martedì, 21 novembre 2023 | 17:17

CNDCEC: l’attività professionale può essere svolta anche come dipendente

L’attività professionale può essere svolta dall’iscritto nell’albo non solo come libero professionista ma anche come dipendente di una società/ente (CNDCEC - P.O. 20 novembre 2023 n. 91)

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CNDCEC: l’attività professionale può essere svolta anche come dipendente

L’attività professionale può essere svolta dall’iscritto nell’albo non solo come libero professionista ma anche come dipendente di una società/ente (CNDCEC - P.O. 20 novembre 2023 n. 91)

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Le attività svolte da un iscritto dipendente che possono essere considerate “attività professionali” sono quelle oggetto della professione, individuate dall’art. 1 del D. Lgs 139/2005.
Per quanto riguarda la documentazione da presentare all’Ordine all’atto della presentazione della domanda di iscrizione nel registro da parte del tirocinante, nel caso in cui il dominus svolga la propria attività professionale come dipendente dovrà essere indicato il suo orario di lavoro presso l’ente/società. Si ritiene inoltre opportuno, in questi casi, acquisire da parte dell’iscritto anche una dichiarazione sostituiva di atto notorio relativa al suo inquadramento all’interno dell’ente/società ed alle attività che formano oggetto del rapporto di lavoro dipendente.
Verosimilmente, il professionista che è in grado di formare il tirocinante per almeno 20 ore settimanali (come richiesto dal Regolamento del tirocinio) avrà anche il suo domicilio professionale presso l’ente/società del quale è dipendente.
Ciò è quello che normalmente accade quando il professionista esercita la sua attività come dipendente di una società di revisione. L’attività di revisione è sicuramente un’attività rientrante tra le attività professionali e quindi idonea ad essere oggetto del tirocinio necessario per l’accesso alla professione.

Per quanto, infine, riguarda l’annotazione o meno nell’albo del non esercizio della professione da parte degli iscritti, si ritiene che questo non sia un dato rilevante al fine della tenuta dell’albo stesso in quanto per l’iscrizione non è richiesto l’effettivo esercizio della professione (e neanche il possesso di partita IVA).

di Daniela Nannola

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