mercoledì, 22 maggio 2024 | 11:29

Credito d'imposta 4.0: nessuna agevolazione sui beni precedentemente noleggiati

Forniti chiarimenti in merito all'applicazione della normativa relativa al Credito d'imposta 4.0, con specifico riferimento alla sussistenza del requisito della ''novità'' in caso di acquisto di un bene precedentemente oggetto di noleggio tra le stesse parti (AdE - risposta 21 maggio 2024 n. 109)

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Credito d'imposta 4.0: nessuna agevolazione sui beni precedentemente noleggiati

Forniti chiarimenti in merito all'applicazione della normativa relativa al Credito d'imposta 4.0, con specifico riferimento alla sussistenza del requisito della ''novità'' in caso di acquisto di un bene precedentemente oggetto di noleggio tra le stesse parti (AdE - risposta 21 maggio 2024 n. 109)

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Nel caso in esame il quesito verte sostanzialmente sulla possibilità di riconoscere la fruizione del Credito d'imposta 4.0 per l'acquisto di un bene strumentale (l'Impianto) da parte di soggetto acquirente (la Società) che ha già utilizzato detto bene precedentemente all'acquisto, in base al contratto di noleggio, senza soluzione di continuità.

Secondo il Fisco occorre ricordare che l'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), ha prorogato e rimodulato la disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi introdotta dall'articolo 1, commi 185­-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), in sostituzione delle agevolazioni in materia di investimenti in beni strumentali nuovi accordate dalle precedenti normative sotto forma di maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile (note come ''super ammortamento” e ''iper ammortamento”) a seguito alla ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

Chiarimenti sulla disciplina agevolativa in esame, introdotta dalla legge di bilancio 2021 sono stati forniti con la:

- circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che i beneficiari dell'agevolazione dell'iper ammortamento sono i proprietari (nel caso di acquisto in proprietà) o i locatari finanziari (nel caso di acquisto tramite leasing finanziario) e che ''sono, invece, esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante”;

- circolare n. 9/E del 2021, redatta congiuntamente con il Ministero dello Sviluppo Economico, in merito alla disciplina dell'iper ammortamento di cui all'articolo 1, commi 9­13, della legge di bilancio 2017, è stato confermato che, anche relativamente al Credito d'imposta 4.0, i beneficiari dell'agevolazione sono i proprietari e i locatari finanziari per questi ultimi, il parametro di commisurazione del credito d'imposta spettante è rappresentato dal ''costo per l'acquisto del bene” sostenuto dal locatore.

Conformemente, la risposta n. 41 del 17 gennaio 2023, ha specificato che ''risultano esclusi dal beneficio i beni utilizzati dai [...] (soggetti locatari) in base ad un contratto di locazione operativa. Per tali beni, il credito d'imposta, al ricorrere dei requisiti previsti, può spettare ­ in linea teorica ­ all'impresa che effettua la locazione operativa [...]'', essendo la finalità dell'agevolazione quella di ''incentivare l'effettuazione di investimenti in beni strumentali materiali direttamente utilizzati dall'impresa per lo svolgimento della sua attività ordinaria: nello specifico, l'attività industriale di prestazione di servizi di noleggio o di locazione operativa”.

Quanto sopra chiarito porta a escludere che, in caso di noleggio, il soggetto utilizzatore del bene agevolabile possa beneficiare di detta agevolazione.

In base al dato normativo, sotto il profilo oggettivo, va ulteriormente evidenziato che il Credito d'imposta 4.0 spetta per determinate tipologie di beni, caratterizzati dal requisito della strumentalità e della novità.

Per quanto concerne il riferimento ad investimenti in beni strumentali nuovi, con la citata circolare n. 4/E del 2017, al paragrafo 5.2, è stato infatti chiarito che ''l'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati”.

Nel caso di specie, occorre invece rilevare, sulla base di quanto riferito dalla Società, che:

­- l'utilizzo del bene agevolabile (l'Impianto), successivamente acquistato dalla Società, è avvenuto in base al contratto di noleggio protrattosi per un determinato e più lungo arco temporale;

-­ il contratto di noleggio non contemplava, tra le sue clausole, la facoltà di riscatto finale dell'Impianto, definendone il prezzo e le modalità, ma, di contro, prevedeva espressamente l'importo da versare al termine del noleggio per il suo smantellamento e il suo trasporto (ossia, per la restituzione dell'Impianto medesimo);

-­ il periodo di durata del contratto di noleggio, di 18 mesi (con rinnovo automatico di ulteriori tre mesi), non può qualificarsi come ''breve” e, tenuto conto delle complessive condizioni contrattualmente pattuite (anche alla luce dell'entità dei corrispettivi previsti ­ maxi­canone, canone, una tantum ­ a carico della Società), non è assimilabile a un ''periodo di prova” (anche in quanto la previsione del riscatto del bene veniva demandata ­ per espressa ammissione della Società ­ a pretesi ''accordi a latere [...] al fine di evitare che lo stesso potesse venire qualificato (e quindi sottoposto alla relativa normativa) della vendita rateale”).

Conseguentemente, alla luce di tali considerazioni, si ritiene, infatti, che la Società non possa fruire del Credito d'imposta 4.0 per l'acquisto dell'Impianto poiché il suo utilizzo (in data precedente all'acquisto agevolabile), in base al contratto di noleggio, comporta che l'Impianto stesso debba ritenersi come un bene già precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente; quindi, nel caso in esame, viene così a mancare l'imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d'investimento.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa