mercoledì, 29 maggio 2024 | 10:26

Il DL blocca cessioni è legge

Pubblicata, nella GU n. 123 del 28 maggio 2024, la L 23 maggio 2024, n. 67, di conversione, con modificazioni, del DL 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonche' relative all'amministrazione finanziaria. Di seguito la sintesi delle misure previste

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Il DL blocca cessioni è legge

Pubblicata, nella GU n. 123 del 28 maggio 2024, la L 23 maggio 2024, n. 67, di conversione, con modificazioni, del DL 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonche' relative all'amministrazione finanziaria. Di seguito la sintesi delle misure previste

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Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura (art. 1)

Si restringe l'ambito di applicazione dell'esenzione dal generale divieto di esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, riconosciuto dal DL 16 febbraio 2023, n. 11, ad alcune specifiche categorie di contribuenti. La norma, tuttavia, riconosce per taluni contribuenti, al verificarsi di specifiche condizioni, ed entro certi limiti di spesa per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, alcune possibilità di deroga. Infine, viene introdotta una norma che pone fine ad alcune eccezioni previste dal medesimo DL 16 febbraio 2023, n. 11, qualora non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati.

Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici (art. 1-bis)

Si prevede la costituzione di un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, per sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Sono esclusi dall'ambito di applicazione gli eventi occorsi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, già interessati da specifiche norme previste dall'art. 1. Viene altresì disciplinato il procedimento di ripartizione delle risorse ai singoli Commissari straordinari o delegati ed è prevista l'adozione di un D.P.C.M. per stabilire il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente e le altre modalità applicative del presente articolo.

Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (art. 1-ter)

Si istituisce un fondo per il 2025, avente una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe, nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore; gli interventi in oggetto attengono alla riqualificazione energetica o strutturale.

Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis (art. 2)

Si esclude l'applicabilità della disciplina della remissione in bonis nell'adempimento dell'obbligo di comunicazione previsto nell'esercizio dell'opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura. La norma, inoltre, stabilisce che il 4 aprile è il termine ultimo per inviare all'Agenzia delle Entrate la sostituzione delle comunicazioni relative alla cessione del credito o allo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta, delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente (art. 3)

Al fine del monitoraggio della spesa, si introduce l'obbligo per alcuni contribuenti, che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere una serie di dati rispettivamente all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche.

Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali (art. 4)

Si dispone, al comma 1, la sospensione dell'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta per interventi edilizi agevolati in presenza di iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione. La sospensione opera fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Con una disposizione di portata più generale, il comma 2 dispone che, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24, con alcune specifiche eccezioni (contributi previdenziali e premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). Le disposizioni del comma 2 si applicano dal 1° luglio 2024.

Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia (art. 4-bis)

Si prevedono modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia. In particolare, le norme ivi previste vietano ad alcuni soggetti qualificati di compensare i propri crediti d'imposta derivanti da cessione del credito con contributi previdenziali, assistenziali e premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La disposizione prevede, inoltre, la rimodulazione della detraibilità in 10 anni delle spese sostenute per alcuni interventi edilizi, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame. Inoltre, in deroga a quanto previsto all'art. 121 DL 19 maggio 2020, n. 34, le detrazioni derivanti dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura per interventi edilizi rientranti nella disciplina c.d. superbonus sono ripartite in quattro quote annuali di pari importo mentre quelle relative all'eliminazione di barriere architettoniche e alle misure antisismiche in cinque quote annuali di pari importo. Si prevede, altresì, che per i soggetti qualificati le rate annuali dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto utilizzabili a partire dall'anno 2025 siano ripartite in 6 rate annuali di pari importo (disposizione che non trova applicazione per i soggetti che abbiano acquistato le rate dei crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell'importo delle corrispondenti detrazioni).
Si vieta, infine, ai contribuenti che abbiano già fruito in dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazione delle agevolazioni derivanti dagli interventi edilizi, la possibilità di esercitare l'opzione per la cessione del credito relativamente alle singole rate residue non ancora fruite delle predette detrazioni.

Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi ammessi alle agevolazioni fiscali edilizie (art. 4-ter)

Si introduce in capo agli enti comunali, al comma 1, un dovere di segnalazione alla Guarda di finanza e all'Agenzia delle entrate dell'eventuale inesistenza degli interventi edilizi ammessi alle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 119 e 121, co. 2, DL, 19 maggio 2020, n. 34. Il comma 2 riconosce ai medesimi comuni la partecipazione degli stessi al recupero del gettito fiscale connesso alle attività di controllo.

Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE (art. 5)

Si limita la possibilità di cedere i crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni ACE – aiuto alla crescita economica – consentendo di effettuare una sola cessione e dispone la responsabilità solidale dei soggetti cessionari in caso di utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Dispone poi che alle cessioni dei crediti ACE si applichino gli specifici presidi antifrode disposti dal DL 19 maggio 2020, n. 34.

Misure per il monitoraggio dei crediti di imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0 (art. 6)

Si introducono specifiche misure per il monitoraggio dei crediti di imposta per gli investimenti in chiave Transizione 4.0.
In particolare, per usufruire dei crediti di imposta in beni strumentali nuovi in chiave Transizione 4.0 e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti. La disposizione prevede inoltre un flusso informativo tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine del monitoraggio degli oneri al fine di evitare scostamenti rispetto alle previsioni di spesa. Nel corso dell'esame in Senato, oltre alle integrazioni alla rubrica dell'articolo, è stata modificata la disciplina del credito d'imposta Transizione 5.0, contenuta nel DL 02 marzo 2024, n. 19. Con le modifiche introdotte si chiarisce che gli investimenti agevolabili, per essere ammessi al credito di imposta, devono essere effettuati – in luogo della generica dicitura "negli anni 2024 e 2025" - dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025; viene modificata la cadenza delle comunicazioni del GSE al Ministero delle imprese e del made in Italy, da quotidiana a mensile; viene ricompresa, tra le comunicazioni periodiche tra GSE e Ministero, quella volta a
dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione; infine, si dispone che il GSE effettui le prescritte comunicazioni all'Agenzia delle Entrate solo ove la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta venga rilevata in assenza dei relativi presupposti.

Disposizioni urgenti in materia fiscale - Contraddittorio (art. 7, co 1-3)

Si introduce una norma interpretativa volta a disciplinare il diritto di contraddittorio per i procedimenti attivati dall'Amministrazione finanziaria anteriormente alla data del 30 aprile 2024.

Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 (art. 7, co 4)

Si dispone un'ulteriore estensione dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, di aiuti di stato Covid-19 che sono conferiti in via automatica ovvero il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali in cui sono dichiarati.

Disposizioni urgenti in materia fiscale - Violazione degli obblighi degli operatori finanziari (art. 7, co 5)

Si dispone che la sanzione da 2.000 a 20.000 euro prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari si applica agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati identificativi dei citati strumenti e dell'importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento.

Disposizioni urgenti in materia fiscale - Ravvedimento speciale (art. 7, co 6 e 7)

Al comma 6, si proroga dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024 il termine per il perfezionamento del "ravvedimento speciale" delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Al comma 7 concede ai soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato il ravvedimento speciale riguardante le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, di procedere alla regolarizzazione versando le somme dovute in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2024 oppure in rate successive.

Riversamento spontaneo crediti d’imposta (art. 7, co 7-bis e 7-ter)

Il comma 7-bis, proroga al 31 ottobre 2024 il termine per l'adesione alla procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta.
Il comma 7-ter, proroga, inoltre, al 30 settembre 2024 il termine per esercitare la possibilità di revoca della medesima adesione.

Differimento del termine di approvazione della TARI (art. 7, co 7-quater)

Si prevede, per l'anno 2024, il differimento al 30 giugno del termine (scaduto il 30 aprile 2024) entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Interpretazione autentica della norma sul contraddittorio preventivo (art. 7-bis)

Si introduce una norma interpretativa volta a escludere il principio del contraddittorio per alcune tipologie di atti.

Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria (art. 8)

Si recano disposizioni diverse concernenti l'Amministrazione finanziaria.
Il comma 1 consente al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di avvalersi dei servizi offerti da SOGEI per la sicurezza, la continuità e lo sviluppo dei propri sistemi informatici.
Il comma 2 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare, unitamente all'Agenzia delle entrate, specifiche intese con le regioni che abbiano fatto richiesta di riversamento diretto delle somme derivanti dall'attività di recupero fiscale relative all'IRAP e all'addizionale regionale IRPEF. Le intese prevedono il pagamento del 90% del capitale dovuto dallo Stato alla regione, con rinuncia da parte della regione agli accessori e alle spese legali.
Il comma 3 dispone l'incremento del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale dell'Agenzia delle entrate (di 38 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024) e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di 13 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024). La norma dispone, inoltre, la copertura degli oneri e il versamento all'entrata dello Stato di somme di importo corrispondente da parte delle predette Agenzie.

Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici (art. 9, co 1 e 2)

Al comma 1 si prevede uno stanziamento, pari a 66 milioni di euro, per la realizzazione di interventi nei territori della Regione Toscana colpiti da eventi metereologici eccezionali nel novembre del 2023.
Il comma 2, invece, mira a sostenere l'accesso al credito nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali.

Disposizioni finanziarie (art. 9-bis, co 1-6)

Si incrementa: l'autorizzazione di spesa per contributi al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (comma 1); il Fondo per le emergenze nazionali (comma 2); il Fondo nazionale per il servizio civile (comma 3); il Fondo per l'attuazione della delega fiscale (comma 4); il Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 5); le risorse destinate all'Agenzia del demanio per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili (comma 6). Tali incrementi sono riferiti a diverse annualità.

Differimento plastic tax e sugar tax (art. 9-bis, co 7)

Si posticipa al 1° luglio 2026 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e al 1° luglio 2025 la decorrenza della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020.

Riduzioni aliquota agevolata interventi recupero edilizio e riqualificazione energetica (art. 9-bis, co 8)

Si riduce dal 36 al 30 per cento l'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033.

di Anna Russo

Fonte normativa

Rassegna stampa

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