giovedì, 23 maggio 2024 | 17:29

Sospese le operazioni di consultazione del Registro dei titolari effettivi

Istruzioni operative per la conferma dei dati sulla titolarità effettiva in sede di deposito del bilancio annuale (CNDCEC – nota 23 maggio 2024 n. 76)

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Sospese le operazioni di consultazione del Registro dei titolari effettivi

Istruzioni operative per la conferma dei dati sulla titolarità effettiva in sede di deposito del bilancio annuale (CNDCEC – nota 23 maggio 2024 n. 76)

Unioncamere, a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 01851 del 17 maggio 2024, ha nuovamente sospeso l'operatività del Registro dei Titolari Effettivi limitatamente alla consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, all'accreditamento dei soggetti obbligati, nonché all'accesso da parte dei soggetti legittimati.

Pur prevedendo l'art. 3, co. 3, D.M. 10 marzo 2022, n. 55 la possibilità, per le imprese dotate di personalità giuridica, di comunicare annualmente, contestualmente al deposito del bilancio, la conferma dei dati e delle informazioni entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma, la sospensione delle sopraindicate operazioni non pregiudica in alcun modo la possibilità per tali enti di finalizzare correttamente il deposito del bilancio, anche qualora tali dati ed informazioni non siano stati ancora comunicati in ragione delle incertezze applicative emerse in esito all'avvio del Registro e che hanno condotto nei mesi passati alla prolungata sospensione della sua operatività.

Dato atto che, pur volendo ignorare le intervenute sospensioni del Registro, resta il fatto che il primo termine per la comunicazione dei Titolari Effettivi ha iniziato a decorrere dal 9 ottobre 2023 e, pertanto, allo stato attuale i 12 mesi previsti per la conferma non sono ancora trascorsi per nessun soggetto obbligato.

Ad oggi, non sussiste la possibilità di confermare al Registro delle imprese i dati comunicati o variati del Titolare Effettivo tramite il deposito del bilancio di esercizio 2023, in quanto nell'applicativo DIRE non risulta disponibile la relativa funzione.

Conseguentemente, le imprese che intendano effettuare la conferma dei dati dei titolari effettivi possono farlo attraverso il predetto applicativo, fermo restando che, in assenza della possibilità di dare conferma gratuitamente in uno con il deposito del bilancio di esercizio 2023, la comunicazione autonoma sarà soggetta al pagamento dei diritti di segreteria.

Ad ogni modo, in attesa del termine di scadenza della sospensiva, si può ritenere - in via interpretativa - che la prima conferma dei dati inerenti al primo popolamento del Registro dei titolari effettivi, in caso di riattivazione del medesimo, possa essere effettuata solo con il deposito dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2024, fermo restando il rispetto del termine di 12 mesi entro cui devono essere confermati i dati e le variazioni o le nuove comunicazioni.

Tale situazione parrebbe compatibile con l'esigenza di attendere le conclusioni del Consiglio di Stato che, inevitabilmente, potrebbero travolgere l'intero impianto del DM 55/2022, compreso l'obbligo di conferma in esame.

In considerazione di quanto sopra riportato, deve escludersi altresì che le Camere di Commercio territoriali possano procedere all'accertamento di presunte violazioni e, di conseguenza, all'applicazione di sanzioni per omessa o tardiva comunicazione da parte dei soggetti obbligati.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa