lunedì, 20 novembre 2023 | 16:23

Agricoltura: come riconoscere le OP e le AOP

Definite le regole da seguire per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni (MASAF - dm 27 settembre 2023)

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Agricoltura: come riconoscere le OP e le AOP

Definite le regole da seguire per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni (MASAF - dm 27 settembre 2023)

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L’iter di riconoscimento segue regole diverse per le organizzazione di produttori (OP) e per le associazioni di organizzazioni di produttori (AOP).

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori (OP)

Le organizzazioni di produttori (OP) vengono riconosciute dalla Regioni su richiesta firmata dal proprio legale rappresentante.

La richiesta deve essere presentata alla Regione nel cui territorio l'OP realizza la maggior parte del valore della produzione commercializzabile e in cui deve situare la propria sede operativa effettiva o la sede legale.

Qualora la richiesta di riconoscimento sia per prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione, deve essere contestualmente accompagnata dall'impegno dell'OP a gestire tali prodotti nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura, ovvero di impegni di conferimento definiti dallo statuto e/o dal regolamento dell'OP per il prodotto trasformato dall'OP direttamente o per il tramite di propri aderenti o filiali.

Ai fini del riconoscimento, le OP devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

- società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli singoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;

- società cooperative agricole e loro consorzi;

- società consortili costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

Inoltre, sempre ai fini del riconoscimento delle OP:

- il numero minimo di soci richiesto è fissato in 15 produttori;

- il valore minimo della produzione commercializzabile è il seguente:

a) euro 3.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per un prodotto il cui codice NC inizia con 07 o 08;

b) euro 4.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per due o più prodotti di cui almeno uno con codice NC che inizia con 07 o 08;

c) euro 200.000,00 se il riconoscimento è chiesto per uno o più prodotti il cui codice NC inizia con 09;

d) euro 500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per uno o più prodotti il cui codice NC inizia con 12 o con la contemporanea presenza di prodotti il cui codice inizia con NC 09 o NC 12.

Per un dato prodotto, il riconoscimento può essere richiesto in via esclusiva per la commercializzazione sul mercato del fresco. In tal caso, l'eventuale quota di tale prodotto inviata alla trasformazione industriale non concorre a determinare i parametri minimi per il riconoscimento e l'OP, può, per il medesimo prodotto, aderire ad altra OP riconosciuta per il prodotto destinato alla trasformazione.

Le OP che associano produttori con aziende situate in altri Stati membri, possono conteggiare il valore della produzione di tali aziende nel valore della produzione commercializzabile qualora essa rappresenti almeno il 5% del VPC necessario al riconoscimento dell'OP. Le Regioni, ove ricorra tale condizione, riconoscono all'OP, su sua richiesta, lo status di organizzazione di produttori transazionale.

In deroga alla commercializzazione diretta, l’OP può autorizzare:

- i soci produttori a vendere al consumatore finale, per il suo fabbisogno personale, direttamente o al di fuori della propria azienda, una parte del volume della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento;

- i soci produttori a commercializzare, essi stessi o tramite altra organizzazione di produttori appositamente designata, una quantità di prodotto marginale o i prodotti che per caratteristiche intrinseche, ovvero per la loro limitata produzione, non rientrano di norma nelle attività commerciali della loro organizzazione.


Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori (AOP)

Le AOP possono chiedere di essere riconosciute per i medesimi prodotti oggetto del riconoscimento delle OP socie e la domanda deve specificare i prodotti e le attività oggetto del riconoscimento e contenere le informazioni necessarie a valutare l'idoneità a svolgere le attività dichiarate.

Ai fini del riconoscimento le AOP:

- devono assumere una delle seguenti forme societarie:

a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli singoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;

b) società cooperative agricole e loro consorzi;

c) società consortili costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie;

- devono essere costituite da almeno n. 4 OP riconosciute o devono rappresentare un valore minimo della produzione commercializzabile di euro 25.000.000,00;

- devono disporre di personale funzionale allo svolgimento dell'attività posta in essere per i prodotti oggetto del riconoscimento.

La richiesta di riconoscimento deve essere presentata alla Regione nel cui territorio l'insieme delle OP aderenti realizza la maggior parte del valore della produzione commercializzata e in cui la AOP deve stabilire la propria sede operativa effettiva o legale.

di Patrizio Petricelli

Fonte normativa


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