro il 31 dicembre 2023 le sanzioni civili saranno dovute sulla parte residua del debito alla medesima data. Per fruire del beneficio dell’inapplicabilità del regime sanzionatorio rispetto al debito residuo, quest’ultimo potrà essere oggetto di regolarizzazione in modalità rateale.

Qualora la domanda di rateazione, pur presentata entro il 31 dicembre 2023, non sia definita con l’accoglimento (ad esempio, perché rigettata per mancanza dei requisiti di legge per beneficiare di tale istituto oppure per carenza della documentazione a corredo, ove prevista), il beneficio dell’inapplicabilità del regime sanzionatorio non potrà trovare applicazione anche se, successivamente, una nuova istanza dovesse essere accolta.

Al fine di garantire la certezza delle contabilizzazioni intervenute fino alla data di entrata in vigore della norma, in ogni caso, sono fatti salvi gli effetti delle procedure attivate ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000, dal 1° gennaio 2023 al 23 aprile 2023 (data di entrata in vigore del cd. "Decreto Lavoro"). Ne consegue che i pagamenti effettuati a titolo di sanzioni civili nel predetto arco temporale non potranno essere rimborsati. Qualora entro il 23 aprile 2023 risulti già concessa una rateazione da parte dell’INPS o dell’Agente della riscossione, la pubblica Amministrazione dovrà richiedere la rimodulazione del piano di ammortamento. Per entrambe le fattispecie di rateazione, in fase amministrativa e presso l’Agente della riscossione, le sanzioni civili, in applicazione delle previsioni in commento, non sono dovute a condizione che la rateazione venga regolarmente adempiuta. In caso di ritardato versamento di una o più rate accordate, resteranno dovute le sanzioni dalla data delle rispettive scadenze fissate nel piano di ammortamento fino alla data del pagamento. In caso di revoca della rateazione dei debiti in fase amministrativa ovvero di revoca della maggiore rateazione concessa dall’Agente della riscossione, sulla parte residua della contribuzione torneranno a essere dovute le sanzioni civili dalla data di originaria scadenza legale.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

Inps - circolare 17 novembre 2023 n. 92

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