martedì, 02 aprile 2024 | 15:37

DL blocca cessioni: nuove restrizioni per i bonus edilizi

Pubblicato nella G.U. n. 75/2024, il DL 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli artt. 119 e 119-ter, DL 19 maggio 2020, n. 34, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. Di seguito le misure relative al blocco opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura

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DL blocca cessioni: nuove restrizioni per i bonus edilizi

Pubblicato nella G.U. n. 75/2024, il DL 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli artt. 119 e 119-ter, DL 19 maggio 2020, n. 34, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. Di seguito le misure relative al blocco opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura

Opzione cessione/sconto (art. 1)

Il DL 29 marzo 2024, n. 39 introduce nuove e rilevanti modifiche in materia di bonus edilizi e aggiunge ulteriori limitazioni a quelle introdotte dai precedenti DL 16 febbraio 2023, n. 11 e DL 29 dicembre 2023, n. 212, in particolare circa la possibilità di fruire delle opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura.

Anche per IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa e ONLUS, OdV e APS iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, decade tale possibilità.

Le opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura restano valide per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. Tale deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario assicura il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le opzioni di sconto/cessione continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del DL 29 marzo 2024, n. 39):

a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono agevolati e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono agevolati e sono effettuati dai condomini;

c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati;

e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Inoltre, le opzioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente al 30 marzo 2024 soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Remissione in bonis (art. 2)

L’istituto della remissione in bonis non si applica in relazione all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.

Al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell'ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024.

Trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente (art. 3)

Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all'ENEA alla conclusione dei lavori, i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili, trasmettono all'ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;

b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 al 30 marzo 2024;

c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente al 30 marzo 2024 negli anni 2024 e 2025;

d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui sopra.

Per le suddette finalità, i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili, trasmettono al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:

a) ai dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;

b) all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 al 30 marzo 2024;

c) all'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente al 30 marzo 2024 negli anni 2024 e 2025;

d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui sopra.

Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni e le relative variazioni, i soggetti:

a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;

b) che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'omessa trasmissione dei dati nei termini individuati sopra comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione di cui al primo periodo, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale e non si applicano le disposizioni della remissione in bonis (art. 2, co. 1, DL 2 marzo 2012, n. 16).

Utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali (art. 4)

In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione, dei crediti d'imposta, presenti nella piattaforma telematica, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito e l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 37, co. 49-quinquies, DL 4 luglio 2006, n. 223. Le modalità di attuazione e la decorrenza delle suddette disposizioni saranno definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze .

A decorrere dal 1° luglio 2024, in deroga alla disposizione secondo cui l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione (art. 8, co. 1, L 27 luglio 2000, n. 212), per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, fatta eccezione per i seguenti crediti:

- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;

- ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti.

La previsione di cui sopra non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

E'comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte (art. 31, co. 1, DL 31 maggio 2010, n. 78).

Ove non applicabili le suddette disposizioni, resta ferma l'applicazione delle misure relative alla preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi (art. 31, DL 31 maggio 2010, n. 78).

di Anna Russo

Fonte normativa

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