giovedì, 28 marzo 2024 | 16:12

Il “Trasferimento Universale del Patrimonio” non è assimilabile ad una fusione

L’istituto del Trasferimento Universale del Patrimonio, previsto in Francia, non può essere qualificato come una operazione di fusione così come definita dalla legislazione civilistica italiana e, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, non è pertanto applicabile la misura prevista per le operazioni di fusione (AdE - risposta 28 marzo 2024 n. 81)

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Il “Trasferimento Universale del Patrimonio” non è assimilabile ad una fusione

L’istituto del Trasferimento Universale del Patrimonio, previsto in Francia, non può essere qualificato come una operazione di fusione così come definita dalla legislazione civilistica italiana e, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, non è pertanto applicabile la misura prevista per le operazioni di fusione (AdE - risposta 28 marzo 2024 n. 81)

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Con il “Trasferimento Universale del Patrimonio”, previsto nell’ordinamento francese, lo scioglimento di una società detenuta al 100% da una persona giuridica comporta, a favore di quest’ultimo, la trasmissione universale del patrimonio della società sciolta.

Tale meccanismo comunemente detto TUP (Trasferimento Universale del Patrimonio) in Francia, ove è utilizzato correntemente, prevede che quando viene sciolta una società detenuta da un'unica persona giuridica, l'insieme del patrimonio attivo e passivo della società sciolta sia trasferito alla persona giuridica che detiene la totalità delle quote della società sciolta, e questo senza che occorrano operazioni di liquidazione.

In Francia è previsto che questa operazione di trasferimento universale del patrimonio possa essere effettuata verso una società straniera ogniqualvolta il diritto del paese terzo riconosca un principio equivalente a quello della TUP francese.

Nel caso di specie, due immobili di categoria catastale A/2 siti in Italia e di proprietà di una società francese, interamente controllata da una società con sede nel Principato di Monaco, sono trasferiti a quest’ultima in seguito alla scioglimento della società francese.

A riguardo, l'articolo 1783­I del Codice Civile monegasco prevede un meccanismo totalmente simile all'articolo 1844 del Codice Civile francese e pertanto è assolutamente possibile una TUP tra la società a responsabilità limitata francese e la società monegasca.

Detto questo, l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata in causa per esprimersi se in relazione al trasferimento dei citati immobili siti in Italia, sia dovuta l'imposta proporzionale sui trasferimenti immobiliari di cui all'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131, oppure se siano dovute l'imposta fissa di registro, ai sensi dell'articolo 4, lettera b) della medesima Tariffa e relative imposte ipotecaria e catastale in misura fissa proprie delle operazioni di fusione.


Fatte tali premesse, con riferimento agli atti formati all'estero, l'art. 2, lett. d), del TUR prevede che gli atti formati all'estero, che comportano trasferimento di proprietà di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato, sono soggetti a registrazione in Italia.

Inoltre, ai sensi dell'art. 106, n. 4, L 16 febbraio 1913 n. 89, sull'ordinamento del Notariato e degli archivi notarili, l'utilizzo nel territorio dello Stato italiano di atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in uno Stato estero è subordinato al preventivo deposito dei medesimi presso l'archivio notarile distrettuale o presso un notaio esercente la professione in Italia.

Gli atti stipulati all'estero, pertanto, ai fini dell'utilizzo nello Stato italiano, devono essere legalizzati o depositati presso il notaio o presso l'archivio notarile distrettuale.

Nel caso di specie, l'atto da depositare in Italia è relativo ad una operazione di “Trasferimento Universale del Patrimonio”, realizzata, ai sensi dell'articolo 1844­5 del codice civile francese, dalla società francese a favore del socio unico, residente nel Principato di Monaco, avente ad oggetto due immobili siti in Italia.

Il citato istituto di diritto francese, denominato TUP, consiste in una procedura obbligatoria di scioglimento senza liquidazione prevista in caso di riunione delle quote di una società in un'unica persona giuridica. Al riguardo, assume rilievo la circostanza, che l'operazione in questione, qualificata secondo il diritto francese come Trasferimento Universale del Patrimonio, non può essere qualificata come fusione così come definita dalla legislazione civilistica italiana dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile ed è istituto proceduralmente distinto dalla fusione di diritto europeo.

Esclusa l'assimilazione dell'istituto giuridico francese denominato TUP, anche sotto il profilo procedurale, a quello della fusione disciplinata dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile italiano, trovano applicazione le regole generali previste in caso di scioglimento di società che comportino il trasferimento di beni al socio.

Pertanto, nel caso di specie, al trasferimento degli immobili abitativi si applica l'imposta di registro nella misura del 9%, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR, calcolata sulla base imponibile prevista dall'art. 51, co. 2, del TUR.

Conseguentemente, le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura di euro 50,00 ciascuna, ai sensi dell'art. 10, co. 3, DLgs 14 marzo 2011 n. 23.

di Patrizio Petricelli

Fonte Normativa