venerdì, 24 maggio 2024 | 16:40

Prepensionamento poligrafici: chiarimenti

L'Istituto chiarisce che, anche a seguito dell'ulteriore stanziamento di risorse fino al 2027, i requisiti contributivi per l'accesso al prepensionamento da parte dei lavoratori poligrafici di aziende editoriali, percettori del trattamento di integrazione salariale straordinario nell'ambito di piani di riorganizzazione o ristrutturazione per crisi aziendale, devono essere perfezionati entro il 31 dicembre 2023 (INPS - circolare 23 maggio 2024 n. 68)

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Prepensionamento poligrafici: chiarimenti

L'Istituto chiarisce che, anche a seguito dell'ulteriore stanziamento di risorse fino al 2027, i requisiti contributivi per l'accesso al prepensionamento da parte dei lavoratori poligrafici di aziende editoriali, percettori del trattamento di integrazione salariale straordinario nell'ambito di piani di riorganizzazione o ristrutturazione per crisi aziendale, devono essere perfezionati entro il 31 dicembre 2023 (INPS - circolare 23 maggio 2024 n. 68)

In deroga al requisito contributivo previsto per il prepensionamento dall'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981 n. 416, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi (art. 25-bis, co. 3, lett. a), DLgs 14 settembre 2015 n. 148), possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni (anzichè 37 anni) nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (art. 1, co. 500, L 27 dicembre 2019 n. 160).

La Legge di Bilancio 2024 ha disposto lo stanziamento di ulteriori risorse per gli anni 2024-2027 destinate a finanziare il prepensionamento con requisito contributivo ridotto dei suddetti lavoratori (art. 1, co. 141, L 30 dicembre 2023 n. 213).

In merito a quest'ultima previsione l'Inps chiarisce che:

- il prepensionamento con requisito contributivo ridotto (35 anni di anzianità contributiva IVS) trova applicazione esclusivamente nei confronti dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023;

- i lavoratori dipendenti delle imprese in argomento devono essere ammessi con decreto ministeriale al trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento nel limite delle unità ammesse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;

- è necessario che i piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale siano stati presentati al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2023;

- il requisito contributivo di 35 anni deve essere maturato e perfezionato non oltre il 31 dicembre 2023;

- il trattamento pensionistico può essere conseguito con decorrenza non successiva al mese di dicembre 2024;

- il trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento deve essere fruito entro e non oltre il 30 novembre 2024, data ultima entro la quale deve essere presentata la domanda di pensione.

In ogni caso, non saranno accolte domande di prepensionamento che comportino il superamento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa previsti a oggi fino all'anno 2027.

Con riferimento alla posizione assicurativa del richiedente, l'ultima contribuzione deve essere accreditata a titolo di trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento e la domanda di pensione deve essere presentata a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni, che decorre secondo i criteri indicati dall'Istituto (Inps - circolare 06 novembre 2020 n. 126, paragrafo 1).

Il trattamento pensionistico anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

di Ciro Banco

Fonte Normativa