giovedì, 28 marzo 2024 | 16:12

Fondo TLC: presentazione domanda AIS

Dal 28 marzo 2024 è possibile presentare al Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni (Fondo TLC) le domande di accesso all'AIS per eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 31 gennaio 2024. (INPS - messaggio 27 marzo 2024 n. 1274)

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Fondo TLC: presentazione domanda AIS

Dal 28 marzo 2024 è possibile presentare al Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni (Fondo TLC) le domande di accesso all'AIS per eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 31 gennaio 2024. (INPS - messaggio 27 marzo 2024 n. 1274)

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Il Fondo TLC garantisce le prestazioni a sostegno del reddito, sia in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sia di cessazione del rapporto di lavoro, ai lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti) delle imprese appartenenti alla filiera delle telecomunicazioni, ed è pienamente operativo dal 14 febbraio 2024 a seguito della nomina del Comitato amministratore (Inps - messaggio 01 marzo 2024 n. 895).

In particolare, il Fondo TLC eroga l'assegno di integrazione salariale (AIS) per eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 31 gennaio 2024.

A decorrere dal 28 marzo 2024 l'Inps ha attivato, sulla piattaforma "OMNIA IS", il servizio per la presentazione della domanda AIS al Fondo TLC.

Ai fini della validità di presentazione delle domande:

- le istanze presentate per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intercorrenti tra il 31 gennaio 2024 e il 28 marzo 2024 sono considerate nei termini se presentate entro il 12 aprile 2024;

- le domande riferite a causali per eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intercorrenti tra il 1° gennaio 2024 e il 28 marzo 2024, sono considerate nei termini se presentate entro il 30 aprile 2024;

Per le domande relative a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa successivi al 28 marzo 2024, si applicano gli ordinari termini di presentazione.

Le domande di AIS presentate fino al 14 febbraio 2024 al FIS saranno autorizzate dal FIS.

Modalità di presentazione della domanda AIS

La domanda AIS al Fondo TLC deve essere presentata tramite la piattaforma "OMNIA Integrazioni Salariali" del sito istituzionale dell'Inps accessibile utilizzando la propria identità digitale - SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0.

La procedura di presentazione della domanda presenta caratteristiche analoghe a quella relativa alla domanda di CIGO e di AIS del FIS, ed è caratterizzata da una modalità di compilazione semplificata e fortemente assistita.

Anche per le domande del Fondo TLC è disponibile, tra le altre, la funzionalità che consente, selezionando il codice fiscale o la matricola aziendale, di essere automaticamente indirizzati alla tipologia di prestazione di integrazione salariale correttamente richiedibile in base all'inquadramento aziendale risultante dalle banche dati dell'Istituto. La prestazione richiedibile è evidenziata come "suggerita", se è coerente con l'inquadramento aziendale, e come "non compatibile" in caso contrario.


I datori di lavoro afferenti al Fondo TLC sono identificati dal Codice di autorizzazione "2T".

Sono ricompresi nel Fondo TLC sia i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 10 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, (CIGO), sia i datori di lavoro precedentemente tutelati dal FIS. Conseguentemente, l'AIS può essere richiesto solo da questi ultimi datori di lavoro, identificati dal codice statistico contributivo 70708.

Il predetto AIS può essere richiesto sia per le causali ordinarie che per le causali straordinarie.

In attesa di ulteriori implementazioni della procedura di presentazione della domanda, che consentiranno la verifica automatica del requisito dimensionale, il datore di lavoro o il suo intermediario devono valutare il possesso del predetto requisito al momento di presentazione della domanda, per selezionare la corretta causale straordinaria proposta dalla procedura in base al requisito dimensionale.

Attraverso un link presente nella sezione "Altri Servizi” è possibile accedere all'applicazione che consente di visualizzare il calendario del fruito per l'unità produttiva interessata dalla domanda.

La procedura propone, in automatico, la lista dei lavoratori associati all'unità produttiva tra i quali è possibile individuare i beneficiari della domanda.

Nel caso di uno o più lavoratori non presenti nella lista dei codici fiscali associati all'unità produttiva (ad esempio, nel caso di lavoratori recentemente assunti che non risultano ancora negli archivi dell'INPS oppure lavoratori appartenenti a un'unità produttiva diversa da quella selezionata), è possibile allegare alla domanda la lista dei beneficiari in formato .csv, contenente i codici fiscali dei lavoratori interessati dalla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, anche in aggiunta ai beneficiari scelti dall'elenco fornito dalla procedura.

In fase di invio delle istanze di AIS relative alle causali ordinarie è possibile compilare la relazione tecnica direttamente all'interno della procedura. In alternativa, la stessa relazione tecnica può essere prodotta con la modalità tradizionale, allegando alla domanda un file in formato .pdf, anche firmato digitalmente.

In caso di domande di AIS relative alle causali straordinarie, è prevista esclusivamente l'allegazione della relazione tecnica in formato .pdf, redatta secondo i modelli standard (Inps - circolare n. 130/2017 e Inps - circolare n. 109/2022).

Per favorire la dematerializzazione degli allegati, nel caso in cui il datore di lavoro o il suo intermediario intendano chiedere il pagamento diretto della prestazione, la compilazione dei dati per calcolare l'indice di liquidità può essere fatta direttamente nell'apposita sezione della domanda. In tale caso, la procedura esegue una verifica immediata confermando, in caso di esito positivo, l'ammissibilità della richiesta della modalità di pagamento scelta.

Inoltre, è presente in procedura una dichiarazione sostitutiva precompilata, da rendere ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 14 del D.lgs n. 148/2015.

È, infine, prevista la sottoscrizione di una dichiarazione di responsabilità relativa all'obbligo di conservazione della documentazione probatoria dei predetti adempimenti, per eventuali controlli in ordine alla veridicità della dichiarazione resa.

Per le domande riportanti la causale straordinaria "contratto di solidarietà" rimane obbligatorio allegare alla domanda copia del contratto sottoscritto dalle parti.

di Ciro Banco

Fonte Normativa