giovedì, 23 maggio 2024 | 18:44

Premi Inail: limiti minimi di retribuzione giornaliera 2024

L'Istituto ha definito i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo del premio assicurativo ordinario e per il premio speciale unitario dovuti per l'anno 2024 (INAIL - circolare 23 maggio 2024 n. 12)

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Premi Inail: limiti minimi di retribuzione giornaliera 2024

L'Istituto ha definito i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo del premio assicurativo ordinario e per il premio speciale unitario dovuti per l'anno 2024 (INAIL - circolare 23 maggio 2024 n. 12)

L'assicurazione contro gli infortuni è suddivisa in premi ordinari e premi speciali unitari.

Il premio ordinario si applica alla generalità dei lavoratori dipendenti, ai lavoratori parasubordinati, nonché ad alcune categorie di lavoratori autonomi.

Il premio speciale unitario si applica alle seguenti categorie:

- Titolari di imprese artigiane, soci di società fra artigiani lavoratori, familiari coadiuvanti del titolare artigiano;

- Pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne;

- Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali;

- Medici esposti all’azione dei raggi x e delle sostanze radioattive, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi;

- Soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale;

- Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP);

- Percettori dell’Assegno di inclusione e Supporto alla formazione e lavoro impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC).

Annualmente l'Inail definisce l'importo minimo delle retribuzioni imponibili per le diverse categorie di soggetti e lavorazioni assicurate. Con la Circolare 23 maggio 2024, n. 12, l'Istituto ha fissato i limiti minimi delle retribuzioni imponibili per il calcolo dei premi per l'anno 2024.

PREMIO ORDINARIO

I fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata e l’ammontare delle retribuzioni. La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:

- retribuzione effettiva;

- retribuzione convenzionale;

- retribuzione di ragguaglio.

Retribuzione effettiva

Il criterio per determinare la base imponibile minima effettiva è quello di scegliere l’importo più elevato tra quello contrattuale e quello del limite minimo di retribuzione giornaliera determinato annualmente dall'Inail.

Per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti, il limite minimo di retribuzione giornaliera rapportato a mese nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili, per l’anno 2024, è pari a Euro 56,87. Di conseguenza il limite mensile (x 26 giorni) è pari e Euro 1.478,62.

Sono escluse dall'adeguamento al limite giornaliero le retribuzioni e le somme relative alle seguenti fattispecie:

- per gli operai agricoli (il limite minimo giornaliero per l'anno 2024 è pari a Euro 50,59);

- i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali posti dalla legge o dai contratti a carico dei datori di lavoro (infortunio, malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, integrazioni salariali, ecc.);

- l'assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana;

- l'indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente;

Retribuzione convenzionale

L’imponibile convenzionale è, per talune categorie di lavoratori, l’eccezione che prevale sulla regola dell’imponibile effettivo ed è stabilito con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale ovvero con legge. Le retribuzioni convenzionali sono adeguate in base all’indice Istat a decorrere dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore.

L’importo così ottenuto va poi raffrontato con il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera e deve essere uguagliato a quest’ultimo se risulta essere inferiore. Questo adeguamento ha effetto per le retribuzioni convenzionali che non sono da correlare alla variazione delle rendite.

Il criterio per determinare la base convenzionale di calcolo del premio - se non è previsto un imponibile mensile - deve tenere conto dei giorni di effettiva presenza e del limite convenzionale dei giorni lavorativi mensili e annuali, rispettivamente pari a 25 e 300.

Il limite minimo per le retribuzioni non correlate alla variazione delle rendite, per l'anno 2024, è pari a Euro 31,60.

Il limite minimo per le retribuzioni correlate alla variazione delle rendite, per l'anno 2024, è pari a Euro 56,87.

Retribuzioni convenzionali stabilite dalla legge

Criteri specifici per la determinazione della base imponibile convenzionale è stabilita per le seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori con contratto part time (retribuzione oraria minimale, considerando un orario normale di 40 ore settimanali, è pari a Euro 56,87 x 6 : 40 = Euro 8,53);

- lavoratori dell’area dirigenziale (la base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita - oraria Euro 14,87; giornaliera Euro 118,99; mensile Euro 2.974,73);

- lavoratori imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima (l’imponibile è stabilito sulla base dei salari minimi garantiti ed è determinato dalle tabelle allegate ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative);

- pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne soci di cooperative (la retribuzione convenzionale giornaliera imponibile è pari a Euro 31,60, quella mensile a Euro 790,00);

- riders con rapporto di lavoro autonomo e autonomo occasionale (la retribuzione convenzionale giornaliera imponibile è pari a Euro 56,87);

- lavoratori a domicilio (la retribuzione convenzionale giornaliera imponibile è pari a Euro 56,87);

Retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale

Per particolari categorie di lavoratori possono essere stabiliti con decreto ministeriale appositi salari medi nonché periodi di occupazione media mensile. Detto imponibile convenzionale è l’eccezione che prevale sulla regola dell’imponibile effettivo:

- lavoratori operanti in Paesi extracomunitari per i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale;

- lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita (detenuti e internati; allievi dei corsi di istruzione professionale; lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità; lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento; lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale; giudici onorari di pace e vice procuratori onorari - la retribuzione convenzionale giornaliera imponibile è pari a Euro 64,07, quella mensile a Euro 1.601,78);

- familiari partecipanti all’impresa familiare (la retribuzione convenzionale giornaliera imponibile è pari a Euro 64,33, quella mensile a Euro 1.608,26);

- lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali - non cooperative (la retribuzione convenzionale mensile è pari a Euro 1.433,04);

- addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi, diversi dai soci di cooperative anche di fatto (la retribuzione convenzionale giornaliera imponibile è pari a Euro 56,87, quella mensile a Euro 1.421,75);

- addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi, soci di cooperative anche di fatto (la retribuzione convenzionale giornaliera imponibile è pari a Euro 31,60, quella mensile a Euro 790,00);

- soci volontari delle cooperative sociali (la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a Euro 56,87);

Retribuzione di ragguaglio

La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita e si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva. Si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi.

Per l'anno 2024, la retribuzione di ragguaglio imponibile giornaliera è pari a Euro 64,07, quella mensile è pari a Euro 1.601,78.

Lavoratori parasubordinati

Per i lavoratori parasubordinati la base imponibile su cui calcolare il premio dovuto è costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail (minimo mensile Euro 1.601,78; massimo mensile Euro 2.974,73).

Lavoratori sportivi

L’assicurazione è obbligatoria per i lavoratori subordinati sportivi e i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo. La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita. (minimo annuo Euro 19.221,30; massimo annuo Euro 35.696,70).

Lavoratori dello spettacolo autonomi

La retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo corrisponde all’ammontare dei compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera, pari a Euro 56,87.

PREMIO SPECIALE UNITARIO

Nei casi in cui la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa e altre circostanze rendono difficile l’accertamento degli elementi necessari ai fini del calcolo del premio ordinario (numero delle persone occupate, retribuzione erogata, ore di presenza lavorativa, ecc.), sono previsti premi speciali unitari in sostituzione del tasso di premio da applicare all’importo delle retribuzioni erogate.

Questi premi vengono fissati in base a elementi idonei diversi dalla retribuzione imponibile e dal tasso di tariffa, come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, il numero delle macchine, ecc..

I premi speciali unitari sono generalmente calcolati in rapporto a una retribuzione minima giornaliera.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

  • INAIL - circolare 23 maggio 2024 n. 12