martedì, 21 novembre 2023 | 09:20

Servizi di pagamento transfrontaliero: obbligo di comunicazione al Fisco

Comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero (AdE - Provvedimento 20 novembre 2023, n. 406675)

Newsletter Inquery

Servizi di pagamento transfrontaliero: obbligo di comunicazione al Fisco

Comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero (AdE - Provvedimento 20 novembre 2023, n. 406675)

Informazione estratta dalla Banca Dati Inquery - chiedi informazioni per l'utilizzo

Disciplina

Con il DLgs 18 ottobre 2023 n. 153 sono state recepite le indicazioni della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento. Tali indicazioni sono state inserite tra le disposizioni del d.P.R. n. 633 del 1972 in quanto si tratta di misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA.

Le indicazioni contenute nella Direttiva oggetto di recepimento nascono dall'osservazione di una realtà commerciale in cui, per la maggior parte degli acquisti online effettuati dai consumatori nel territorio dell'Unione i pagamenti sono eseguiti tramite prestatori di servizi di pagamento, i quali detengono informazioni specifiche che permettono di identificare il destinatario o il beneficiario di tale pagamento oltre alle informazioni generiche relative alla data, all'importo e allo Stato di origine del pagamento.

Poichè gli Stati hanno bisogno di tali informazioni per controllare l'esistenza dei debiti in materia di IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che si considerano avvenute nel rispettivo territorio, è stato previsto che, per rafforzare la lotta alle frodi IVA, i prestatori dei servizi di pagamento conservino la documentazione relativa ai pagamenti e mettano determinate informazioni a disposizione delle rispettive amministrazioni fiscali. Queste ultime, a loro volta, trasmettono le informazioni ricevute dai prestatori di servizio di pagamento al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti(di seguito CESOP), che avrà il compito di archiviare, aggregare e analizzare, in relazione a singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri. Il CESOP potrà fornire, dunque, un quadro completo dei pagamenti che i beneficiari hanno ricevuto da pagatori situati negli Stati membri e mettere i risultati di analisi specifiche delle informazioni a disposizione di Eurofisc, ossia della rete comunitaria di esperti sulle frodi IVA, individuati dalle amministrazioni fiscali.

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla comunicazione i prestatori di servizi di pagamento per i quali l'Italia è Paese di origine e i prestatori di servizi di pagamento, operanti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento per cui l'Italia è Paese ospitante.

Le informazioni oggetto di comunicazione sono le seguenti:

- il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento;

- il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;

- il numero di identificazione IVA, o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario, se disponibili;

- l'IBAN o, se l'IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisce la localizzazione;

- se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione;

- se disponibile, l'indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;

- i dettagli dei pagamenti transfrontalieri;

- i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi ai predetti pagamenti transfrontalieri.

L'obbligo di comunicazione si applica se, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario.

Se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario sono entrambi localizzati all'interno del territorio dell'Unione europea, secondo quanto risulta dal BIC o da qualsiasi altro codice identificativo, l'obbligo si applica solo ai prestatori di servizi di pagamento del beneficiario per i quali l'Italia è Paese di origine o Paese ospitante. In tali casi i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti transfrontalieri nel calcolo della soglia dei venticinque pagamenti per trimestre civile.

Nel caso in cui vari prestatori di servizi di pagamento siano coinvolti in un unico pagamento da parte di un pagatore a un beneficiario, sia nei rapporti con il pagatore che nei rapporti con il beneficiario o di entrambi, l'obbligo di comunicazione è posto a carico di tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti, salvo che siano soggetti a una specifica esclusione.

Termini

La comunicazione è dovuta su base trimestrale con decorrenza dal 1 gennaio 2024.

Il termine entro cui deve essere effettuata la trasmissione dei dati è l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento delle informazioni.

I dati sono trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID).

I soggetti non residenti fiscalmente e privi di stabile organizzazione in Italia, per adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione dei dati si accreditano al SID, previa richiesta di attribuzione del codice fiscale e conseguente abilitazione ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Gli stessi soggetti, per la trasmissione dei dati, possono avvalersi di prestatori di servizi di pagamento già obbligati alla comunicazione.

di Anna Russo

Fonte normativa

Informazione estratta dalla Banca Dati Inquery - chiedi informazioni per l'utilizzo