lunedì, 10 giugno 2024 | 12:26

Adempimento collaborativo: novità in materia di interpello

Pubblicato, nella GU 07 giugno 2024, n. 132, il DM 20 maggio 2024 recante modifiche al decreto 15 giugno 2016 in materia di interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo

Newsletter Inquery

Adempimento collaborativo: novità in materia di interpello

Pubblicato, nella GU 07 giugno 2024, n. 132, il DM 20 maggio 2024 recante modifiche al decreto 15 giugno 2016 in materia di interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo


Nei riguardi dei contribuenti in regime di adempimento collaborativo, l'Agenzia delle entrate, prima di notificare una risposta sfavorevole a un'istanza di interpello, ovvero prima di formalizzare qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio, invita il contribuente a un contraddittorio per illustrargli la propria posizione (art. 1, co 1, lett. c), DLgs 30 dicembre 2023, n. 221).

Ai fini delle modalità e dei termini per il rilascio della risposta, ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa da produrre, il termine di quarantacinque giorni previsto per la risposta alla istanza di interpello è in ogni caso sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il parere di cui al periodo precedente non è reso entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque all'istanza di interpello. Se il periodo di sospensione per richiesta di parere obbligatorio termina tra 1° e il 31 agosto il termine per la risposta è in ogni caso sospeso fino al 31 agosto. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo (art. 7, co 1-bis, 1-ter, 1-quater, DM 15 giugno 2016).

Ai fini dell'efficacia della risposta all'istanza di interpello dell'ufficio competente, si considerano tempestive le istanze di interpello presentate entro quarantacinque giorni dalla scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento degli altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima ed esaurienti le istanze che contengono gli elementi specifici di legge (art. 9, co. 4-bis, DM 15 giugno 2016)

L'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, prima di notificare una risposta sfavorevole ovvero parzialmente sfavorevole a un'istanza di interpello, comunica al contribuente istante, con le stesse modalità previste per la notifica della risposta all'istanza di interpello, uno schema di risposta contenente la sintetica illustrazione della propria posizione, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per eventuali osservazioni.

Se il termine previsto per la presentazione delle osservazioni cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il termine per la risposta all'istanza di interpello è in ogni caso sospeso per un periodo di sessanta giorni decorrenti dalla data della notifica al contribuente dello schema di risposta di cui sopra. Il presente periodo di sospensione di sessanta giorni è cumulabile con il periodo di sospensione previsto tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione.

(art. 9-bis, DM 15 giugno 2016)

L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente alla gestione delle interlocuzioni costanti e preventive con i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo, prima di formalizzare qualsiasi posizione contraria a una comunicazione di rischio, comunica al contribuente istante, al domicilio ovvero ai recapiti telematici indicati nella comunicazione di rischio, uno schema di risposta contenente la sintetica illustrazione della propria posizione, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per eventuali osservazioni. Se il termine previsto per la presentazione delle osservazioni cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo (art. 9-ter, DM 15 giugno 2016).

E' abrogata la disposizione di cui all'art. 10 che prevedeva che per i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo, l'istanza di interpello abbreviato può essere presentata a partire dal novantesimo giorno successivo alla comunicazione di ammissione al regime e comunque prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione.

di Anna Russo

Fonte normativa

Approfondimento

Rassegna stampa