venerdì, 05 aprile 2024 | 10:11

Attività ricettiva: in stand by l’assegnazione del CIN

La procedura telematica di assegnazione del CIN da parte del Ministero del turismo non è ancora entrata in esercizio e nelle more di attuazione della nuova normativa, i titolari delle strutture ricettive e i locatori di unità immobiliari per finalità turistiche sono tenuti a rispettare le normative regionali attualmente vigenti (MTU - comunicato 29 marzo 2024)

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Attività ricettiva: in stand by l’assegnazione del CIN

La procedura telematica di assegnazione del CIN da parte del Ministero del turismo non è ancora entrata in esercizio e nelle more di attuazione della nuova normativa, i titolari delle strutture ricettive e i locatori di unità immobiliari per finalità turistiche sono tenuti a rispettare le normative regionali attualmente vigenti (MTU - comunicato 29 marzo 2024)

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l CIN viene assegnato dal Ministero del Turismo, tramite procedura automatizzata, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

La sua assegnazione è finalizzata a tutelare la concorrenza e la trasparenza del mercato e contrastare le forme irregolari di ospitalità, ed è effettuata previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva, corredata da dichiarazione sostitutiva attestante:

- i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura;

- la dotazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Una volta assegnato, il CIN deve essere esposto all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

Il CIN deve essere anche esposto negli annunci pubblicitari dell’unità immobiliare destinata alla locazione turistica ovvero della struttura ricettiva, pubblicati dagli intermediari immobiliari e dai soggetti che gestiscono portali telematici.


Detto questo, il Ministero del Turismo ha comunicato che la procedura telematica di assegnazione del CIN, prevista dall'art. 13-ter, DL 18 ottobre 2023 n. 145 conv. in L 15 dicembre 2023 n. 191, non è ancora entrata in esercizio.

Nelle more dell'attuazione della nuova normativa, i titolari delle strutture ricettive e i locatori di unità immobiliari per finalità turistiche o di immobili in locazione breve sono tenuti a rispettare le normative regionali attualmente vigenti e, pertanto, a continuare ad utilizzare il Codice regionale o provinciale, laddove previsto nonché, nel caso di nuove strutture o di nuove attività di locazione, a richiedere l'assegnazione dello stesso all'ente territoriale di competenza.

di Patrizio Petricelli

Fonte Normativa

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