giovedì, 28 marzo 2024 | 12:44

Attività ispettiva: il provvedimento di disposizione può essere adottato anche per violazioni del CCNL

Il potere di disposizione previsto in capo all’Ispettorato Nazionale del Lavoro è esteso tutti i casi di irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale, tra cui rientrano anche le violazioni dei Contratti collettivi di lavoro (Consiglio di Stato - sentenza 21 marzo 2024 n. 2778, sez. III)

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Attività ispettiva: il provvedimento di disposizione può essere adottato anche per violazioni del CCNL

Il potere di disposizione previsto in capo all’Ispettorato Nazionale del Lavoro è esteso tutti i casi di irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale, tra cui rientrano anche le violazioni dei Contratti collettivi di lavoro (Consiglio di Stato - sentenza 21 marzo 2024 n. 2778, sez. III)

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Il caso

Il Tar Friuli Venezia Giulia, accogliendo il ricorso proposto dal datore di lavoro, annullava il provvedimento di disposizione con il quale l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine-Pordenone aveva disposto l'inquadramento di alcuni dipendenti ad altro livello rispetto a quello previsto dal datore.
Il giudice amministrativo, in particolare, aveva escluso che tipo di violazione contestata - ossia l'inquadramento dei lavoratori in una categoria contrattuale diversa da quella asseritamente spettante in forza delle mansioni esercitate, secondo il C.C.N.L. applicabile - rientrasse tra le irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale che possono essere contestate dall'Ispettorato nell'esercizio del potere di disposizione.
Avverso tale decisione l’ITL di Udine e di Pordenone ha proposto appello.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Collegio ha ritenuto non condivisibili le conclusioni alle quali era pervenuto il giudice di primo grado in ordine all'ambito di estensione del potere di disposizione conferito agli Ispettori del lavoro dall'art. 14, DLgs n. 124 del 2004, evidenziando che la norma in questione estende tale potere a tutti i casi di irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale, purchè tali irregolarità non siano già soggette a sanzioni penali e amministrative.
Sul punto, i giudici hanno evidenziato che la scelta di includere tra le irregolarità che possono formare oggetto del provvedimento di disposizione anche le violazioni dei contratti e accordi collettivi di lavoro esprime una valutazione dell'ordinamento di rilevanza pubblicistica dell'esigenza di una piena ed effettiva applicazione degli stessi.
Inoltre, tale meccanismo ex art. 14, d.lgs. n. 124 del 2004, incentrato sulla sollecitazione di una attività “collaborativa” da parte del datore di lavoro, che può concludersi con l'eliminazione spontanea delle irregolarità riscontrate, può svolgere anche un'importante funzione preventiva e deflattiva del contenzioso giuslavoristico.
Accertato che, erroneamente, la sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia aveva ritenuto di escludere dal campo di applicazione dell'art. 14, d.lgs. n. 124 del 2004 la violazione, da parte del datore di lavoro, dei Contratti collettivi, il Collegio ha ritenuto, tuttavia, illegittimo il provvedimento di disposizione adottato nel caso di specie perchè scarsamente motivato, in quanto non consentiva al datore di lavoro di comprendere per quale effettiva e concreta ragione gli ispettori fossero giunti alla conclusione di ritenere erroneo l'inquadramento del personale dallo stesso effettuato.

di Chiara Ranaudo

Fonte normativa