mercoledì, 15 maggio 2024 | 09:09

Conversione Decreto blocca cessioni: accolto l'emendamento del Governo

La Commissione Finanze del Senato ha approvato l'emendamento del Governo al ddl di conversione del DL 29 marzo 2024, n. 39. Tra le diverse novità presentate, si evidenzia la ripartizione in 10 quote annuali di pari importo delle spese sostenute nel 2024 per superbonus, sismabonus e bonus eliminazione barriere architettoniche. Di seguito le misure nel dettaglio (A.S. 1092)

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Conversione Decreto blocca cessioni: accolto l'emendamento del Governo

La Commissione Finanze del Senato ha approvato l'emendamento del Governo al ddl di conversione del DL 29 marzo 2024, n. 39. Tra le diverse novità presentate, si evidenzia la ripartizione in 10 quote annuali di pari importo delle spese sostenute nel 2024 per superbonus, sismabonus e bonus eliminazione barriere architettoniche. Di seguito le misure nel dettaglio (A.S. 1092)

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Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici (art. 1-bis)

Al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale a eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei territori dei comuni interessati dagli eventi a far data dal 1° aprile 2009 in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di euro 35 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese per gli interventi di cui all'art. 119, co. 1-ter e 4-quater, DL 19 maggio 2020, n. 34.

Per l'accesso al contributo, i soggetti presentano, in via telematica, una istanza ai Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, tenuto conto della localizzazione dell'immobile per cui è presentata l'istanza di contributo. I Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione territorialmente competenti, procedendo in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, concedono il contributo, nel limite delle risorse loro assegnate e fino a esaurimento delle stesse, dandone immediata comunicazione, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'autorità politica delegata alla ricostruzione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al DLgs 15 dicembre 1997, n. 446.

Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del terzo settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (art. 1-ter)

Al fine di sostenere la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dai soggetti di cui alla lett. d-bis) del co. 9 dell'art. 119 DL 19 maggio 2020, n. 34, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una 2 dotazione di euro 100 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere ai medesimi soggetti un contributo per le spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 121, co. 2, DL 19 maggio 2020, n. 34 realizzati sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.

Il contributo è riconosciuto ai soggetti di cui alla lett. d-bis) del co. 9 dell'art. 119 del citato DL 19 maggio 2020, n. 34 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Per l'accesso al contributo, i soggetti presentano, in via telematica, una istanza all'ENEA, secondo un modello standardizzato. L'ENEA, previa verifica della completezza della documentazione presentata, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le richieste di contributo. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica autorizza la concessione del contributo nel limite delle risorse e fino a esaurimento delle stesse, dandone immediata comunicazione delle risorse richieste, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al DLgs 15 dicembre 1997, n. 446. b)

Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia (art. 4-bis)

In relazione alle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025, alle banche e agli intermediari finanziari, alle società appartenenti a un gruppo bancario e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia non è consentita la compensazione dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'art. 121, co. 1, lett. a) e b), DL 19 maggio 2020, n. 34, con i debiti di cui all'art. 17, co. 2, lett. e), f) e g), DLgs n. 241/1997.

La violazione delle suddette disposizioni determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'art. 13, co. 4, DLgs 18 dicembre 1997, n. 471.

Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui agli artt. 119 e 119-ter DL 19 maggio 2020, n. 34, e di cui all'art. 16, co. da 1-bis a 1-septies, DL 4 giugno 2013, n. 63, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

In deroga a quanto previsto dall'art. 121, co. 3, secondo periodo, DL 19 maggio 2020, n. 34, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni relativi alle spese di cui sopra, sono ripartiti in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'art. 119 del citato DL n. 34 del 2020 e in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'art. 119-ter del citato DL n. 34 del 2020 e di cui all'art. 16, co. da 1-bis a 1-septies, del citato DL n. 63 del 2013.

Con l'inserimento del co. 3-ter all'art. 121, DL 19 maggio 2020, n. 34, si prevede che per le banche e gli intermediari finanziari, per le società appartenenti a un gruppo bancario e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli art. 119 e 119-ter, DL 19 maggio 2020, n. 34 e all'art. 16, co. da 1-bis a 1-septies, DL 4 giugno 2013, n. 63, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco, sono ripartite in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'art. 3, co. 3, DPR 22 luglio 1998, n. 322, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate dei crediti la cui cessione è comunicata successivamente a tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata contestualmente all'accettazione della cessione prevista dal provvedimento emanato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente comma e il contenuto e le modalità di presentazione della predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'art. 13, co. 4, DLgs 18 dicembre 1997, n. 471.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione (art. 4-bis), non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 121, co. 1, lett. b), DL 19 maggio 2020, n. 34, in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al co. 2 del medesimo art. 121.

Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi agevolati oggetto del Superbonus (art. 4-ter)

Ferme restando le ulteriori ipotesi di partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi erariali previste ai sensi della normativa di riferimento, il competente ufficio comunale che, nell'ambito delle attività di vigilanza e di controllo, rilevi l'inesistenza, totale o parziale, degli interventi di cui agli art. 119 e 121, co. 2, DL 19 maggio 2020, n. 34, ne fornisce segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione.

Ai Comuni che effettuano le segnalazioni si applicano le disposizioni in materia di partecipazione dei Comuni al contrasto all’evasione fiscale.

di Anna Russo

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