giovedì, 28 marzo 2024 | 13:00

Tax credit turismo: come comunicare la cessione del credito

Le cessioni dei crediti in ambito turistico sono comunicate all'Agenzia delle entrate tramite posta elettronica certificata inviando apposito modello di comunicazione (AdE - provvedimento 27 marzo 2024 n. 163586)

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Tax credit turismo: come comunicare la cessione del credito

Le cessioni dei crediti in ambito turistico sono comunicate all'Agenzia delle entrate tramite posta elettronica certificata inviando apposito modello di comunicazione (AdE - provvedimento 27 marzo 2024 n. 163586)

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Alle imprese turistiche (quali imprese alberghiere, imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali qui indicate) è riconosciuto un credito d'imposta in relazione a diversi interventi quali ad esempio, interventi di riqualificazione energetica e antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, interventi di digitalizzazione. Inoltre, è riconosciuto alle agenzie di viaggio e ai tour operator un credito d'imposta in relazione ai costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale (artt. 1 e 4, DL 6 novembre 2021 n. 152).

Ai sensi delle richiamate disposizioni, i crediti d'imposta sopra indicati:

- sono utilizzabili dal beneficiario esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

- in alternativa, sono cedibili, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuare in via telematica, sono state definite con il provvedimento in oggetto con il quale viene stabilito che le cessioni dei crediti di cui trattasi sono comunicate all'Agenzia delle entrate tramite posta elettronica certificata, inviando a una casella di posta dedicata un apposito modello di comunicazione approvato con lo stesso provvedimento. Considerato che i crediti d'imposta sono cedibili solo per intero, l'eventuale utilizzo in compensazione ne impedisce la cessione. La tracciabilità è assicurata dall'attribuzione di un codice identificativo a ciascuno dei crediti riconosciuti ai beneficiari, i cui dati sono preventivamente comunicati dal Ministero del turismo all'Agenzia delle entrate.

In alternativa all'ulteriore cessione, i cessionari potranno utilizzare i crediti in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, indicando gli stessi codici tributo istituiti per la fruizione da parte dei beneficiari originari, di cui:

- “6997” denominato “credito d'imposta a favore delle agenzie di viaggi e dei tour operator di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152

- “7059” - denominato “Credito d'imposta a favore delle imprese turistiche di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa

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