martedì, 21 novembre 2023 | 09:47

Fondo solidarietà servizi ambientali: istruzioni sulla compilazione dell'Uniemens

L'Inps fornisce indicazioni in ordine alla denuncia e al versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo le cui posizioni contributive sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “1Z” (INPS - messaggio 20 novembre 2023 n. 4104).

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Fondo solidarietà servizi ambientali: istruzioni sulla compilazione dell'Uniemens

L'Inps fornisce indicazioni in ordine alla denuncia e al versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo le cui posizioni contributive sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “1Z” (INPS - messaggio 20 novembre 2023 n. 4104).

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L'articolo 9, comma 4, del dm n. 103594 del 9 agosto 2019, dispone che i datori di lavoro, rientranti nell'ambito di applicazione del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, sono tenuti al versamento, dalla decorrenza del Fondo medesimo, di "un ulteriore contributo".

Preliminarmente, che il suddetto contributo viene definito "ulteriore", in quanto è aggiuntivo, rispetto alla contribuzione ordinaria di finanziamento prevista per il Fondo.

In particolare, contribuzioni ulteriori sono le seguenti:

a) versamento di un contributo in cifra fissa di euro 10 mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova;

b) versamento del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, fino al 31 dicembre 2022.

Tali contribuzioni sono destinate a finanziare le prestazioni integrative, erogate dal Fondo, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Tuttavia, con specifico riferimento alla contribuzione di cui alla cit. lettera b), il versamento da parte dei datori di lavoro, del "50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata ”, è dovuto unicamente fino al 31 dicembre 2022.


Per quanto attiene al versamento del contributo in misura fissa (10 euro) di cui alla lettera a), devono essere valorizzati, a partire dal mese di competenza di dicembre 2023, all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>,i seguenti campi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore "M074”, avente il significato di "Contributo aggiuntivo in misura fissa (10 euro) Art. 9, co. 4, DI n. 103594, 9 agosto 2019”;

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore "N";

- l'elemento <BaseRif> non deve essere esposto;

- nell'elemento<AnnoMeseRif> deve essere indicato per l'esposizione del contributo corrente il periodo di competenza della denuncia; per quanto attiene l'esposizione del contributo arretrato deve essere indicato l'anno/mese di decorrenza dell'obbligo (ottobre 2019), qualora il lavoratore sia stato assunto in data successiva è necessario valorizzare la mensilità successiva al termine del periodo di prova.

- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo della contribuzione dovuta.

Il recupero della contribuzione arretrata relativa al periodo da ottobre 2019 a novembre 2023 deve avvenire nei 3 mesi di dicembre 2023, gennaio 2024 e febbraio 2024.

Quanto, invece, al versamento della contribuzione di cui alla letterato b) dell'elenco riportato nel precedente paragrafo, trattandosi esclusivamente di arretrati, devono essere valorizzati nei mesi di dicembre 2023, gennaio 2024 e febbraio 2024, all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti campi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il codice "M075 ", avente il significato di "Rec. Arretrati contributo aggiuntivo malattia breve Art. 9, co. 4, DI n. 103594, 9 agosto 2019";

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore "N";

- nell'elemento <BaseRif> deve essere indicato il valore complessivo delle somme trattenute come individuate alla menzionata lettera b);

- nell'elemento<AnnoMeseRif> deve essere indicato l'anno/mese in cui si è dato luogo alla trattenuta;

- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo della contribuzione dovuta.

Per la valorizzazione del codice "M075" la sezione <InfoAggcausaliContrib> va ripetuta per tutti i mesi in cui si è verificata la trattenuta.

Qualora i datori di lavoro si trovino nella condizione di dover adempiere all'obbligo contributivo per dipendenti non più in forza sulla matricola alla data del 1° dicembre 2023, possono indicare gli stessi in uno dei flussi Uniemens di competenza dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024, con il codice <TipoLavStat> NFOR, valorizzando l'elemento <InfoAggCausaliContrib> con le istruzioni sopra fornite.

I datori di lavoro tenuti al versamento, che abbiano sospeso o cessato l'attività e che siano tenuti ad adempiere, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig) sull'ultimo mese di attività della matricola.


di Francesca Esposito

Fonte normativa

Rassegna stampa

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