venerdì, 24 maggio 2024 | 10:04

Il trattamento economico erogato per uso aziendale entra a far parte della retribuzione

La reiterazione costante e generalizzata di un comportamento spontaneo del datore di lavoro, come l’erogazione di un’indennità in favore di una certa categoria di dipendenti, integra gli estremi dell'uso aziendale che agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cassazione - ordinanza 22 maggio 2024 n. 14286, sez. lav.)

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Il trattamento economico erogato per uso aziendale entra a far parte della retribuzione

La reiterazione costante e generalizzata di un comportamento spontaneo del datore di lavoro, come l’erogazione di un’indennità in favore di una certa categoria di dipendenti, integra gli estremi dell'uso aziendale che agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cassazione - ordinanza 22 maggio 2024 n. 14286, sez. lav.)

Il caso

La Corte di appello di Milano riconosceva il diritto di un lavoratore, dipendente di una s.p.a. con mansioni di esattore e successivamente destinato al monitoraggio centralizzato di tratta, al mantenimento dell'indennità mensile di maneggio denaro corrispostagli anche per i quattro anni successivi al mutamento di mansioni.
La Corte territoriale, in particolare, riteneva che la pacifica attribuzione, protrattasi per anni, dell'indennità in questione a tutti i lavoratori non più addetti alle mansioni di esattore ma destinati al monitoraggio centralizzato di tratta, aveva integrato un uso aziendale che esulava dal contratto di lavoro e costituiva la fonte di un obbligo di carattere collettivo, non oggetto di regolare disdetta.
Avverso tale sentenza la società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sè, gli estremi dell'uso aziendale ed esso, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale.
L'uso aziendale, come evidenziato dai giudici di legittimità, trova la sua origine solo in un comportamento spontaneo dell'imprenditore, che attribuisca ai suoi dipendenti per liberalità un trattamento economico, non previsto nè dal contratto individuale nè dal contratto collettivo. Non solo occorre l'attribuzione spontanea di tale trattamento ma è necessario altresì che essa sia generalizzata. In tale ipotesi la modifica di dette condizioni entra a far parte del contratto individuale di lavoro dei soggetti beneficiari. Occorre, infine, che il predetto comportamento spontaneo non sia isolato: se un imprenditore effettuasse per una sola volta a tutti i suoi dipendenti una erogazione patrimoniale non prevista dal contratto individuale e da quello collettivo, ciò non sarebbe sufficiente alla nascita del relativo diritto e i lavoratori non potrebbero pretendere la stessa indennità al verificarsi della medesima situazione. Ma se tale erogazione viene ripetuta per un certo periodo di tempo, essa diviene appunto usuale e quindi entra a far parte della retribuzione, dovuta per il lavoro svolto in quella determinata azienda.
Sulla base di tali presupposti il Collegio ha ritenuto condivisibili le conclusioni dei giudici di merito che, nel caso di specie, avevano accertato in fatto l'esistenza di una prassi aziendale di corresponsione dell'indennità a tutti i lavoratori non più addetti alle mansioni di esattore e che tale erogazione integrava appunto gli estremi di un uso aziendale perchè attribuita agli stessi lavoratori che, non più addetti alle precedenti mansioni in relazione alle quali percepivano tale indennità, avevano continuato ad riceverla una volta destinati monitoraggio centralizzato di tratta, con la convinzione che essa spettasse a prescindere dall'intento di parte datoriale, per le modalità e durata dell'erogazione stessa.

di Chiara Ranaudo

Fonte normativa