mercoledì, 24 aprile 2024 | 13:42

Il Decreto attuazione PNRR è Legge: novità per lavoratori e imprese

Convertito in Legge il DL n. 19/2024 recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, entrato in vigore il 2 marzo 2024. Di seguito, le misure più rilevanti con le modifiche in sede di conversione (Senato - comunicato 23 aprile 2024, DDL n. 1110)

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Il Decreto attuazione PNRR è Legge: novità per lavoratori e imprese

Convertito in Legge il DL n. 19/2024 recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, entrato in vigore il 2 marzo 2024. Di seguito, le misure più rilevanti con le modifiche in sede di conversione (Senato - comunicato 23 aprile 2024, DDL n. 1110)


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Modifiche alla disciplina della professione della guida turistica (art. 8, co. 17-bis)

L’articolo 8, comma 17-bis, inserito in sede referente, modifica in più punti la legge n. 190 del 13 dicembre 2023, recante la disciplina della professione di guida turistica. Le modifiche apportate intervengono sulle norme relative a:

- requisiti per l’esercizio della professione di guida turistica;

- conoscenze linguistiche e titoli di studio funzionali all’esame di abilitazione all’esercizio della professione;

- composizione e aggiornamento dell’elenco nazionale delle guide turistiche;

- regole per l’esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all’estero;

- corsi di specializzazione e aggiornamento;

- disciplina di divieti e sanzioni.

Semplificazione degli adempimenti per l’avvio delle attività artigiane (art. 12, co. 12)

Il decreto ha introdotto importanti novità in termini di semplificazione degli adempimenti per le attività artigiane, andando ad abbattere tempi e costi della burocrazia.

In particolare, a fronte delle novità introdotte, l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione di moltissime attività di impresa artigiana, non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione.

La platea dei soggetti che ne possono beneficiare di tale semplificazione è vastissima: falegnami, imbianchini, piastrellisti e carpentieri, ma anche sarti e vetrinisti, nonché i nuovissimi professionisti del web e del mondo digitale, come graphic designer o produttori di software.

Per decine di migliaia di attività viene eliminato qualunque tipo di adempimento, mentre per altre, come calzolaio, corniciaio, fabbro, tornitore del legno o gastronomo, restano fermi solo quelli in materia ambientale, di salute e di sicurezza previsti in base alle attrezzature utilizzate. Sono fatte salve le competenze regionali ed è prevista la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali. L’intervento riduce in modo drastico gli oneri e gli adempimenti. Il titolo abilitativo, la cosiddetta Scia con i relativi allegati, viene eliminata.

La finalità è stata quella di eliminare tutti gli adempimenti che oggi rappresentano soltanto un eccesso di attività, privo di valore aggiunto sia per il sistema impresa sia per la Pubblica amministrazione e trasformare la burocrazia da ostacolo in opportunità.


Disposizioni per favorire l’impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali (art. 25-bis)


L’articolo 25-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, reca una disposizione volta a consentire agli avvocati la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali mediante un invio postale generato con mezzi telematici.

Requisiti di accesso ai benefici normativi e contributivi (art. 29, co. 1)

Tra le misure approvate dal Decreto PNRR viene prevista la modifica dei requisiti per l'accesso e il mantenimento dei benefici normativi e contributivi, introducendo l'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonchè di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pertanto, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonchè di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonchè di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Resta fermo il diritto ai benefici in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonchè delle violazioni accertate, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

Appalti (art. 29, co. 2, da 10 a 13)

In tema di appalto viene aggiunto il comma 1-bis all'articolo 29 del DLgs 10 settembre 2003 n. 276 che introduce la previsione secondo la quale al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto è corrisposto un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto.

Inoltre, viene estesa all'utilizzatore che ricorra alla somministrazione illecita di prestatori di lavoro (art. 18, co. 2, DLgs 10 settembre 2003 n. 276), nonchè ai casi di appalto e di distacco irregolare (art. 18, co. 5-bis, DLgs 10 settembre 2003 n. 276), la responsabilità solidale per il pagamento ai lavoratori dei trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto e subappalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento (art. 29, co. 2, DLgs 10 settembre 2003 n. 276).

Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, è tenuto a verificare la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità stabilite con Decreto Ministeriale (MLPS - decreto 25 giugno 2021 n. 143).

Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della predetta violazione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti.

Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.

All'accertamento delle predette violazioni, nonchè, nel caso di appalti privati, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.

Regime sanzionatorio per lavoro irregolare e somministrazione illecita di manodopera (art. 29, co. da 3 a 5)

Tra le misure adottate dal Decreto PNRR è previsto un inasprimento del regime sanzionatorio per le ipotesi di lavoro irregolare e somministrazione illecita di manodopera.

Viene innalzata dal 20 al 30 per cento la misura dell'incremento degli importi delle sanzioni dovute per la violazione delle disposizioni in materia di lavoro irregolare di cui all'articolo 3 del DL 22 febbraio 2002 n. 12.

L'esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione di lavoro è punito con la pena dell'arresto fino a 1 mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a 2 mesi o dell'ammenda da euro 600 a euro 3.000.

L'esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione delle agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, è punito con la pena dell'arresto fino a 3 mesi o dell'ammenda da euro 900 ad euro 4.500. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a 45 giorni o dell'ammenda da euro 300 a euro 1.500.

Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli previsti dalla norma o comunque al di fuori dei limiti previsti, si applica la pena dell'arresto fino a 1 mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

Nei casi di appalto e di distacco privo dei requisiti di legge, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a 1 mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a 3 mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. Viene abrogato l'articolo 38-bis del DLgs 15 giugno 2015 n. 81 che disciplinava la sanzione amministrativa per le ipotesi di somministrazione fraudolenta.

Gli importi delle sanzioni sono aumentati del 20 per cento laddove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti. L'importo delle pene pecuniarie proporzionali, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

Prestazioni occasionali in agricoltura (art. 29, co. 6)

Il Decreto PNRR modifica il comma 354 dell'articolo 1 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, prevedendo che:

- in caso di superamento del limite di durata prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato (45 giornate annue per singolo lavoratore), il rapporto di lavoro oggetto della comunicazione obbligatoria al Centro per l'impiego si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

- in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli ammessi (art. 1, co. 344, L 29 dicembre 2022 n. 197) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore.

Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Lista di conformità INL (art. 29, co. da 7 a 9)

All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato "Lista di conformità INL".

I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l'attestato, non sono sottoposti, per un periodo di 12 mesi dalla data di iscrizione nella "Lista di conformità INL", ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonchè le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.

Esonero contributivo assistenti anziani non autosufficienti (art. 29, co. da 15 a 18)

Al fine di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti e di favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, viene introdotto l'esonero contributivo per i datori di lavoro domestico.

Il beneficio è riconosciuto in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno 80 anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

La misura dell'esonero è pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi.

Possono accedere all'esonero contributivo i datori di lavoro in possesso di un valore ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria (art. 6, DPCM 5 dicembre 2013 n. 159), in corso di validità, non superiore a 6.000 euro.

Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonchè in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle seguenti mansioni (art. 1, co. 3, n. da 1 a 5, DPR 31 dicembre 1971 n. 1403):

1) assistenza degli invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, fruenti dell'indennità di accompagnamento prevista dalle disposizioni che regolano la materia;

2) assistenza dei mutilati ed invalidi civili fruenti delle provvidenze di cui alla L 30 marzo 1971 n. 118, o che siano esclusi da dette provvidenze per motivi attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di menomazione;

3) assistenza dei ciechi civili fruenti del particolare trattamento di pensione previsto dalla L 10 febbraio 1962, n. 65 o che ne avrebbero diritto qualora non fossero titolari di un reddito superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la materia;

4) prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti secolari di culto cattolico;

5) prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare.

L'esonero contributivo è riconosciuto:

- nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2028 , a valere sul programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del Programma ed all'ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili;

- a decorrere dalla data che sarà comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 e fino al 31 dicembre 2025.

L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dall'applicazione dell'esonero contributivo e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa suindicato, il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande.

"Patente" a crediti per le imprese edili dal 1° ottobre (art. 29, co. 19)

Tra le novità del Decreto PNRR il rilascio da parte della competente sede territoriale dell’INL della "patente" a crediti alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

La patente è rilasciata, in formato digitale dall’INL, in presenza di specifici requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

- iscrizione alla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura;

- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavortori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi;

- possesso del DURC;

- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

- possesso della certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente;

- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell'Ispettorato del lavoro.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione.?

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti interessati di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nella tabella che segue. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino al massimo di dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso.

I provvedimenti definitivi sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all'INL ai fini della decurtazione dei crediti.

I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti, dei corsi di formazione previsti. Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 152. Trascorsi 2 anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti, previa trasmissione alla competente sede dell'INL di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti. Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione.

La patente con punteggio inferiore a 15 crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili. In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavoro eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14 del DLgs n. 81/2008.

In mancanza della patente o del documento equivalente, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida.

Le informazioni relative alla patente sono annotate in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.

FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE

Fattispecie violazioniDecurtazione crediti
1Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi5
2Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione3
3Omessi formazione e addestramento2
4Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile3
5Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza3
6Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto2
7Mancanza di protezioni verso il vuoto3
8Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno2
9Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi2
10Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi2
11Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)2
12Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo2
13Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto1
14Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi3
15Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche3
16Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate3
17Omessa valutazione del rischio di annegamento2
18Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie2
19Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi3
20Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento1
21Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 731
22Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 732
23Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 733
24Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 231
25Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni5
26Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro8
27Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro15
28Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro20
29Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro

Rafforzamento dell'attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo (art. 30)

Il decreto PNRR prevede nuove misure, a decorrere dal 1° settembre 2024, per i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta. In particolare:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione (art. 116, co. 8, lett. a) L 23 dicembre 2000 n. 388, modif. dall’art. 30, DL 2 marzo 2024 n. 19);

b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata (art. 116, co. 8, lett. b) L 23 dicembre 2000 n. 388, sost. dall’art. 30, DL 2 marzo 2024 n. 19);

b-bis) in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle cit. lettere a) e b) nella misura del 50%, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura di cui al primo periodo delle lettere a) e b) (art. 116, co. 8, lett. b-bis) L 23 dicembre 2000 n. 388, introdotta dall’art. 30, DL 2 marzo 2024 n. 19).

Dal prossimo 1° settembre, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile (art. 116, co. 10, L 23 dicembre 2000 n. 388, modif. dall’art. 30, DL 2 marzo 2024 n. 19).

Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali, nei casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e comunque in tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e che rendono probabile l'insolvenza (art. 116, co. 15, lett. b), L 23 dicembre 2000 n. 388, sostituita dall’art. 30, DL 2 marzo 2024 n. 19).

Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’INPS, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, a decorrere dal 1° settembre 2024 l'Istituto mette a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. Il contribuente può segnalare all'INPS eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti.

La regolarizzazione degli inadempimenti contributivi comporta l'applicazione, in ragione della violazione contestata, delle seguenti sanzioni civili:

a) in caso di omissione contributiva, della sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione contributiva, della sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

In caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei termini indicati, l'Inps procede alla notifica al contribuente dell'importo della contribuzione omessa con l'applicazione delle seguenti sanzioni civili:

a) nelle ipotesi relative alla omissione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) nelle ipotesi relative alla evasione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al 30%; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 60% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Senza pregiudizio dell'eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi ovvero a titolo di responsabilità solidale, possono fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'Inps sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche di dati dell'Istituto medesimo o di altre pubbliche amministrazioni, alle quali l'Istituto possa accedere in base alla legislazione vigente, e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni, comunque denominate, in tutto o in parte non dovuti. Le disposizioni in parola si applicano a decorrere dal 1° settembre 2024.

Per l'adempimento dei compiti, gli uffici dell'Inps possono:

- invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;

- invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;

- inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti o nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;

- invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi, nonché a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall'Istituto di previdenza.

Gli inviti e le richieste sono trasmessi, in via prioritaria, tramite posta elettronica certificata. Dalla data di notificazione decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore in ogni caso a 15 giorni.

Nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo ovvero di opposizione all'avviso di addebito, la mancata comparizione all'invito ovvero l'omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti costituiscono argomenti di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione.

Potenziamento del personale ispettivo (art. 31)

Il Decreto ha introdotto misure di potenziamento del personale ispettivo (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al fine di rafforzare l'attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante il potenziamento del personale ispettivo preposto ai controlli sul territorio, le autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate dall'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 13, co. 2, DL 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modif., dalla L 17 dicembre 2021 n. 215, e art. 5-ter, DL 3 settembre 2019, n. 101, conv., con modif., dalla L 2 novembre 2019 n. 128) sono prorogate fino al 31 dicembre 2025.

L'Ispettorato è autorizzato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 250 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, con incremento della dotazione organica per le unità eccedenti.

L'Ente è, altresì, autorizzato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati.

Dal 1° settembre 2024, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri è incrementato di 50 unità in soprannumero rispetto all'organico attuale e a decorrere dalla medesima data l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 25 unità del ruolo ispettori e in 25 unità del ruolo appuntati e carabinieri.

Al fine di garantire un adeguato presidio del territorio attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento su tutto il territorio nazionale dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, le somme destinate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro possono essere altresì utilizzate per finanziare, nel limite di 20 milioni di euro, l'efficientamento dell'Ente, attraverso misure da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del direttore dell'Ispettorato.

Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio del personale ispettivo cessato a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono utilizzabili dall'INPS e dall'INAIL ai fini della determinazione del budget assunzionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Dal 2 marzo 2024 i fondi per il trattamento accessorio dell'INPS e dell'INAIL sono incrementati in relazione alle assunzioni di personale ispettivo effettuate utilizzando il predetto budget assunzionale nel rispetto del limite previsto (art. 23, co. 2, DLgs 25 maggio 2017 n. 75).

Entro il 31 maggio 2024 il personale amministrativo dell'INPS e dell'INAIL, che ha svolto funzioni ispettive in virtù del precedente inquadramento nel profilo di vigilanza, può chiedere di essere reinquadrato nei corrispondenti profili di vigilanza dei rispettivi Istituti, nei limiti delle disponibilità previste dalle relative dotazioni organiche.


Proroga dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 (art. 36-bis)

L’articolo 36-bis, inserito dalla Camera, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. A tal fine, novella l'articolo 3-bis, comma 4-bis, del D.L. n. 95/2012.

Piano Transizione 5.0 (art. 38)

Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese è istituito il Piano Transizione 5.0.

A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:

a) al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti nei beni agevolabili;

b) al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%, conseguita tramite gli investimenti nei beni agevolabili.

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo utilizzabile, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, co. 53, L 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'art. 34 L 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'art. 31 DL 31 maggio 2010, n. 78. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 1, co. 35 e 36, L 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

Il credito d'imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali (art. 1, co. 1051 e seguenti, L 30 dicembre 2020, n. 178), nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (art. 16, DL 19 settembre 2023, n. 124).

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Controllo interventi di efficientamento energetico (art. 41)

Entro novanta giorni dalla data del 2 marzo 2024, in relazione alle istanze per la fruizione di detrazioni fiscali afferenti agli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR relative alla Missione 2 Componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici», investimento 2.1 «- Rafforzamento dell'Ecobonus per l'efficienza energetica», è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'elenco delle asseverazioni rendicontate, comprensive del codice univoco identificativo (codice ASID) e del Codice unico di progetto (CUP).

Per le finalità di verifica, il programma dei controlli predisposto dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) è integrato con le istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei.

ENEA esegue i controlli in situ, congiuntamente ai predetti organismi di controllo nazionali ed europei, con priorità e nel rispetto della tempistica relativa ai controlli del PNRR.

Disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili (art. 41-bis)

L’articolo 41-bis, inserito dalla Camera, modifica la norma che – previa definizione delle aree idonee all’installazione di impianti a FER e in presenza di talune specifiche condizioni oggettive e soggettive – assoggetta a libera installazione, considerando manufatti strumentali all’attività agricola, taluni impianti fotovoltaici localizzati in aree agricole sopraelevati dal suolo.
La norma in questione viene modificata nella parte in cui dispone che l’installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore a titolo oneroso del fondo: l’articolo 41-bis, sostituisce il termine coltivatore, con conduttore.

a cura della redazione Inquery