giovedì, 28 marzo 2024 | 13:17

Accordo Italia e Giappone sulla sicurezza sociale: legislazione applicabile e distacchi

L'Inps fornisce istruzioni operative in materia di legislazione applicabile, distacchi e trasferibilità delle domande di prestazioni pensionistiche (INPS - circolare 27 marzo 2024 n. 52)

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Accordo Italia e Giappone sulla sicurezza sociale: legislazione applicabile e distacchi

L'Inps fornisce istruzioni operative in materia di legislazione applicabile, distacchi e trasferibilità delle domande di prestazioni pensionistiche (INPS - circolare 27 marzo 2024 n. 52)

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Campo di applicazione per materia

L'Accordo si applica:

- per quanto concerne l'Italia, ai seguenti sistemi pensionistici:

- all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

- alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori autonomi;

- alla Gestione separata;

- alle gestioni sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

- per quanto concerne il Giappone, ai seguenti sistemi pensionistici:

- alla pensione nazionale (eccetto il Fondo pensionistico nazionale);

- all'assicurazione pensionistica per i lavoratori subordinati (eccetto il Fondo Pensioni per i Lavoratori Subordinati);

- al "Mutual Aid Pension" per i dipendenti statali;

- al "Mutual Aid Pension" per i dipendenti degli enti pubblici locali e per gli impiegati assimilati (eccetto il sistema pensionistico per i membri delle assemblee locali);

- al "Mutual Aid Pension" per il personale delle scuole private.

Per quanto riguarda il campo di applicazione soggettivo, l'Accordo si applica alle persone che siano o siano state soggette alla legislazione di uno degli Stati contraenti, nonché alle altre persone (familiari e superstiti) titolari di diritti derivati a prescindere dalla loro cittadinanza.

Le persone residenti sul territorio di uno Stato contraente hanno diritto allo stesso trattamento dei cittadini di tale Stato.

Esportabilità delle prestazioni

La titolarità di una prestazione e il diritto a riceverne il pagamento vengono garantiti anche al beneficiario che sia residente nell'altro Stato contraente. Sono previste, tuttavia, delle eccezioni per l'acquisizione del diritto ad alcune prestazioni concesse in base alla legislazione giapponese quali la pensione d'invalidità di base e la pensione ai superstiti di base, per le quali è previsto che una persona di 60 anni o oltre, ma al di sotto di 65 anni sia domiciliata nel territorio giapponese alla data del primo esame medico o del decesso.

Le prestazioni riconosciute in base alla legislazione di uno Stato contraente sono erogate ai cittadini dell'altro Stato contraente, anche se residenti in uno Stato terzo.

Sono escluse dal campo di applicazione oggettiva dell'Accordo le prestazioni non contributive finanziate completamente o parzialmente a carico della fiscalità generale.

Territorialità e unicità della legislazione applicabile

In ordine alla determinazione della legislazione applicabile, l'Accordo si basa sul principio generale della territorialità, secondo il quale la persona che svolge un'attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato contraente è esclusivamente soggetta alla legislazione dello Stato in cui viene svolta tale attività.

In deroga al principio di territorialità, il lavoratore impiegato nel territorio di uno Stato contraente, alle dipendenze di un datore di lavoro che ha la propria sede nel territorio di tale Stato, il quale venga temporaneamente distaccato dal proprio datore di lavoro nel territorio dell'altro Stato contraente, resta soggetto alla legislazione del primo Stato contraente, a condizione che la durata del distacco non sia superiore a 5 anni. Tale periodo può essere prorogato, previa autorizzazione delle autorità competenti o delle istituzioni designate dalle autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti. La durata del periodo di distacco e della relativa proroga non può essere superiore a 10 anni.

Le disposizioni in materia di distacco trovano applicazione anche nel caso del lavoratore, dipendente da un datore di lavoro con sede in uno Stato contraente, che sia stato prima inviato in uno Stato terzo e successivamente venga distaccato nel territorio dell'altro Stato contraente (ad esempio lavoratore, dipendente da un datore di lavoro con sede in Italia, che sia stato inviato all'estero in un uno Stato terzo diverso dal Giappone e che, successivamente, venga distaccato in Giappone direttamente da detto Stato terzo. Analoga fattispecie può verificarsi anche per i lavoratori dipendenti da un datore di lavoro giapponese).

L'Accordo prevede la possibilità di applicare l'istituto del distacco anche al lavoratore autonomo. Il lavoratore autonomo che svolge la propria attività nel territorio di uno degli Stati contraenti e che si trasferisce nel territorio dell'altro Stato contraente per svolgervi temporaneamente la propria attività, resta soggetto alla legislazione del primo Stato contraente a condizione che la durata del distacco non sia superiore ai 5 anni.

Anche in questo caso il periodo di distacco può essere prorogato, previa autorizzazione delle Autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti o delle Istituzioni da essi designate, e, analogamente a quanto previsto per i lavoratori subordinati, anche per i lavoratori autonomi la durata massima del periodo di distacco e della relativa proroga non può superare complessivamente i 10 anni.

La persona che lavora come dipendente a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato contraente è soggetta unicamente alla legislazione di tale Stato. Tuttavia, qualora tale persona sia alle dipendenze di un datore di lavoro con sede nel territorio dell'altro Stato contraente la stessa è soggetta alla legislazione dell'altro Stato contraente se risiede nel territorio di tale Stato.

L'Accordo non pregiudica le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 e della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 per la tutela del personale diplomatico delle ambasciate. Esso prevede, inoltre, che i dipendenti pubblici e le persone considerate tali in uno degli Stati contraenti, inviati nel territorio dell'altro Stato contraente, restino soggetti alla legislazione del primo Stato contraente.

L'Accordo prevede che, su richiesta di un lavoratore subordinato e di un datore di lavoro o di un lavoratore autonomo, le autorità competenti degli Stati contraenti o le istituzioni da essi designate, possono convenire, di comune accordo, di concedere eccezioni alle disposizioni sulla legislazione applicabile nell'interesse di particolari persone o di categorie di persone, a condizione che le stesse persone siano soggette alla legislazione di uno degli Stati contraenti.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore inviato in Giappone sia soggetto alla legislazione italiana, i familiari al seguito, che non siano cittadini giapponesi, sono esonerati, salvo diversa richiesta, dall'applicazione della legislazione giapponese. Nel caso in cui il coniuge o i figli a carico siano cittadini giapponesi, l'esenzione dalla legislazione giapponese è determinata in conformità con la normativa giapponese.

Certificati di copertura contributiva e adempimenti delle Strutture territoriali

Nei casi in cui un lavoratore, in deroga al principio della territorialità della legislazione applicabile sia assoggettato all'assicurazione italiana, le Strutture territorialmente competenti dell'INPS devono, su richiesta del datore di lavoro o del lavoratore, rilasciare il certificato di copertura contributiva tramite l'apposito modello "IT/JPN 101". Una copia del predetto certificato deve essere inviata all'organismo di collegamento del Giappone indirizzandola al seguente indirizzo: Operation Office, Japan Pension service, 3-5-24 Takaido-nishi, Suginami-ku Tokyo, 168-8505, Japan.

Lavoratori distaccati da datore di lavoro giapponese che sono occupati in Italia e che hanno stipulato un contratto di lavoro con datore di lavoro italiano

È possibile che un lavoratore proveniente dal Giappone, distaccato dal proprio datore di lavoro giapponese e riconducibile in particolare alla figura del "CEO", stipuli in Italia un contratto di lavoro, ulteriore rispetto a quello che ha originato il distacco in Italia, con un datore di lavoro o committente italiano che sia filiale dell'azienda madre giapponese. In tali casi, il lavoratore titolare di due contratti di lavoro ha la possibilità di chiedere di essere esonerato, limitatamente alle forme assicurative previste dall'Accordo, dall'applicazione della legislazione italiana non solo per il contratto stipulato in Giappone (tramite il modello "JPN/IT/101", da richiedere alle competenti autorità giapponesi), ma anche per il contratto stipulato in un secondo momento in Italia durante il periodo di distacco.

Lavoratori distaccati da datore di lavoro italiano che sono occupati in Giappone e che hanno stipulato un contratto di lavoro con datore di lavoro giapponese

Sulla base del principio di reciprocità, la possibilità di richiedere l'esonero contributivo da doppio contratto è data anche ai lavoratori assicurati in Italia distaccati in Giappone che stipulino un secondo contratto con un datore di lavoro giapponese. Fermo restando la necessità di richiedere alla Struttura territorialmente competente dell'INPS, prima della partenza, il rilascio del certificato di copertura contributiva "IT/JPN 101", si rinvia alle disposizioni delle competenti autorità giapponesi per le modalità di richiesta dell'esenzione per il contratto localmente sottoscritto.

Regime transitorio. Lavoratori giapponesi distaccati da un datore di lavoro giapponese e occupati in Italia alla data di entrata in vigore dell'Accordo (1° aprile 2024)

I lavoratori provenienti dal Giappone che, al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo, lavorino in Italia per un datore di lavoro giapponese e che vogliano avvalersi delle norme sul distacco per essere esentati dall'applicazione della legislazione italiana, devono presentare apposita domanda alla competente autorità giapponese per ottenere il rilascio del certificato di copertura contributiva "JPN/IT 101".

L'esonero contributivo può essere concesso dal 1° aprile 2024, data di entrata in vigore dell'Accordo, solo se la domanda di distacco viene presentata entro il periodo transitorio, concordato dagli Stati contraenti, di 6 mesi (1° ottobre 2024) + 1 mese (1° novembre 2024) dalla data di entrata in vigore dell'Accordo medesimo; tale periodo addizionale di 1 mese è stato stabilito per consentire alle competenti istituzioni giapponesi di emettere i necessari certificati di copertura "JPN/IT 101" ai lavoratori giapponesi già distaccati in Italia, qualora la domanda venga presentata a ridosso della scadenza del periodo transitorio di 6 mesi e, comunque, entro il 1° ottobre 2024.

Per le domande di distacco presentate all'autorità giapponese dopo tale termine l'esonero viene riconosciuto dalla data di presentazione della domanda.

In ogni caso l'esenzione dall'applicazione della legislazione italiana può riguardare soltanto i periodi di lavoro che si collocano temporalmente a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.

Il medesimo periodo transitorio si applica anche nell'ipotesi del secondo contratto stipulato con il datore di lavoro italiano.


di Francesca Esposito

Fonte normativa