mercoledì, 22 maggio 2024 | 13:21

Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica: modalità di accesso

Di seguito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli (PCM - Decreto 17 maggio 2024)

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Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica: modalità di accesso

Di seguito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli (PCM - Decreto 17 maggio 2024)

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Il decreto in oggetto pubblicato in Gazzetta Ufficiale reca le disposizioni applicative per l'attribuzione del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica - che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (art. 16,DL 19 settembre 2023 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L 13 novembre 2023 n. 162).

Il contributo sotto forma di credito d'imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo per l'anno 2024 indicato dall'art. 16, co. 6, del citato DL n. 124 del 2023. L'intervento è sottoposto all'approvazione del piano di valutazione della misura da parte della Commissione europea.

Soggetti beneficiari e non

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all'acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Ai fini dell'individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività, compreso nella tabella ATECO 2024, indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento oggetto dell'agevolazione richiesta.

L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Investimenti ammissibili

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva.

Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni sopra indicati, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.

Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.

Misura del credito d'imposta

Il credito d'imposta è determinato nella misura massima per le grandi imprese consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e, in particolare:

a) per gli investimenti realizzati nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, con esclusione degli investimenti di cui alla lettera c), e Sicilia nella misura del quaranta per cento dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;

b) per gli investimenti realizzati nelle Regioni Basilicata, Molise e Sardegna, con esclusione degli investimenti di cui alla lettera c), nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;

c) per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del fondo per una transizione giusta nelle Regioni Puglia e Sardegna, nella misura massima, rispettivamente del cinquanta per cento e del quaranta per cento, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale;

d) per gli investimenti realizzati nelle zone assistite della Regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 nella misura del quindici per cento dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili.

Procedura di accesso

Per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e sono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.

I soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello ivi indicato comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l'ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d'imposta maturato, secondo le modalità stabilite con il provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

Modalità di fruizione

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui sopra e, comunque, non prima della data di realizzazione dell'investimento. Il maggior credito risultante a seguito della rideterminazione della percentuale sopra indicata è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, relativamente alle comunicazioni per le quali l'ammontare del credito d'imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'Agenzia delle entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo fruibile, pena lo scarto dell'operazione di versamento, e l'importo maturato in relazione agli investimenti realizzati al momento della compensazione.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito d'imposta di cui al presente decreto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all'art. 14, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

Il credito d'imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dall'art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni indicate si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza del predetto obbligo determina la decadenza dai benefici goduti.

Il credito d'imposta indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

L'impresa beneficiaria decade, altresì, dal credito d'imposta in caso di accertamento dell'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39?. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).

Controlli

Ai fini delle attività di controllo in relazione agli investimenti effettuati, l'amministrazione finanziaria applica gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il credito d'imposta sia in tutto o in parte indebito, sono irrogate le sanzioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicati gli interessi dovuti ai sensi delle norme vigenti. Per il recupero del credito d'imposta indebito l'Agenzia delle entrate provvede con atto di recupero di cui all'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Qualora nell'ambito delle attività di controllo svolte dall'amministrazione finanziaria si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività o progetti, la struttura di missione ZES di cui all'art. 10 del citato decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 assicura, per gli ambiti di competenza, il supporto necessario all'amministrazione finanziaria, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa