giovedì, 04 aprile 2024 | 11:06

Richiesta di informazioni dall'Ispettorato del Lavoro tramite pec

Integra il reato di cui all'art. 4, co. 7, L. 628/1961 l’omessa risposta del datore alla richiesta di informazioni dell’Ispettorato del Lavoro inviata all'indirizzo pec della società indicato nel registro imprese (Cassazione - sentenza 12 febbraio 2024 n. 5992, sez. III pen.)

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Richiesta di informazioni dall'Ispettorato del Lavoro tramite pec

Integra il reato di cui all'art. 4, co. 7, L. 628/1961 l’omessa risposta del datore alla richiesta di informazioni dell’Ispettorato del Lavoro inviata all'indirizzo pec della società indicato nel registro imprese (Cassazione - sentenza 12 febbraio 2024 n. 5992, sez. III pen.)

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Il caso

L’ amministratore unico di una società ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli con la quale era stato condannato al pagamento di un’ ammenda, per il reato di cui all'art. 4, co. 7, L. 628/1961 in quanto non aveva fornito all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, che gliene aveva fatto richiesta, la documentazione inerente i rapporti di lavoro instaurati con una dipendente, impedendo di fatto lo svolgimento dell'attività di vigilanza.
Il ricorrente, in particolare, ha lamentato, tra i motivi, che non gli potesse essere mosso un rimprovero, neppure a titolo di colpa, in quanto la richiesta di esibizione della documentazione non era conoscibile dallo stesso, dal momento che la comunicazione era stata inoltrata alla casella pec della società, il cui accesso era inibito a causa del provvedimento di sequestro disposto nell'ambito di un altro procedimento penale.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha ritenuto infondate le doglianze del ricorrente, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la richiesta di fornire informazioni si considera legalmente data quando è inviata all'indirizzo pec della società indicato nel registro imprese, trattandosi di un mezzo legale di comunicazione per le società, che offre garanzie di accertamento sulla data di spedizione e di ricevimento da parte del legale rappresentante.
Ebbene, nel caso in esame, la richiesta di trasmissione della documentazione era stata notificata alla società via pec presso l'indirizzo di posta certificata della società. Pertanto di nulla poteva dolersi il rappresentante legale, amministratore unico della società, che era pienamente nella condizione di conoscerla e di ottemperare a quanto richiesto, anche semplicemente fornendo all'organo richiedente risposta circa l'impossibilità di fornire la documentazione richiesta, e spiegandone le ragioni.
Il Collegio ha, dunque, ritenuto condivisibili le conclusioni riportate nella sentenza impugnata atteso che la richiesta di documentazione era stata consegnata, accettata dalla casella di posta elettronica della società e, quindi, conosciuta dalla società in data antecedente a quella in cui era stato disposto il sequestro del predetto indirizzo pec che riguardava una investigazione temporalmente non sovrapponibile al momento in cui era stata comunicata la richiesta di documentazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro.
Da tanto discendeva quantomeno la violazione del dovere di diligenza, essendo onere dell' amministratore accedere e riscontrare le comunicazioni inviate e ricevute alla società, e quantomeno fornire una giustificazione alla omessa esibizione della documentazione richiesta.

Di Chiara Ranaudo

Fonte normativa